Cass., Sez. un., c.c. 28 aprile 2022, Pres. Cassano, rel. Pavich, proc. Fava e altro
Con ord. 3947/2022, la II Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «Se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado (ad esempio, per l’omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero – nel regime anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251 – per il riconoscimento di un’attenuante, la eliminazione di un’aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa decidere “ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di “valutazioni difformi” – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute».
In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Sez. II, ud. 11 gennaio 2022 – dep. 4 febbraio 2022, n. 3947, Pres. Diotallevi, est. Messini D’Agostini)