Cass., Sez. un., p.u. 28 gennaio 2021, Pres. Cassano, rel. Piccialli, ric. Cremonini
Con ordinanza 38508/2020, la IV Sezione della Corte di cassazione, rilevata la recente formazione di un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se, in caso annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative ritenute decisive, della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno, il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ovvero dinanzi al giudice penale».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 28 gennaio scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili».
In attesa delle motivazioni della decisione, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Cass., Sez. IV, ord. 20 ottobre 2020 – dep. 5 novembre 2020, n. 3858, Pres. Izzo, Rel. Ferranti).
(F.L.)