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28 Maggio 2025


Successione ereditaria e obbligo di comunicazione ex art. 30 legge 646/1982: le Sezioni Unite chiariscono il perimetro dell’incriminazione


Cass., Sez. un., sent. 16 maggio 2025 (ud. 28 novembre 2024), n. 18474, Pres. Cassano, Rel. Magi


Diamo notizia ai lettori che è stata depositata la sentenza delle Sezioni unite con cui è stata risolta la questione «se l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall’art. 30, legge 13 settembre 1982 n. 646 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell’ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria».

Le Sezioni Unite ‒ con un’articolata motivazione, che ripercorre la giurisprudenza costituzionale sui reati di pericolo presunto e su quello oggetto della specifica questione ‒ hanno escluso che esista una categoria di atti patrimoniali di per sé sottratta all’ambito di applicazione della fattispecie. Se la disposizione incriminatrice nulla specifica sul punto, anche la mancata comunicazione di atti sottoposti a forme di pubblicità legale, quali le variazioni derivanti da fenomeni successori, può ritenersi penalmente rilevante.

Nondimeno, chiariscono le Sezioni Unite, la natura di reato di pericolo presunto della fattispecie impone al giudice di verificare, attraverso un vaglio in concreto, l’effettiva attitudine lesiva della variazione patrimoniale, indipendente dalla sua natura o tipologia. Spetta, dunque, all’interprete compiere un ulteriore accertamento, stabilire, cioè, se la variazione tenuta celata sia riconducibile alla pericolosità latente del soggetto gravato dall’obbligo di comunicazione.

Per tale via, come si legge nella sentenza in allegato, la verifica dell’offensività in concreto si traduce, secondo la Corte, in un «contenuto necessario e indefettibile della motivazione».

 

(Ilaria Giugni)