Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 182 del 23 luglio 2026
Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore. In attesa di pubblicare il testo del d.d.l., non appena sarà trasmesso al Parlamento, riportiamo di seguito un estratto del relativo comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo, nonchè il testo attuale degli artt. 98 co. 1 c.p. e 9 d.P.R. 448/1998, entrambi interessanti dal disegno di legge.
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IMPUTABILITÀ DEL MINORE
Modifiche in materia di imputabilità del minore (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore.
Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del Codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Muta così il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. Resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.
Il disegno di legge modifica, di conseguenza, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità del minore.
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Art. 98 co. 1 c.p. (Minore degli anni diciotto)
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Art. 9. d.P.R. 448/1988 (Accertamenti sulla personalità del minorenne)
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.