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10 Giugno 2025


Le Sezioni unite in materia di prescrizione e successione di leggi nel tempo: la legge Orlando si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019


Cass., Sez. un., ud. 12 dicembre 2024 (dep. 5 giugno 2025), n. 20989, Pres. Cassano, est. Siani


Diamo notizia ai lettori del deposito, in data 5 giugno 2025, di una importante sentenza delle Sezioni unite in materia di sospensione del corso della prescrizione.

Come avevamo segnalato al momento della pubblicazione dell’informazione provvisoria n. 19/2024 diramata dalla Suprema Corte all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2024, la successione delle l. 23 giugno 2017, n. 103, l. 9 gennaio 2019, n. 3 e l. 27 settembre 2021, n. 134 in tema di prescrizione aveva sollevato problemi intertemporali. Era sorto in particolare un contrasto giurisprudenziale con riferimento alla disciplina applicabile riguardo ai reati commessi nell’arco temporale che va dall’entrata in vigore della l. n. 103/2017 (3 agosto 2017) fino al 31 dicembre 2019. Il contrasto era stato anche segnalato dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (Ufficio del massimario, Relazione n. 33/2024, Roma, 9 luglio 2024) e aveva portato a devolvere alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».

Nell’accogliere la soluzione fatta propria dalla quasi totalità delle decisioni massimate, le Sezioni unite si sono espresse in senso affermativo e hanno stabilito che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattiva dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».

 

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Elisa Grisonich)