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  Notizie  
19 Dicembre 2022


Le Sezioni unite si pronunciano sui criteri per lo scioglimento del cumulo delle pene in presenza di un reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., c.c. 15 dicembre 2022, Pres. Cassano, Rel. Mogini (informazione provvisoria)



Con ordinanza n. 25005 del 30 giugno 2022 (consultabile in allegato), la I Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto che divide la giurisprudenza di legittimità in ordine alla seguente questione «se in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che abbia comportato l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini vada effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero operando una riduzione proporzionale rispetto all'applicazione del predetto criterio moderatore della pena complessiva derivante dal cumulo materiale».

All’esito dell’udienza camerale del 15 dicembre 2022, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore generale, hanno fornito la seguente soluzione «la pena relativa al reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari deve essere considerata nella sua entità originaria».

(Giulia Mentasti)