Cass., Sez. I, ord. 30 gennaio 2025 (dep. 31 gennaio 2025), n. 4308, Pres. De Marzo, est. Casa
Segnaliamo ai lettori che la Prima Sezione penale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dal nuovo art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Giova ricordare che il d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in l. 9 dicembre 2024, n. 187, è intervenuto sul procedimento conseguente al ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida o proroga dei provvedimenti di trattenimento dello straniero. Per l’effetto, l’interpolato comma 6 dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce la ricorribilità per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga, «entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale». Il ricorso non sospende l’esecuzione della misura e devono essere osservate in quanto compatibili le «disposizioni dell’articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». Di pari passo, sono state apportate novità in punto di ricorso per cassazione contro i provvedimenti di trattenimento emanati nei confronti delle persone straniere richiedenti protezione internazionale. A tal fine, è stato inserito un nuovo comma 5-bis nell’art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il quale a sua volta richiama il novellato art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286.
Ebbene, diversi sono i dubbi interpretativi sorti sin dall’avvento della disciplina di nuova fattura (si legga la Relazione n. 1 del 2 gennaio 2025 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione). Tra questi, la pronuncia in esame ha modo di constatare problematici aspetti «di indeterminatezza delle scansioni nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti» con riferimento al riformato giudizio di legittimità. Da qui la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall’art. 5-bis d.lgs. n. 142 del 2015, «nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell’autorità giudiziaria l’individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione». Segnatamente, l’asserito contrasto è stato posto con riferimento agli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, 117 Cost., quest’ultimo avuto riguardo come parametro interposto all’art. 6, par. 1, CEDU.
In allegato può leggersi il testo dell’ordinanza.
(Elisa Grisonich)