Trib. Roma, Sez. V, sent. 4 ottobre 2021 (dep. 23 novembre 2021), n. 11019
Riceviamo e pubblichiamo, data la rilevanza generale del tema, un contributo della dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini, magistrato e consulente della Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato, a proposito dell’approccio giudiziario alla violenza di genere.
La sezione specializzata in violenza di genere del Tribunale di Roma il 4 ottobre 2021 ha condannato un imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per lesioni aggravate, così riqualificando il contestato reato di tentato femminicidio, e lo ha assolto dal delitto di cui all’art. 572 c.p., ritenendo non credibile la persona offesa e mancante l’abitualità delle condotte maltrattanti. Entrambi i reati erano avvenuti in presenza della figlia minorenne della coppia.
Le motivazioni del Collegio capitolino rappresentano una modalità interpretativa piuttosto diffusa tanto da costituire un’occasione giuridico-culturale per riflettere sulla concreta lettura dei reati di violenza di genere anche alla luce dell’esito della recentissima inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. La relazione dal titolo La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018[1], nell’esaminare 211 casi di femminicidio (dalle indagini alle sentenze o alle archiviazioni), ha accertato che:
– la gran parte dei provvedimenti giudiziari non contestualizzano il delitto in un ambito più ampio e non valorizzano, ma ridimensionano o omettono, le violenze che lo precedono;
– la pregressa condotta maltrattante dell’uomo nei confronti della donna viene definita come “relazione burrascosa, tumultuose, turbolenta” e questo anche a fronte di precedenti denunce per gravi reati commessi nei confronti della vittima;
– il femminicidio è qualificato come “impulso mosso da sentimenti, rispetto al quale si ricorre spesso ad un linguaggio emozionale”, oltre che fortemente vittimizzante nei confronti delle donne[2].
La sentenza in commento si colloca in linea con queste conclusioni.
1. Il fatto[3]. – Una donna, dopo essere stata picchiata dal marito ubriaco, alla presenza della figlia di 14 anni, era stata immobilizzata e poi accoltellata con due fendenti alla schiena, ma era riuscita a salvarsi rifugiandosi nella camera da letto; nel frattempo i figli avevano chiamato la Croce Rossa e l’uomo la Polizia. La persona offesa successivamente aveva denunciato di essere stata vittima, negli anni, di reiterati maltrattamenti, così descritti in dibattimento:
– avere avuto in Italia “una vita ritirata, senza amici e senza uscire, anche a causa della gelosia del marito, che si era occupata solo della casa e della famiglia. I primi anni del matrimonio erano stati tranquilli in quanto il marito le aveva consentito di frequentare altre persone ed anche un corso di ballo”;
– non avere il permesso di soggiorno perché scaduto;
– avere rimesso la querela per le lesioni provocate dall’uomo nel 2015 (con referto in atti) “per ritornare in casa con il marito non sapendo dove andare”.
Aveva spiegato alle giudici che quando lei aveva trovato un’occupazione, il partner “si era mostrato contrario (…) sia per gelosia, sia perché si sentiva sminuito avendo sempre egli provveduto economicamente alle esigenze della famiglia” e che l’uomo aveva iniziato a bere a seguito della perdita del lavoro e “scaricava la tensione soprattutto con lei” ma nel corso dei litigi “l’aveva soltanto offesa e minacciata”.
Nel corso del dibattimento l’uomo aveva ammesso l’accoltellamento della donna, dichiarandosi molto dispiaciuto; i figli avevano riferito che tra i genitori c’erano normali liti familiari per ragioni economiche e per la gelosia del padre; le sorelle dell’imputato avevano riferito di un’ipotetica relazione della vittima con il cognato (elemento estraneo ai fatti, ma utile a confortare la tesi della gelosia); la dichiarazione dell’operatrice del centro antiviolenza era stata ritenuta non rilevante in quanto teste de relato a cui la vittima aveva riferito fatti diversi e più gravi peraltro senza spiegarle “i reali motivi legati alla gelosia” che avevano determinato l’accoltellamento alla schiena.
2. L’esito. – Alla luce delle prove acquisite dal collegio, per come da questo valutate, il reato di tentato femminicidio è stato riqualificato in lesioni aggravate sulla base dei seguenti argomenti: “sia la motivazione legata alla gelosia, sia la scarsa forza impressa nell’azione di accoltellamento, tanto che i fendenti non sono stati penetranti fino agli organi vitali e le modalità di accoltellamento mentre la vittima veniva bloccata si pongono in contrasto con la volontà di provocare la morte. Analogamente l’assenza di persistenza nell’azione lesiva con il coltello nonostante ben reiterabile, lo spavento manifestato alla vista del sangue e l’immediata richiesta di intervento degli operanti depongono per la sola volontà di ledere la vittima, ma non di ucciderla”.
Il reato di maltrattamenti ai danni della moglie e della figlia minorenne, invece, è stato ritenuto insussistente per assenza dell’abitualità delle vessazioni in quanto, da un lato, la donna aveva riconosciuto di essere uscita e di avere frequentato un corso di ballo con i figli; dall’altro, gli insulti e le minacce erano avvenute soltanto quando l’uomo si ubriacava o era stressato per la perdita del lavoro oppure “per la gelosia innescata dal sospetto di una relazione intrattenuta da lei con il cognato, insinuatagli dalla di lui sorella”.
