Cass., Sez. un., ud. 11 luglio 2024, Pres. Cassano, Rel. Casa (informazione provvisoria)
Con ordinanza n. 21614 del 10 aprile 2024, dep. 30 maggio 2024 (consultabile in allegato) la Prima sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se l’imputato – nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado – debba impugnare con l’istanza di riesame ovvero con l’appello cautelare l’ordinanza con la quale sia stata disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all’esito del giudizio di appello».
Dall’informazione provvisoria diramata dalla Corte di cassazione si apprende che, all’esito dell’udienza dell’11 luglio 2024, le Sezioni unite hanno ritenuto che «Il rimedio esperibile avverso l’ordinanza suddetta è la richiesta di riesame».
Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate non appena depositate.