Sez. un. c.c. 28 settembre 2023, Pres. Cassano, rel. Liberati (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, all’esito della camera di consiglio del 28 settembre 2023, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione controversa: «Se sia ammissibile il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati».
Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione: «Negativa, in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.».
La decisione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale.
L’ordinanza di rimessione della Terza Sezione penale (n. 7239 del 26 gennaio 2023, dep. 21 febbraio 2023) può leggersi in allegato.