Opinioni  
08 Luglio 2026


Cruel and unusual. La seconda Presidenza Trump e la pena di morte


Davide Galliani

Pubblichiamo di seguto il testo della relazione tenuta dal Prof. Davide Galliani al convegno America 250. “Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”. La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, ieri e oggi, organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti, Milano, 2 luglio 2026.

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1. Un ossimoro insidioso: gli Stati Uniti sono democratici e mantenitori. Il problema della pena di morte negli Stati Uniti non si può affrontare in termini di legittimazione democratica. Non solo gli Stari Uniti sono democratici, ma è del tutto legittimo che un’amministrazione non abolizionista faccia campagna elettorale per mantenere la pena capitale, e che gli elettori si schierino dalla sua parte. Così come è del tutto legittimo che chi aspiri ad essere eletto Presidente (o Governatore) si faccia paladino della difesa della pena capitale, e se poi viene eletto tutto torna in termini di democraticità.

In altri termini, gli Stati Uniti non sono l’Iran (e nemmeno la Cina e l’Arabia Saudita) e quindi i problemi della pena capitale si devono trovare altrove, non nel discorso attorno alla democraticità/non democraticità dello Stato che la prevede.

Certo, fatti i conti, la stragrandissima maggioranza degli Stati al mondo che mantengono ed eseguono la pena capitale non sono democratici, e quindi si può evidenziare uno stretto collegamento, prima di tutto storico, tra democrazia/non democrazia e abolizionismo/non abolizionismo, non di meno gli Stati Uniti dimostrano che si può essere uno Stato democratico e allo stesso tempo mantenitore della pena capitale.

Sono pochissimi gli Stati al mondo ad essere democratici e mantenitori, e tra questo piccolo club di sette/otto mantenitori democratici gli Stati Uniti sono il caso che più genera riflessioni (al mondo, al 31 dicembre 2025, secondo Amnesty International, si contano 54 Stati mantenitori e 145 Stati abolizionisti per legge o de facto, e tra i primi primeggiano Cina, Iran e Arabia Saudita; sicuramente democratici, tra i mantenitori, oltre agli Stati Uniti, si segnalano Giappone e India, più complicato il discorso su Singapore).

Solo un terzo degli Stati al mondo mantiene la pena capitale: non si può parlare di anomalia, al più di una nettissima tendenza per l’abolizione. Ma sicura è l’anomalia di intravedere tra i mantenitori anche Stati democratici. Sicurissima è l’anomalia rappresentata dagli Stati Uniti.

 

1.1. Leggere i dati più che i sondaggi: uno scenario non lineare. Solo due piccole postille. La prima. Si dice spesso nel dibattito pubblico che gli statunitensi sono favorevoli alla pena di morte e pertanto la pena di morte non crea problemi in quel paese. Da questo punto di vista, non voglio discutere di sondaggi (alcuni dimostrano che la percentuale di favorevoli è comunque in calo), ma evidenziare un aspetto, che ritengo fondamentale: delle 47 esecuzioni del 2025, ben 19 sono avvenute nella sola Florida, seguite dalle 5 rispettivamente di Alabama, South Carolina e Texas. Questo significa che su 47 esecuzioni 34 sono avvenute in soli 4 Stati (detto altrimenti, il 70% delle esecuzioni è avvenuto in 4 Stati, che rappresentano l’8% del totale).

Non solo. Le condanne a morte sempre nel 2025 sono state 23 in 8 Stati degli Stati Uniti, delle quali 5 in California e in Florida e 4 in Alabama. Tradotto significa che 14 condanne a morte su 23 sono state irrogate in tre Stati.

Questi sono dati, non sondaggi, e riconsegnano un quadro tutt’altro che omogeneo: quando parliamo di pena di morte negli Stati Uniti dobbiamo evitare di fare di tutta l’erba un fascio, e questo perché 23 Stati su 50 sono abolizionisti e tra i 27 mantenitori esistono differenze di notevolissimo significato, in termini di esecuzioni e di irrogazione, senza peraltro considerare gli Stati mantenitori ma in moratoria (come la California, che al 31 dicembre 2025 aveva 580 persone nei bracci della morte).

