Cass. Sez. VI, c.c. 11 aprile 2024, Pres. De Amici, est. Capozzi (informazione provvisoria)
Segnaliamo ai lettori la notizia di una rilevante decisione della VI Sezione della Corte di cassazione, la quale è stata investita della questione «se sia consentita la estradizione passiva per fini processuali verso uno stato estero per un reato per il quale, secondo la legge di tale Stato, è prevista la pena di morte». La vicenda aveva ad oggetto la domanda di estradizione processuale formulata dalla Repubblica islamica del Pakistan per il reato di omicidio volontario.
Alla questione è stata data risposta negativa.
In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza e di ulteriori approfondimenti sul tema, possono leggersi in allegato una precedente pronuncia di legittimità (Cass., Sez. VI., 11 giugno 2019, n. 39443), la quale ha affermato che «in tema di estradizione passiva verso la Cina, qualora il reato per cui è richiesta la consegna sia punito astrattamente con la pena di morte, ai sensi dell'art. 698, comma 2, c.p.p. non può essere disposta la consegna in assenza di una decisione giudiziaria irrevocabile che escluda l'applicazione della pena capitale nel caso concreto, essendo insufficienti generiche assicurazioni dello Stato richiedente», nonché un fondamentale arresto della Consulta (Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223), attraverso cui è stata sancita «l’assolutezza della garanzia costituzionale del divieto della pena di morte incidente sull'esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento repubblicano, comprese quelle attraverso le quali si realizza la cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudiziari».