Cass., Sez. un., u.p. 31 marzo 2022, Pres. Cassano, rel. De Marzo, ric. Miraglia
Con decreto del 13 gennaio 2022 il Presidente aggiunto della Corte di cassazione, su segnalazione dell’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi (c.d. ufficio spoglio) della V Sezione, aveva assegnato ex officio, ai sensi dell’art. 610 c. 2 c.p.p., il ricorso 34442/2020 alle Sezioni unite, affinché risolvessero il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione «se, investita da ricorso valutato come inammissibile, la Corte di cassazione, pur in assenza di specifico motivo sul punto, possa rilevare ex officio l’illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal Servizio novità della Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito soluzione «affermativa. Pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l’illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente».
Pubblicheremo la sentenza non appena depositata.
(F.L.)