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31 Luglio 2024


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento sull’intelligenza artificiale (1689/2024)


Regolamento (UE) 1689 del 13 giugno 2024


Segnaliamo ai lettori che il 12 luglio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento 1689/2024 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act)[1], che introduce regole armonizzate per lo sviluppo e la messa in commercio di sistemi di intelligenza artificiale (i.a.) sul territorio dell’Unione europea. Il Regolamento si pone l’obiettivo di contemperare l’innovazione e la competitività dei mercati europei con la necessità di garantire «un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente» (considerando 8).

In particolare, il provvedimento adotta un approccio risk-based, suddividendo i sistemi di intelligenza artificiale in tre categorie, a seconda del rischio che questi pongono per la sicurezza degli utenti e per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, e individuando per ciascuna categoria gli obblighi gravanti sui fornitori e sugli utilizzatori “professionali” (c.d. deployer):

  • le pratiche di i.a. che presentano rischi considerati “inaccettabili” non potranno essere introdotte nel mercato europeo (art. 5);
  • i sistemi ad alto rischio (artt. 6 e 7) potranno essere commercializzati, purché siano rispettati una serie di requisiti, tra i quali rientrano l’adozione di un sistema di gestione dei rischi (art. 9), la redazione e l’aggiornamento della documentazione tecnica (art. 10), la predisposizione di misure tecniche che garantiscano, per l’utente, la possibilità di comprendere l’output del dispositivo (art. 13) e di supervisionarlo efficacemente (art. 14);
  • per i sistemi a rischio limitato (art. 50), infine, sarà sufficiente il rispetto di alcuni obblighi di trasparenza.

A differenza del testo inizialmente proposto dalla Commissione europea nel 2021, la versione definitiva del Regolamento prevede inoltre delle disposizioni specifiche per i modelli di i.a. per finalità generali (art. 51 ss.), ossia per quei modelli, addestrati con grandi quantità di dati, che sono in grado di svolgere con competenza molteplici funzioni e che possono essere integrati in un’ampia gamma di dispositivi (art. 3, n. 63)[2].

Per il caso di mancato rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento, l’art. 99 obbliga gli Stati membri ad introdurre sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive», che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie.

 

(Beatrice Fragasso)

 

[1] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

[2] L’introduzione di una disciplina autonoma in relazione ai modelli di i.a. per finalità generali si deve, in particolare, alla diffusione di sistemi di i.a. generativa in grado di generare testi, tracce audio, immagini e video, a partire da una descrizione in linguaggio naturale (vd., ad esempio, ChatGPT). I modelli di i.a. generativa rientrano pacificamente nella definizione di modelli di i.a. per finalità generali (vd. considerando 105).