Cass., Sez. un., u.p. 24 settembre 2020, Pres. Cassano, Rel. Di Stefano
Con ordinanza 12 settembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), n. 997/2020, la VI Sezione della Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché risolvessero il contrasto interpretativo circa la questione «se l’omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull’importo delle giocate, al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del “concessionario” per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito costituisca il delitto di peculato».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 24 settembre scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito soluzione «affermativa».
In attesa delle motivazioni, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione.
(F.L.)