Cass., Sez. un., c.c. 24 febbraio 2022, Pres. Cassano, rel. Pellegrino, ric. Lapelosa
Con ord. 38092/2021, la V Sezione della Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero (prima questione) «se, e in quali limiti, la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al procedimento di prevenzione» e (seconda questione) «se al procedimento di prevenzione sia applicabile il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. – come risultante a seguito dell’intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, la prima questione non è stata esaminata, «perché ritenuta non rilevante nel caso di specie».
Alla seconda questione è invece stata data soluzione «affermativa. Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».
In attesa del deposito della motivazione, possono leggersi in questa Rivista i commenti all’ordinanza di rimessione di Dario Albanese e di Alessandro Quattrocchi.