Anche il livello federale non riconsegna affatto uno scenario lineare: negli ultimi tempi ci sono state amministrazioni fortemente mantenitrici, rette da Presidenti sia repubblicani sia democratici (Reagan, Bush senior, Clinton, Bush junior), altre più moderatamente sostenitrici (Obama) e altre ancora protagoniste di una scelta in chiave di moratoria. Ci torneremo a brevissimo, visto che una delle differenze tra Joe Biden e Donald Trump sta appunto nell’approccio alla pena capitale, protagonista della moratoria il primo, arcinemico della moratoria il secondo.

 

1.2. Il paradosso: la giuria e la pena capitale. La seconda postilla. Sempre nel discorso democraticità, gli Stati Uniti dimostrano una ulteriore originalità: in molti nel dibattito pubblico sostengono che la pena capitale è una pena democratica perché decisa da una giuria nella quale siedono comuni cittadini, le cui decisioni (non motivate) sulla questione devono essere unanimi.

Sembra un paradosso affermarlo, ma lo sostengono in molti ed è l’appiglio che si usa per dire che la Costituzione degli Stati Uniti legittima la pena capitale: non solo, si dice, la pena capitale è una pena voluta dalla maggioranza dei cittadini (che eleggono candidati schierati in questo senso), ma è anche una pena democratica perché decisa dagli stessi cittadini, nel momento in cui svolgono il compito di giurati.

Qui vi è poco da dire, se non una cosa: la giuria negli Stati Uniti ha sicuramente un fondamento costituzionale, e il V emendamento, che garantisce il Due Process of Law, prevede letteralmente i reati “capitali” e la giuria. Tuttavia, prova sicuramente troppo estrarre da qui la impossibilità di dichiarare incostituzionale in sé la pena di morte, come dimostra la lettura di centinaia di libri e articoli che la ritengono una pena cruel and unusual, vietata dall’VIII emendamento, ai quali si possono aggiungere le opinioni dissenzienti di non pochi giudici della Corte Suprema che nel corso del tempo non si sono risparmiati nel sostenere la incostituzionalità della pena capitale per violazione dell’VIII emendamento, nonostante il V emendamento.

Una minuta aggiunta. Nella Dichiarazione di indipendenza compare una sola volta la parola cruelty, riferita al trasporto in terra americana di eserciti di mercenari, al fine di completare l’opera di morte, desolazione e tirannia, già iniziata in circostanze (appunto) di cruelty e perfidy, raramente riscontrabili nei periodi precedenti, nemmeno in quelli più barbari, circostanze che rendono indegno il capo di una nazione civile. Non si può dire che il termine cruelty, nel caso della Declaration, sia stato usato con valenza tecnico-giuridica. Il senso è chiaro, perché riferito ai comportamenti tenuti dalla Madrepatria, ma la valenza è di protesta, di accusa, come del resto lo è l’intera Dichiarazione.

Diverso il discorso se riferito al cruel dell’VIII emendamento, voluto in particolare da George Madison, che prese spunto dalla Dichiarazione della Virginia di George Mason del 1776, a sua volta debitrice del Bill of Rights inglese del 1689. Usato sicuramente in termini tecnico-giuridici, questo non significa che sia stato sempre interpretato allo stesso modo, anzi è vero il contrario, se solo si considera che è proprio sull’VIII emendamento che più si sono scontrati gli originalisti/testualisti e i fautori di una interpretazione evolutiva. Chiaro che più i primi hanno il sopravvento sui secondi e più la pena di morte continuerà ad essere irrogata ed eseguita negli Stati Uniti. Magari è un attimo azzardato sostenerlo, ma è difficile, negli Stati Uniti, essere originalisti/testualisti e abolizionisti, è molto più semplice parteggiare per esempio per l’evolving standard of decency e da qui considerare oggi la pena capitale una pena cruel and unusual (i due termini di solito non si scindono, anche se non mancano possibilità di farlo, e comunque una pena non unusual può essere cruel).

