Opinioni  
31 Gennaio 2024


Il caso Zuncheddu e le modalità di acquisizione e di documentazione delle prove dichiarative durante le indagini


Glauco Giostra

Era innocente. Beniamino Zuncheddu ha scontato più di 32 anni di dura detenzione perché ritenuto colpevole dell’uccisione di tre pastori e del ferimento di un quarto. All’epoca, il pastore superstite, dopo aver inizialmente negato la possibilità di individuare l’aggressore in quanto questi aveva il volto coperto da una calza, sollecitato più volte a riconoscere in Beniamino Zuncheddu l’omicida, sia mostrandogli una sua foto, sia precisando che aveva un movente e nessun alibi, se ne convinse («io mi convinsi») e puntò l’indice accusatore contro di lui in ogni grado del processo, che si concluse con la condanna all’ergastolo dell’imputato. Nell’odierno giudizio di revisione il testimone d’accusa, ritrattando la sua deposizione alla luce delle nuove emergenze, ha pronuncia- to una frase che dovrebbe far riflettere: «per tutto il processo ero convinto che a sparare fosse stato Zuncheddu (...). Se dovessi tornare indietro probabilmente farei lo stesso errore».

Per quanto dolorosamente clamorosa, non si richiama questa notizia per gridare allo scandalo di un grave errore giudiziario: dobbiamo rassegnarci alla fallibilità della giustizia amministrata da uomini. E neppure si intende dedurre da questa angosciante vicenda che sarebbe bene diffidare sempre delle sentenze dei tribunali: ogni altro modo di rendere giustizia è meno credibile. Prendendo doverosamente atto che non è nelle nostre possibilità conoscere la verità, o meglio avere la certezza di averla conseguita, quello che possiamo, e che quindi dobbiamo fare, è predisporre l’itinerario cognitivo ritenuto più affidabile, nelle condizioni e conoscenze date, per approssimarci alla verità e pretendere che un soggetto terzo, il giudice, si attenga ad esso per rendere giustizia.

La sentenza emessa al termine della procedura prescritta, dice un brocardo latino pro veritate habetur, deve, cioè, essere recepita come verità dal popolo nel cui nome è stata emessa (salvo che il sopravvenire di prove non dimostri, come in questo caso, che è stato condannato un innocente). Questo significa dover accettare che vi può essere una sentenza pienamente valida e corretta, ma orfana di verità. Dobbiamo sapere che non possiamo evitarlo; è la dolorosa conseguenza della nostra necessità di giudicare senza avere strumenti in grado di assi- curarci la verità. Quello che però possiamo, e quindi dobbiamo garantire è di aver dato fondo a tutte le nostre modeste risorse per apprestare un metodo in grado di ridurre al minimo il rischio dell’errore.

E invece dolorosissime vicende giudiziarie come queste stanno a ricordarci che ancora possiamo e, quindi, dobbiamo, migliorare. Il vigente codice di procedura penale aveva ovviato ad una ingenuità del codice Rocco: si riteneva che fosse irrilevante la tecnica di acquisizione dei “reperti cognitivi” che il fatto storico, come un mosaico frantumato, lascia nella realtà fisica e nella percezione sensoriale umana. Si pensava che più tesse- re del mosaico venivano comunque recuperate, più attendibile sarebbe stato il compito del giudice che doveva ricomporlo. Convinzione che sarebbe senz’altro da sottoscrivere se la persona informata sui fatti fosse una res loquens e il suo prodotto narrativo non fosse destinato a cambiare a seconda di chi, come, dove, quando la compulsa.

Le scienze della mente, invece, avevano dimostrato che la rievocazione del ricordo viene sensibilmente influenzata dalla tecnica maieutica con cui lo si “estrae”: con il mutare del forcipe muta, talvolta anche in modo radicale, la conformazione del feto della memoria. Si convenne allora – e ancor oggi nessuna evidenza scientifica induce a riconsiderare quella scelta – che la migliore levatrice del ricordo fosse la formazione dialettica della prova testimoniale: ciò̀ che viene unilateralmente raccolto dall’inquirente pubblico o privato per mettere a punto la linea accusatoria o difensiva è materiale conoscitivo inaffidabile. Ad avere pieno valore probatorio, di regola, è soltanto ciò che il teste, incalzato dalle domande delle parti, riferisce al giudice.

Se il Codice vigente ha rimosso l’ingenuità epistemologica su cui poggiava quello precedente, temo che esso stesso poggi su un presupposto meno fallace: l’’inossidabilità del ricordo; cioè l’inalterabilità del patrimonio mnestico. L’attuale sistema è implicitamente costruito intorno all’idea che sia irrilevante ciò che càpita al testimone tra la sua percezione e quando sarà chiamato a rievocarla nel contraddittorio delle parti dinanzi al giudice della decisione. Ciò presuppone che il ricordo costituisca una sorta di reperto archeologico che giace, inerte, nello scantinato della memoria; che il problema per il testimone sia soltanto quello di ritrovarlo alla luce della potente “torcia” del contraddittorio e di consegnarlo al giudice. Il ricordo, invece, è materia viva, deteriorabile e plasmabile. «La memoria, che è suscettibile e a cui non piace essere colta in fallo – scriveva Josè Saramago – tende a riempire le dimenticanze con creazioni di realtà spurie». Un falso ricordo viene sovente indotto da certe ricostruzioni mediatiche o – come nella vicenda Zuncheddu – dalle incalzanti suggestioni di chi è deputato a cercare la verità, ma spesso è sopraffatto dall’urgenza di tro- vare un colpevole.

Ci sono infatti domande che tendono a condizionare la risposta, quando non a suggerirla. Questa subdola suggestione risulterà tanto più condizionante quanto più autorevole sarà la figura dell’interrogante agli occhi dell’interrogato, che successivamente opererà in modo inconsapevole ogni possibile rielaborazione mnestica per cercare di non discostarsi da quanto l’interrogante aveva lasciato intendere fosse la “sua” verità. «Tornando indietro probabilmente farei lo stesso errore», ammette convinto il decisivo teste d’accusa. E ciò spiega come mai anche il miglior metodo di formazione della prova sia risultato imbelle: il contraddittorio è in grado di garantire la sincerità, non la veridicità delle risposte. Nessun esame incrociato sarà in grado di far riferire quanto originariamente percepito a un dichiarante che crede nella verità del suo falso ricordo.

Ora che la tecnologia lo consente, bisognerebbe allora almeno prevedere come obbligatoria la videoregistrazione delle dichiarazioni assunte nel corso dell’indagine. È probabile che se ai giudici che hanno emesso la sentenza contro Zuncheddu la difesa avesse potuto mostrare come era stato più volte “interrogato” il principale teste d’accusa, avrebbero usato la dovuta diffidenza verso quella memoria insufflata dall’inquirente e probabilmente avremmo evitato ad un innocente questa dolorosissima, ingiusta esperienza, e a noi l’ascolto di una vicenda che strazia i timpani della nostra coscienza.

 

*Il presente articolo, qui riproposto, è stato pubblicato il 30 gennaio 2024 sul quotidiano Il Dubbio