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  Notizie  
28 Settembre 2020


Le Sezioni unite rinviano l’esame di due questioni in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità della sospensione della prescrizione per covid

Cass., Sez. un., u.p. 24 settembre 2020, Pres. Cassano, Rel. Pistorelli, ric. Sanna — Cass., Sez. un., u.p. 24 settembre 2020, Pres. Cassano, Rel. Fidelbo, ric. Fialova



Segnaliamo ai lettori che, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 24 settembre scorso le Sezioni unite hanno ritenuto di non decidere due questioni loro rimesse nell’ambito di due diversi procedimenti, disponendo un rinvio al 26 novembre 2020, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità della disciplina della sospensione della prescrizione prevista per ragioni legate all’emergenza covid dall’art. 83 d.l. 18/2020 (norma ritenuta rilevante nei casi di specie).

L’udienza per la discussione davanti alla Consulta è fissata per il 18 novembre 2020. Ricordiamo che le questioni, sollevate da vari giudici di merito (si rinvia alle ordinanze dei Tribunali di Siena, Roma e Crotone), assumono la violazione del principio di irretroattività sfavorevole ex art. 25 secondo comma Cost.; la giurisprudenza di legittimità, invece, ha finora ritenuto manifestamente infondata la questione, in relazione al medesimo parametro, sostenendo in un caso la derogabilità del principio di irretroattività, all’esito di un bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale (n. 21367/2020), e in due recenti sentenze (nn. 25222/2020 e 25433/2020) richiamando la disciplina della sospensione della prescrizione già prevista all’art. 159 c. 1 c.p.

Le questioni rimesse all’esame delle Sezioni unite e ora rinviati all’udienza del 24 settembre richiedevano di chiarire:

«Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette» (su cui v. la nota di Gian Luigi Gatta)

e

«Se la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma primo, cod. pen., sia o meno applicabile al convivente more uxorio» (su cui v. la nota di Enrico Mezza)

Il rinvio della decisione all’indomani della pronuncia della Corte costituzionale rappresenta indubbiamente una scelta di cautela, anche in ottica di economia processuale, che tuttavia potrebbe rivelare l’esistenza, in seno alla Cassazione e in particolare alle Sezioni unite, di un atteggiamento interpretativo rispetto alle questione di legittimità più variegato e incerto di quello che sembrava trasparire dalle menzionate decisioni di non fondatezza. D’altra parte, le dinamiche della vicenda, messe in risalto dalla natura emergenziale della disciplina censurata, dimostrano quanta importanza possa assumere il fattore tempo anche per gli interventi della Corte costituzionale.

(Francesco Lazzeri)