Peraltro, crea un qualche imbarazzo una delle tesi degli abolizionisti, comprensibile ma non giustificabile. La stragrande maggioranza degli abolizionisti americani sono figli direttissimi di Cesare Beccaria, nel momento in cui sostengono che la pena di morte si può tranquillamente sostituire con la pena dell’ergastolo: perché lo Stato dovrebbe uccidere una persona, nel momento in cui la può detenere per il resto della vita? Questo argomento è comprensibile ma non accettabile: al sicuro decremento delle condanne a morte e delle esecuzioni è corrisposto un tremendo e impressionante incremento delle condanne all’ergastolo, come in nessun paese al mondo è dato registrare. Ad oggi il totale degli ergastolani negli Stati Uniti corrisponde al totale di tutti i detenuti nel 1970, vale a dire 150.000, e tra questi una cosa come 30.000 persone sono condannate al Life Without Parole, che significa ergastolo senza alcuna possibilità di domandare la Parole (grosso modo la nostra liberazione condizionale), rimanendo al detenuto solo la grazia/commutazione del Governatore a livello statale o del Presidente a livello federale (a livello federale dal 1984 l’ergastolo è sempre senza Parole) o l’insignificante possibilità di lasciare il carcere prima di morire nei casi in cui la morte sopraggiunga a brevissimo tempo (di solito, entro tre mesi, certificati medici alla mano).

Una cosa si deve fare se si contesta la pena di morte, ed è contestare anche la pena dell’ergastolo, sicuramente quello senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale, ma se si ha mente la limitazione del potere punitivo dello Stato (il cuore del costituzionalismo penale) non è poi così difficile schierarsi anche contro l’ergastolo ordinario.

In poche parole, serve un cambio di strategia: non si combatte con il vessillo dell’utilitarismo la pena di morte perché al suo posto esiste l’ergastolo, si combattono sia la pena di morte sia l’ergastolo rifacendosi al cuore del costituzionalismo penale, che pulsa di limiti al potere dello Stato, che non può giustiziare una persona così come non può tenerla in carcere fino alla morte, evenienza la seconda sempre possibile, se il fine della pena è mai.

 

3. Il falso problema del metodo di esecuzione. Dicevo in apertura che il problema della pena di morte negli Stati Uniti non è risolvibile rifacendosi alla questione democraticità. Credo lo stesso valga per il metodo di esecuzione.

Pur avendo occupato pagine e pagine di giurisprudenza specie della Corte Suprema, e decenni e decenni di tempo, il tema del metodo di esecuzione non sarà mai il tema risolutivo. Il problema non è come la si esegue, il problema è la pena di morte in sé. Pertanto, se vogliamo cogliere la criticità vera della pena capitale dobbiamo tornare a discutere della compatibilità in sé con l’VIII emendamento.

Abbiamo introdotto in un secolo i più disparati metodi di esecuzione, e nei tempi più recenti, capito (forse) le criticità della iniezione letale, si è levata bandiera bianca: gli Stati possono inventare i metodi che vogliono, e dal canto loro i condannati sono liberi di scegliere quale. Così l’ultima scoperta è stata la morte con la maschera di azoto in Alabama, il 25 gennaio 2024: la persona (in carcere da 35 anni) avrebbe dovuto respirare azoto e così in pochi secondi andare in ipossia e morire (i testimoni hanno però detto che lo svenimento ha impiegato minuti e comunque l’intera operazione è durata 22 minuti).

A livello federale, la presidenza Biden ha introdotto una moratoria proprio per la questione del metodo di esecuzione, ma prontamente è stata cancellata dalla seconda presidenza Trump, la quale non solo ha sposato la tesi della incostituzionalità della sola esecuzione che volontariamente si dimostra cruel and unusual (è la tesi della Corte Suprema, o meglio della maggioranza dei giudici della Corte Suprema), non solo ha ordinato di costruire nuove carceri con la disponibilità di nuovi bracci della morte e di nuovi locali per le esecuzioni, ma ha anche cambiato il protocollo, aggiungendo alla iniezione letale anche la fucilazione tramite plotone di esecuzione, sempre per il livello federale.

Quello che voglio dire è questo: se continuiamo a ragionare sul metodo di esecuzione portiamo acqua al mulino dei mantenitori, e di conseguenza non è questo il dibattito che può portare frutti positivi.

