Venerdì 19 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa tratto dal sito del Governo:
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Le norme introdotte hanno lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nonché di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
L'intervento d'urgenza del Governo fa seguito alla recente pubblicazione del citato d.lgs. n. 27/2021, approvato dal precedente Governo, che avrebbe comportato il prossimo 26 marzo, dopo il periodo di vacatio legis, l'abolizione delle contravvenzioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti, di particolare rilievo nella prassi. Come è stato segnalato dalla nostra Rivista, attraverso un tempestivo contributo di F. Diamanti, l'intervento abolitivo è parso subito assai discutibile per diverse ragioni: per il mancato coordinamento con progetti di riforma organica della materia da tempo all'esame del Parlamento; per il vuoto di tutela che avrebbe determinato, nei confronti dei consumatori; per l'essere stato realizzato in assenza di una delega da parte del Parlamento – circostanza, quest'ultima, sottolineata da una altrettanto tempestiva relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, a cura del Dott. Aldo Natalini, che qui segnaliamo.
Di qui l'intervento urgente del Governo (non ancora pubblicato in G.U.), realizzato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni abrogatrici.
È verosimile ritenere che la singolare situazione venutasi a determinare possa sollevare interessanti e complesse questioni di diritto intertemporale. Nella giurisprudenza di legittimità è stato infatti di recente affermato il principio secondo cui "in tema successione delle leggi nel tempo, gli effetti di uno 'ius novum' più favorevole al reo (nel caso di specie, l'ampliamento della sfera scriminante di una causa di giustificazione) sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della 'vacatio legis', in quanto la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dagli artt. 73, comma 3, Cost. e 10 delle preleggi, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa" (Cass. Sez. I, 14.5.2019, n. 39977, Addis, CED 276949-01). Si veda anche Cass. Sez. I, 18.5.2017, n. 53602, Carè, CED 271639-01: "In tema di abolitio criminis, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di 'vacatio legis' ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, comma 3, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida. (In motivazione la Corte ha escluso che, nel caso di specie, il giudice abbia solo l'alternativa di rinviare la decisione o di "ignorare" la norma abrogatrice, infliggendo una condanna che si palesa già inevitabilmente illegale).
I richiamati principi di diritto potrebbero essere ritenuti applicabili anche nel caso di specie da chi volesse far valere l'abolizione delle contravvenzioni in materia di alimenti, ad opera di una legge abolitrice intermedia. Nondimeno, se si superasse l'argomento – che sembrerebbe invero assorbente – della mancata entrata in vigore di una tale legge intermedia, acquisterebbe allora rilievo la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, per eccesso di delega, illustrata nella citata Relazione dell'Ufficio del Massimario (p. 6-7); questione che, se accolta, potrebbe condurre ad affermare la perdurante rilevanza penale dei fatti pregressi, commessi nel vigore della norma incriminatrice per il reo conoscibile, da tenere distinti dai fatti concomitanti, posti in essere cioè nel periodo di vacatio, per i quali invece nonostante la vacatio potrebbe ricorrere la ratio del principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.
(Francesco Lazzeri)