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05 Aprile 2024


Le Sezioni unite si pronunciano nuovamente sugli effetti dell’intervenuta prescrizione nelle more del giudizio di appello (informazione provvisoria)

Cass. Sez. un, u.p. 28 marzo 2024, Pres. Cassano, est. Serrao (informazione provvisoria n. 5/2024)



Con ordinanza n. 30386 dell’8 giugno 2023, la V Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto giurisprudenziale in ordine alla seguente questione: «se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processualpenalistica dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processualcivilistica del "più probabile che non"».

All’esito dell’udienza del 28 marzo 2024, secondo quanto reso noto dal servizio di novità della Corte di Cassazione, le Sezioni unite hanno affermato che: «in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273».

In attesa del deposito delle motivazioni e di ulteriori approfondimenti sulla questione, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione, nonché il testo della menzionata sentenza Tettamanti (Cass., Sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490). Per un commento all’ordinanza di rimessione si rimanda alla lettura della scheda pubblicata su questa Rivista (F.M. Damosso, Sindacato del giudice d’appello ex art. 578 comma 1 c.p.p., tra precedente costituzionale e precedente di legittimità. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, 13 settembre 2023).