Anche qui, una brevissima postilla. Ogni metodo che è seguito al precedente è stato presentato come più umano: la sedia elettrica rispetto alla impiccagione, la camera a gas rispetto ad entrambi, e poi è arrivata la scoperta dell’iniezione letale, prima con tre farmaci differenti iniettati a brevissima distanza uno dall’altro e dopo in un unico composto. Visti i problemi di rifornirsi di questo composto, ecco che ora si sdogana la fucilazione come metodo alternativo, e tutto sommato più umano. Sono 5 gli Stati negli Stati Uniti che permettono la fucilazione, e ora come detto anche l’amministrazione Trump ha cambiato il protocollo, aggiungendola alla iniezione letale.

Se anche noi provassimo che è cruel uccidere una persona tramite un plotone di esecuzione, ritorneremo punto a capo, poiché qualcuno inventerà nuovi metodi o rispolvererà metodi di altre epoche. Solo una cosa siamo tenuti a fare: combattere contro la pena capitale indipendentemente dal metodo di esecuzione, lo Stato non può uccidere una persona punto e basta, e da questo punto di vista la Dichiarazione di indipendenza può essere di un qualche aiuto, visto che il primo dei diritti inalienabili ai quali si riferisce è proprio il diritto alla vita.

Non sono uno storico, ma da costituzionalista la rilettura della Dichiarazione mi ha suscitato un sentimento ambivalente. Non vi è dubbio che è piena zeppa di accuse alla Madrepatria, ai suoi metodi, alle sue violenze, alla sua tirannia. Allo stesso tempo è però anche il testo alla base di ulteriore violenza, vale a dire della Guerra di indipendenza. Siamo alle prese con un testo che accusa di violenza la Madrepatria e che allo stesso tempo getta le basi per la più violenta tra le azioni umane, la guerra. Voglio dire che gli Stati Uniti, e non è certo una opinione isolata, nascono comunque in un clima di generale violenza, al che dubito molto che si possa sventolare la Dichiarazione come testo a favore dell’abolizione della pena di morte.

Come ho detto, la libertà e la ricerca della felicità vengono sicuramente dopo la vita, e questa sequenza è di straordinaria importanza. Ma il punto è che ben presto ciò dal quale gli americani si volevano distaccare è esattamente ciò che si è verificato tra gli americani, i quali (e non è una esagerazione) sembrano aver sostituito una violenza (quella della Madrepatria) con un’altra violenza (la loro, tra di loro, quando lo Stato uccide “legalmente” una persona).

Ritagliando al massimo un discorso altrimenti troppo ampio, la questione è che la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è meno utile della Costituzione degli Stati Uniti, se lo scopo è trovare i testi di partenza per combattere contro la pena capitale.

 

4. La crudeltà e la insensatezza della seconda amministrazione Trump in materia di pena capitale. Detto tutto questo, sulla democraticità e sul metodo di esecuzione, vediamo di esporre qualche riflessione sugli sviluppi più recenti, alquanto interessanti. Dico subito che il vento soffia in senso nettamente contrario rispetto alle attese di chi si batte per eliminare la pena di morte dalla faccia della terra, Stati Uniti compresi. Non di meno, sono sviluppi recenti alquanto indicativi.

Il primo Executive Order della seconda amministrazione Trump ha riguardato la pena capitale, anzi il primo giorno della seconda Presidenza è stato firmato il nostro Executive Order, che reca la data 20 gennaio 2025.

Non sono un sociologo, né un antropologo. E so bene che non molto diversa è andata la prima presidenza e che del resto in campagna elettorale il tema ha occupato abbastanza spazio. Tuttavia, vorrei sottolinearlo di nuovo: Trump ha appoggiato o scatenato guerre (in Palestina, in Libano, in Iran), ha deciso quella che si chiama una guerra commerciale (con la scelta dei dazi) e, per venire a noi, il primo giorno della sua presidenza ha approvato un Executive Order sulla pena capitale, che Cesare Beccaria definiva “la guerra di una nazione contro un cittadino”. Chi nella vita fa l’antropologo o il sociologo ha moltissimo materiale sul quale lavorare.

Ad ogni modo, di là di alcuni aspetti comunque sintomatici (ad esempio sulla policy che i prosecutor devono tenere quando vi è in discussione la possibilità di domandare la pena capitale), il cuore del provvedimento è facilmente evidenziabile.

Il precedente Presidente, Biden, aveva commutato 37 condanne a morte in ergastoli (solo 3 condannati a morte federali non erano stati toccati dal provvedimento: l’attentatore alla maratona di Boston, il neonazista che uccise nove persone di colore in chiesa e il suprematista bianco che uccise undici persone in una sinagoga).

