Cass., sez. I, ud. 11 ottobre 2023, Pres. Di Nicola, est. Poscia - Cass. Sez. I, ud. 11 ottobre 2023, Pres. Di Nicola, est. Russo - Cass. Sez. V, ud. 3 ottobre 2023, Pres. pezzullo, est. Belmonte (informazioni provvisorie)
Diamo notizia ai lettori di tre recenti notizie di decisione con cui la Prima e la Quinta sezione della Corte di cassazione hanno affrontato tre distinte questioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Nel primo caso (notizia di decisione n. 11/2023) alla Corte era stato posto il seguente quesito: «se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pendente innanzi al Corte di cassazione ala data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, precluda al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, di presentare al giudice dell'esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981 entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza».
All’esito dell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, la Prima sezione penale, su conclusioni difformi del procuratore generale, ha dato al quesito la seguente soluzione: «Il ricorso per cassazione, pendente innanzi la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e successivamente dichiarato inammissibile, non preclude, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, di presentare al giudice dell'esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981, risultando ragionevolmente ed eccezionalmente estesa, in presenza di una previsione normativa che regola una specifica ipotesi di superabilità del giudicato, la disciplina della sopravvenuta legge più favorevole».
Nel secondo caso (notizia di decisione n. 12/2023) la questione affrontata era «se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il limite di pena previsto dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (pena non superiore a quattro anni) si riferisca alla pena irrogata con la sentenza di condanna o alla pena residua da espiare e se sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., qualora la norma venga interpretata nel senso di escludere dal beneficio i condannati a pena residua espianda rientrante nei limiti dei quattro anni».
Sempre all’esito della udienza dell’11 ottobre 2023, la Prima sezione penale, su conclusioni conformi del Procuratore generale, ha affermato che: «l’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 si riferisce, come si desume dall'art. 545-bis cod. proc. pen., alla pena irrogata con la sentenza di condanna, con la conseguenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitutive rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa ratio cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata e, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata».
Nel terzo caso (notizia di decisione n. 19/2023) la Corte è stata investita della questione «se è impugnabile - autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio - il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ex art. 545 bis c.p.p., che decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive».
In questo caso, all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2023, la Quinta sezione penale ha dato al quesito risposta «negativa».
Pubblicheremo le motivazioni non appena disponibili.
(G.M.)