Cass., u.p. 29 aprile 2021, Pres. Cassano, Rel. Rosi, ric. Cena e altri
Diamo notizia ai lettori della recente decisione assunta dalle Sezioni unite sulla seguente questione, rimessa d’ufficio – ex art. 610 c. 2 c.p.p. – dalla V Sezione: «se le circostanze attenuanti, pur riconosciute equivalenti nel bilanciamento con concorrenti circostanze aggravanti, debbano produrre ugualmente il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito risposta «negativa. Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, debbono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze».
(F.L.)