Avendo Trump osteggiato la mossa (non perché contrario al potere di grazia e di commutazione, ma perché favorevole alla pena capitale), una volta rieletto si è reso conto che non era giuridicamente possibile “scommutare” o “ricommutare all’indietro”: non poteva fare tornare in vita la pena capitale.

Ecco allora la decisione di fare scontare la pena risultata della commutazione, cioè l’ergastolo, come se si stesse comunque scontando la pena capitale: un ergastolo scontato come fosse pena di morte.

Lo scopo dell’Executive Order era chiarissimo: se esistono dei limiti alle possibilità di intervento del Presidente questi si possono se non bypassare sicuramente arginare, intervenendo in uno dei domini riservati del potere esecutivo, vale a dire la gestione dei penitenziari. Non si dice in realtà che le persone – le cui pene capitali erano state commutate in ergastolo da Biden – devono stare nel braccio della morte (death row), quello che si afferma è che “the Attorney General shall take all lawful and appropriate action to ensure that these offenders are imprisoned in conditions consistent with the monstrosity of their crimes and the threats they pose”.

Sadico per sadico, l’Executive Order non si risparmia, fa trapelare il forte malcontento di non poter fare di più: “The Attorney General shall further evaluate whether these offenders can be charged with State capital crimes and shall recommend appropriate action to state and local authorities”.

Vi è poco da meravigliarsi, il titolo dell’Executive Order non lascia spazio alla fantasia: “Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety”.

 

4.1. Cosa accade a questo punto? Ciò che era prevedibile, in fondo la democrazia statunitense è la democrazia dei checks and balances. Una ventina di queste 37 persone si rivolgono ad un giudice poiché rischiavano di essere trasferiti dalla Special Confinement Unit del penitenziario federale di Terre Haute (Indiana) a Florence (Colorado), in particolare entro l’Administrative Maximum Facility (ADX), comunemente conosciuto come l’Alcatraz of the Rockies (l’Alcatraz delle Montagne Rocciose).

Si consideri un aspetto molto importante. In discussione non vi sono i confini che il Presidente tramite un Executive Order non può oltrepassare. Si tratta di un tema importante, perché spesso accade proprio questo, il Presidente invade competenze altrui. E d’altro canto Donald Trump è un Presidente che di Executive Order se ne intende: nel primo mandato (2017-2021) firma una cosa come 220 ordini esecutivi, 55 all’anno, che sono più di 4 al mese, contro i 276 di Barack Obama in due presidenze e i 160 di Biden. Nel solo 2025, il primo anno del secondo mandato, gli Executive Order sono stati 225, che all’inizio del 2026 divengono 250. Laurence Tribe, uno dei più importanti costituzionalisti americani, ha definito la presidenza Trump al pari di una “presidenza senza legge”.

Nel nostro caso però il tema è un altro: le competenze sulla gestione e l’esecuzione delle pene sono sicuramente di competenza del potere esecutivo, nel caso di specie del Federal Bureau of Prison (BOP), qui la questione è se le misure in sé varate possono dirsi giuste, o meglio costituzionalmente accettabili.

 

4.2. Vediamo le argomentazioni della District Court del Distretto della Columbia. La sentenza di 35 pagine è dell’11 febbraio 2026, scritta dal giudice Timothy J. Kelly, nominato dallo stesso Trump una decina di anni prima.

Diciamo che l’incipit non promette bene, visto che si dice che i ricorrenti sono 20 detenuti federali che hanno commesso “some of the most horrific crimes imaginable”. Un linguaggio duro, certo però non insolito nella lingua dei giudici anglosassoni. Vi sarebbe molto da scrivere su come si esprime un giudice in una sentenza, diciamo che negli Stati Uniti la questione va incanalata dentro il tema dell’elezione diretta o della nomina da parte dell’esecutivo degli stessi giudici. Sia chiaro, un giudice resta un giudice, indipendentemente da chi lo elegge o lo nomina, ma spesso si fa campagna elettorale anche quando è finita, e questo non dovrebbe avvenire: nel nostro caso, lo vedremo, il giudice avrebbe dato ragione ai ricorrenti anche nel momento in cui i loro reati fossero stati di natura bagatellare, e peraltro non stiamo in alcun modo parlando di un processo penale, ma di un giudice al quale i ricorrenti chiedono una ingiunzione.

