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20 Luglio 2021


Prescrizione delle pene detentive brevi e sospensione dell’ordine di esecuzione: la decisione delle Sezioni unite (informazione provvisoria)


Cass., Sez. un., u.p. 15 luglio 2021, Pres. Cassano, rel. Rocchi, ric. Scott


Con ordinanza 13050/2021, la Sezione I della Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite denunciando un potenziale contrasto intorno alle seguenti questioni:

«Se la notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) al condannato resosi successivamente irreperibile, integri l’inizio di esecuzione ai sensi dell’art. 172, quarto comma, seconda parte, cod. pen.

Se e entro quali limiti, ai fini del decorso del tempo necessario a estinguere la pena, ex art. 172 cod. pen., la sospensione temporanea dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., integri una delle ipotesi previste dall’art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui, se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine sia scaduto o la condizione si sia verificata».

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 15 luglio scorso, le Sezioni unite hanno adottato la seguente soluzione:

«Il decorso del tempo ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato.

Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione.

In deroga alle predette ipotesi, qualora la eseguibilità della pena dipenda ex lege dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, l’art. 172, comma quinto, cod. pen. fissa il dies a quo al momento della scadenza di detto termine o al verificarsi della condizione.

Il procedimento di sospensione della esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non rientra in una delle ipotesi previste dall’art. 172, comma quinto, cod. pen.».

In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Enrico Andolfatto.

(F.L.)