Considerazioni a margine di Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278
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Abstract. L’Autore esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2020 mettendone in evidenza meriti e limiti. In particolare, sul piano dei limiti, si sottolinea come il risultato, peraltro condivisibile, di un’applicazione delle ipotesi sospensive della prescrizione connesse al Covid ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore, venga raggiunto eludendo la questione della irretroattività/retroattività: anche accogliendo l’idea che l’art. 83, comma 4, integri l’art. 159, comma 1, c.p., non si può considerare rispettata l’irretroattività dell’art. 25, comma 2, Cost. per il solo fatto che la norma integrata preesisteva, anche perché così ritenendo si introdurrebbe un principio generale per cui ogni volta che c’è un’integrazione, per il rispetto dei principi di garanzia, si deve guardare alla norma integrata e non anche a quella integratrice: si pensi a cosa vorrebbe dire questo principio rispetto alle fattispecie incriminatrici. Insomma, qualificata come sostanziale tutta la disciplina della prescrizione, alla fine si è aggirato il problema della irretroattività/retroattività della disciplina. Sarebbe stato meglio qualificare l’art. 83, comma 4, come disciplina processuale e ritenere operante il tempus regit actum.
SOMMARIO: 1. Meriti e limiti della sentenza n. 278/2020. – 2. Le parti totalmente condivisibili della sentenza: soluzione adottata e natura sostanziale della prescrizione. – 3. Le parti della sentenza parzialmente condivisibili: la ratio della prescrizione. – 3.1. Differenti rationes e problemi di legittimità costituzionale della disciplina della prescrizione. – 3.2. I problemi di ragionevolezza posti dalla riforma Bonafede. – 4. Le parti della sentenza opinabili: l’idea che l’irretroattività sia rispettata perché la norma dell’art. 159, comma 1, c.p. preesisteva alla commissione del reato. – 5. Una possibile soluzione alternativa: l’art. 83, comma 4, come norma di natura processuale rispetto alla quale opera il tempus regit actum. – 6. Una conclusione finale sul costituzionalismo ai tempi dell’emergenza.