Ad ogni modo, il trasferimento dei detenuti deve avvenire seguendo una determinata procedura. Le policies del Federal Bureau of Prisons prevedono l’allocazione dei detenuti per mezzo di una valutazione individualizzata caso per caso, al fine di comprendere il livello di sicurezza del carcere al quale destinare una persona, così come lo stato di salute e ogni altro bisogno della stessa persona, che deve essere ascoltata circa la scelta (nel nostro caso la scelta del trasferimento), avendo anche la possibilità di fare ricorso interno contro la decisione.

Una volta entrato in carica Trump per il secondo mandato, come abbiamo visto il primo giorno ha adottato il nostro Executive Order, al quale si voleva far seguire immediatamente il trasferimento al Supermax di Florence. In sostanza, i funzionari senior del Dipartimento della Giustizia hanno ordinato il trasferimento bypassando la sostanzialmente la procedura che il BOP avrebbe dovuto seguire.

Il Supermax di Florence è in tutti gli Stati Uniti l’unico penitenziario classificato all’apice del livello di sicurezza. La scala è minimo, basso, medio, alto, amministrativo e Florence è all’ultimo livello, al quale i detenuti vengono inviati nel momento in cui non vi è un altro penitenziario che possa ospitarli, a causa di diversi fattori che solo lì possono essere soddisfatti: i detenuti che si dimostrano violenti, predatori, riottosi, con alto livello di rischio di fuga e seriamente perturbatori dell’ordine interno, quando non possono essere tenuti in un carcere di alto livello, sono appunto spostati a Florence.

Si può chiamare il carcere di riserva, al quale si è trasferiti quando non ci sono altre alternative. Per questo esistono speciali procedure da seguire in termini di scelta del trasferimento. Infatti, ogni altro penitenziario deve essere tenuto in considerazione prima del Supermax di Florence ed anche se si arrivasse alla scelta di Florence devono comunque essere rispettati due ulteriori criteri, anzi almeno uno dei due: a) collocare altrove il detenuto metterebbe a rischio la sicurezza e l’ordine di ogni penitenziario preso in considerazione o b) il detenuto non può essere tenuto insieme ai detenuti di nessun altro carcere.

In altre parole: si può trasferire una persona a Florence solo all’esito di una specifica, individualizzata e dettagliata valutazione, che riguarda sia la singola persona sia tutti gli altri penitenziari degli Stati Uniti.

Queste valutazioni competono al direttore del carcere dal quale si vorrebbe trasferire il detenuto, al direttore delle carceri a livello regionale, e al capo del centro per la allocazione dei detenuti. Se tutti concordano sul trasferimento al Supermax, a questo punto entra in scena il detenuto, che può apparire e contestare la scelta. Se questa viene confermata, si stende una raccomandazione specificatamente motivata, che giunge al Direttore della Divisione centrale per la decisione finale. Anche in questo caso, il detenuto ha diritto di contestare la decisione, fino a giungere al vertice del Bureau.

Siamo però di fronte a ricorsi tutti di natura interna all’amministrazione penitenziaria. E infatti i ricorrenti contestano la legge che esclude la possibilità di rivolgersi ad una corte a proposito della decisione circa la scelta del luogo di detenzione. Queste le parole del giudice: “But the deference owed to prison administrators does not crop courts entirely out of the picture”.

La Corte Suprema del resto già aveva affermato che una “significativa e atipica” restrizione della libertà personale durante la detenzione deve essere soggetta alla Due Process Clause. La stessa District Court in passato aveva detto che il tempo dell’aggravio della restrizione era di fondamentale importanza. Quindi non solo la natura ma anche la durata, considerando che anche una restrizione aggravata per poco tempo può dirsi comunque atipica. Quello che è certo è che le dichiarazioni pubbliche di Pamela Biondi, al tempo in cui era Attorney General della seconda amministrazione Trump, non lasciavano dubbi: le persone da trasferire avrebbe passato il resto della loro vita a Florence, dove senza alcun dubbio le condizioni erano le più restrittive dell’intero sistema penitenziario. Indico solo due esempi: le celle sono costruite per evitare anche la minima possibilità di sentire le voci dalle altre celle di altri detenuti, non più 15 minuti di telefonata a settimana come a Terre Haute ma 15 minuti al mese.

