Cass., Sez. un., u.p. 27 febbraio 2025, Pres. Cassano, rel. Brancaccio
Con ordinanza del 7 novembre 2024, la V Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto che divide la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione «se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato all’art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017 n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni».
All’esito dell’udienza del 27 febbraio scorso, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore generale, hanno fornito la seguente soluzione «nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. La questione riguardante l’erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in allegato l'ordinanza di rimessione.