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30 Settembre 2020


Modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare: la decisione delle Sezioni unite (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., u.p. 24 settembre 2020, Pres. Cassano, Est. Sarno



All’esito della pubblica udienza del 24 settembre scorso, le Sezioni unite hanno affrontato la questione «se il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura debba essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale o, comunque, dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato dal difensore dell’interessato anche presso le cancellerie degli organi giudiziari, o presso l’agente consolare, dei luoghi di cui all’art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen.

In attesa delle motivazioni, che pubblicheremo non appena depositate, può leggersi in allegato l'ordinanza (Sez. III, 21 maggio 2020, dep. 19 giugno 2020, n. 18582) con cui la questione è stata rimessa alle Sezioni unite.