Non vi è dubbio che anche nel caso dei 20 ricorrenti il procedimento amministrativo era stato effettuato, ma se ne contesta il risultato predeterminato, oltre come detto la impossibilità di rivolgersi ad un giudice. I ricorrenti sostengono molto chiaramente che il loro trasferimento è stato solo di natura punitiva, e la stessa Biondi ha dichiarato che i trasferiti al Supermax avrebbe speso lì il resto della loro vita in condizioni “that match their egregiuous crimes”.

Ma giuridicamente la mossa vincente è stata la contestazione della mancata decisione individualizzata. Un caso lo dimostra, quello di una persona che da Terre Haute è andato a Springfield per problemi di salute e una volta tornato a Terre Haute è stato trasferito a Florence già il mese dopo.

Il giudice parla di trasferimenti “cookie-cutter process”, fatti con lo stampino. E lo dimostra un altro caso. Una persona stava a Terre Haute da 23 anni, senza mai ricevere un provvedimento disciplinare. Anche nel suo caso, trasferimento a Florence con formule standard, che poi è un copia e incolla della legge (rischio per la sicurezza e l’ordine).

Conclude il giudice. Nessuno dice che le persone andavano trasferite da un’altra parte, il punto è che la decisione circa il loro trasferimento era già stata presa, in questo sta la violazione della Due Process Clause, nella mancanza di valutazione individualizzata caso per caso. La procedura è stata seguita, ma era una procedura già segnata in partenza: andavano trasferiti punto e basta, perché erano condannati a morte che l’avevano fatta franca grazie a Biden, la cui amministrazione è incolpata di avere gravemente offeso i parenti delle vittime.

Al giudice non rimaneva che comprendere se i 20 ricorrenti meritano una ingiunzione a loro favore, che si può dare per evitare un danno irreparabile e tangibile. La violazione della Due Process Clause costituisce un danno tangibile e irreparabile? Per il giudice la risposta è affermativa, e quindi accorda l’ingiunzione.

 

5. Qualche rilievo in conclusione. Un giudice ha bloccato la scellerata decisione di Trump di trasferire in massa senza valutazione individualizzata i detenuti che prima erano condannati a morte. Tutti a Florence, ma questo solo per punirli, non perché ciascuno meritasse il trasferimento in quella prigione.

L’amministrazione Trump ha agito in modo scellerato, trattando queste persone come se fossero ancora condannati a morte, per i quali la detenzione deve avvenire per forza di cose in determinati penitenziari. Erano però ergastolani, e come tutti gli altri detenuti il loro trasferimento nella prigione più dura degli Stati Uniti doveva essere valutato caso per caso, non a grappolo. Il giudice rimette le cose a posto, applica la Costituzione.

Dico però che non vi è moltissimo da gioire. Se l’avvocato generale sotto la presidenza Biden ha chiesto una sola volta la pena capitale, a fronte di 35 volte che si è rifiutato di farlo, con la nuova presidenza Trump si è tornati ai numeri normali: Pamela Biondi ha chiesto di domandarla in 35 casi, e in nessuno si è rifiutata farlo. La tolleranza zero in salsa trumpiana, che fa rimpiangere i repubblicani seri, i quali proprio perché seri hanno sempre almeno accettato di discutere della possibilità di errore giudiziario, di là poi delle loro conclusioni. Dico repubblicani seri non perché tra i democratici vi siano flotte di persone disposte a schierarsi contro la pena di morte per via dell’errore giudiziario. Lo dico semplicemente perché, ed è materia di politologici (o di psicologi sociali), il problema dell’errore giudiziario è certamente quello più discusso negli Stati Uniti tra i favorevoli alla pena capitale, ed anche in questo il Presidente Trump si dimostra essere un outsider.

Nonostante tutto, il caso deciso dal giudice del Distretto della Columbia dimostra una cosa molto precisa. Il diritto ad essere trattati con eguale considerazione e rispetto prevale sempre, anche nel caso di un Executive Order presidenziale che si muove in un ambito riservato alla competenza dell’esecutivo.

