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15 Gennaio 2024


La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di equivalenza o di prevalenza tra l'attenuante del vizio parziale di mente e l'aggravante del luogo di privata dimora nel reato di rapina

Corte cost. sent. 22 novembre 2023 (dep. 11 dicembre 2023), Pres. Barbera, red. Viganò



Segnaliamo ai lettori il deposito, in data 11 dicembre 2023, della sentenza n. 217/2023 della Corte costituzionale - red. Francesco Viganò  - con cui la Corte, pronunciandosi in tema di bilanciamento delle circostanze nel reato di rapina (e, nello specifico, sul divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ex art. 628 cod. pen, terzo comma, numero 3- bis), ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628; ha dichiarato, invece, «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – sotto i profili dell’irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena –, dal Tribunale ordinario di Torino».