Cass. Sez. un., 29 settembre 2022 (dep. 15 dicembre 2022), n. 47502, Pres. Cassano, Rel. Zaza
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza delle Sezioni unite che risolve un contrasto di giurisprudenza in merito all'ammissibilità del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria.
La decisione era stata anticipata con informazione provvisoria diffusa all'esito della pubblica udienza del 29 settembre 2022 di cui avevamo dato conto su questa Rivista.
Si riporta di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite:
«La sentenza di primo grado che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge sia da parte del Procuratore della Repubblica, sia da parte del Procuratore generale della Repubblica;
la Corte di cassazione che rilevi l’illegittima applicazione di una pena accessoria doverosa, predeterminata nella durata, pronuncia annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell’art. 620, lett. i), c.p.p.;
una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria predeterminata nella durata, il pubblico ministero attiva, a norma degli artt. 662 c.p.p. e 183 disp. att. c.p.p., il procedimento di esecuzione che si celebra con le forme di cui all’art. 676 stesso codice, non trovando applicazione l’art. 130».
In attesa di ospitare contributi di sintesi e commento pubblichiamo in allegato la sentenza delle Sezioni Unite e la relativa ordinanza di rimessione.
(Giulia Mentasti)