Sarà forse un caso, o forse non lo è. Mentre scrivo queste brevi note in Italia sono state approvate un profluvio di circolari ministeriali che hanno tutte lo stesso denominatore comune: rendere le carceri italiane luoghi sempre più invivibili.

Ne elenco alcune. La circolare sull’uso delle body-cam da parte della polizia penitenziaria. La custodia chiusa invece delle celle aperte in alta sicurezza, dove ci stanno circa 10.000 detenuti. L’impossibilità per tutti i detenuti di alta sicurezza di partecipare alle iniziative culturali e rieducative con la presenza di detenuti di altri circuiti. La burocratizzazione e la procedimentalizzazione estrema della possibilità di avere colloqui senza il controllo visivo della polizia penitenziaria. Il potenziamento della gestione interna al carcere delle problematiche di natura sanitaria.

Fino a una delle ultime, quella del 23 aprile 2026 sui frigoriferi in carcere: si prevede che i frigoriferi debbano essere messi tutti in una apposita stanza, quindi addio frigorifero in cella e addio gestione autonoma. Mentre fuori il caldo divampa ovunque, dentro si vietano i frigoriferi, in cella. Quattro giorni dopo, consci della spietatezza della prima circolare, se ne approva una seconda che specifica: in cella si possono tenere solo mini-frigoriferi, confermando che i normali frigoriferi in cella non possono starci.

Non finisce qui. Il caso del giudice che ha bloccato l’amministrazione Trump in materia di riallocazione di detenuti ricorda molto da vicino un caso che di recente è stato deciso dalla nostra Cassazione, se non sbaglio per la prima volta. Un detenuto – peraltro affetto da diverse patologie mentali, sul cui caso si era già espressa la Corte di Strasburgo, condannando il nostro paese per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti – era stato trasferito da un carcere ad un altro, e aveva osato chiedere all’amministrazione le motivazioni, ottenendo però una risposta secca: esistono, ma non sono ostensibili. Quindi è come se non esistessero. Si fa ricorso in Cassazione e il giudice di legittimità dà ragione al detenuto, ora siamo in attesa del deposito delle motivazioni.

Non siamo lontanissimi da quanto poteva accadere negli Stati Uniti. Le motivazioni del trasferimento da Terre Haute a Florence erano standardizzate e non individualizzate, a stampino dice il giudice americano. E che cosa sono dei trasferimenti disposti senza possibilità di scorgere le motivazioni, se non appunto la copertura di trasferimenti che non trattano le persone con eguale considerazione e rispetto?

Ultimissimo esempio di comparazione italo-statunitense. Il nostro DAP ha recentemente spostato 128 esseri umani dai loro reparti di 41bis a Vigevano, la cui nuova sezione di 41 bis è ora bella piena. Ogni trasferimento in teoria dovrebbe essere motivato, in pratica è molto difficile che lo sia. Sono esigenze di organizzazione e di efficienza quelle che hanno mosso il DAP a procedere in questo modo. Alcuni stavano a Novara, altri a Cuneo, altri a Milano-Opera e infine altri a Tolmezzo. Ora stanno tutti a Vigevano. I paragoni con l’amministrazione Trump in questo caso sono più difficili, perché non sembra ci siano intenti punitivi. Però una cosa in comune esiste: se non motivi caso per caso non potrai mai dire di trattare con eguale considerazione e rispetto le persone.

Tutti o quasi hanno applaudito le operazioni del trasferimento a Vigevano, e non potevano mancare le lodi all’intero nostro sistema antimafia. Così fatto bene che il mondo intero lo vuole copiare. Sarà, intanto tra poco la Corte di Strasburgo molto probabilmente ci dirà nuovamente che stiamo violando il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti proprio perché proroghiamo il 41bis senza un briciolo di motivazione individualizzata, il che significa che stiamo violando la dignità umana di queste persone, che trattiamo come ha scritto il giudice del Distretto della Columbia, vale a dire come degli stampini, tutti uguali.

Morale della favola: tutto il mondo è paese, ma non rassegniamoci, un giudice che rimette le cose a posto prima o poi lo si trova, un giudice che ci ricorda che ogni persona va trattata con eguale considerazione e rispetto, il significato ultimo e più profondo del divieto di pene e trattamenti contrari al senso di umanità, inumani e degradanti, cruel and unusual.