Cass., Sez. un., c.c. 27 febbraio 2020, Pres. Carcano, Rel. Caputo, ric. Ramondo
Con ordinanza n. 43406 del 23 ottobre 2019, la V Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto interpretativo sorto, dopo la l. 47/2015 (di riforma delle misure cautelari), in ordine alla questione «se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto alla misura, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309 comma 8-bis cod. proc. pen., debba formulare istanza nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente ad essa, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione ai fini del regolare svolgimento del procedimento».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 27 febbraio 2020 le Sezioni unite (su conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale) hanno dato al quesito la seguente soluzione: «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309 comma 9-bis cod. proc. pen.».
In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi l'ordinanza di rimessione, già pubblicata in questa Rivista con una nota di Antonio Gatto.
(F.L.)