Cass. Sez. un., u.p. 23 giugno 2022, Pres. Bricchetti, rel., Aprile, proc. Cirelli
Con ord. 4439/2022, la II Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «Se il limite all’aumento di pena di cui alla previsione dell’art. 99, comma sesto, cod. pen., rilevi in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dai commi secondo e quarto del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della udienza pubblica del 23 giugno 2022, le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Il limite all’aumento di pena di cui alla previsione dell’art. 99, comma sesto, cod. pen.: non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dai commi secondo e quarto del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale; non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge n. 251 del 2005».
In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Sez. II, ud. 14 dicembre – dep. 8 febbraio 2022, n. 4439)
(Giulia Mentasti)