ISSN 2704-8098
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  Notizie  
12 Maggio 2023


La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata relativamente a delitti puniti con l'ergastolo (caso Cospito)


Diamo immediata notizia ai lettori che in data odierna è stata depositata la sentenza n. 94/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p., come modificato dall’art. 3 della l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99 co. 4 c.p.

Si apprende dal comunicato stampa - consultabile in allegato - che nel solco della sua precedente giurisprudenza, la Corte ha ribadito che «nelle ipotesi in cui la differenza tra la pena base e quella risultante dall’applicazione di un’attenuante è molto elevata, l’effetto della recidiva reiterata non può essere tale da comportare il divieto per il giudice di fare ciò che il codice penale prevede in generale quando c’è il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti: ossia, valutarle e compararle per stabilire se le prime possano essere, eventualmente, ritenute prevalenti. In questi casi, la necessaria funzione di riequilibrio della pena, svolta dall’attenuante, è compromessa dal divieto di prevalenza. Questa considerazione vale a maggior ragione nel caso in cui la pena edittale è quella fissa dell’ergastolo».

In attesa di ospitare i primi commenti, segnaliamo il contributo di F. Alma, su questa Rivista, in merito all'ordinanza con cui la Corte d'Assise d'appello di Torino aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento al divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità del fatto di ‘strage politica’ sulla recidiva reiterata, da cui dipendeva la condanna all'ergastolo per Alfredo Cospito. 

 

(G.M.)