Aldilà del fatto che due aggressioni fisiche risultassero dai referti medici e che l’imputato fosse stato già condannato (con sentenza non definitiva), dallo stesso Tribunale, l’anno precedente, per lesioni nei confronti della medesima vittima, la testimonianza della persona offesa era stata ritenuta contrastante con le dichiarazioni dei figli che avevano riferito soltanto di liti di coppia in cui i genitori “alzavano la voce senza venire alle mani, e che si concludevano con loro che parlavano tranquillamente e cenavano tutti insieme a tavola”.
Nella sentenza si stabilisce, quindi, l’esistenza di una conflittualità paritaria tra l’imputato e la persona offesa e l’assenza di sopraffazione sistematica in quanto le “liti tra i due coniugi (…) pure connotate da urla, minacce e ingiurie” erano legate a problemi economici e alla gelosia dell’uomo.
3. I pregiudizi giudiziari fondati su ruoli stereotipati di donne e uomini. – Nonostante un sistema normativo che si arricchisce pressoché quotidianamente di nuove norme di contrasto alla criminalità di genere e nonostante la vigenza in Italia, dal 2013, della Convenzione di Istanbul[4], il più poderoso ed efficace strumento di prevenzione e punizione della violenza domestica, la lettura degli argomenti utilizzati dalla sentenza in commento, ancora diffusi nella giurisprudenza di merito, esprimono una “difficoltà” nel riconoscerla a causa di pregiudizi di genere e radicati stereotipi sui ruoli spettanti a uomini e donne, specie in ambito familiare, che inevitabilmente entrano nel processo e poi nelle decisioni[5]. È un problema mondiale, tanto che le stesse fonti sovranazionali li danno per scontati[6] e mettono in guardia le istituzioni dall’esserne inconsapevolmente avvinte. Il rischio è dato dalla distorsione dei fatti e dalla conseguente pronuncia di sentenze basate su credenze e miti preconcetti[7], frutto del contesto sociale, che rispecchiano e perpetuano i rapporti di forza che ne sono alla base[8]. Questa la ragione per cui, da ultimo, il Parlamento Europeo ha espresso “preoccupazione per l’impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere che spesso portano a una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e a una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica”[9].
I radicati stereotipi che si riflettono, inconsapevolmente, nella narrazione processuale sono: le donne mentono, esagerano o hanno provocato la violenza maschile (in ogni sua articolazione).
L’effetto, evidenziato anche dall’ultimo Rapporto sull’attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul da parte del gruppo di esperti (Grevio), pubblicato il 13 gennaio 2020[10], è che gli stereotipi nelle decisioni dei giudici portano a “ridurre la violenza nelle relazioni intime a conflitto: a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il differenziale di potere creato dal ricorso alla violenza stessa. È anche emersa la tendenza a dare credito a stereotipi e credenze comuni che considerano una relazione intima come intrinsecamente fondata sulla sottomissione/sopraffazione, possessività”.
Se, dunque, la violenza domestica è confusa con le liti familiari e al più deve identificarsi con quella fisica, le umiliazioni e le ingiurie, anche continue, espresse davanti ai figli, ammesse e provate, invece, sono ritenute irrilevanti, non riconoscendosi l’effetto indelebilmente traumatico che generano sull’identità della vittima e dei bambini.
Per dare una qualche ragione a quei soprusi, ritenuti gratuiti o incomprensibili, la chiave di volta più semplice è quella della gelosia maschile, ricercata quando l’interprete non conosce la matrice esclusivamente culturale della violenza, con i seguenti deflagranti effetti: attenuare la carica illecita delle condotte; esprimere empatia per chi la prova; colpevolizzare la donna per avere generato quella gelosia anche per comportamenti legittimi come andare via di casa o intrattenere altre relazioni affettive. In questa cornice di ridimensionamento della volontà delittuosa e della matrice sessista che ne è alla base, anche l’alcolismo del violento viene giustificato con quelle che nella realtà sono ordinarie difficoltà della vita come avere perso il lavoro, avere problemi economici o di salute, ecc., al contrario di quanto avviene se le medesime difficoltà colpiscono la donna.
Inoltre, la presenza dei figli (anche minorenni) alle condotte aggressive del padre nei confronti della madre è del tutto sottovalutata, tanto da non porre a rischio la responsabilità genitoriale dell’uomo, ma, paradossalmente e contro ogni logica, quella della madre che è ritenuta non tutelante e fragile.
Infine, l’effetto più grave del pregiudizio che la donna che denuncia maltrattamenti menta o esageri – senza indicazione di cosa dovrebbe spingere a detta volontà calunniosa – è che la violenza domestica non viene collocata in un preciso contesto di relazioni diseguali tra quell’uomo e quella donna, tanto da non essere quasi mai descritte o approfondite le ragioni che determinano le liti familiari (il riferimento è a generiche questioni economiche o di gelosia), come queste si esplicano (quali parole utilizzate e da chi, con quale tono di voce, chi vi soccombe, ecc.), su chi gravano gli obblighi familiari e perché eventualmente solo sulla donna, chi ha il potere di gestione del denaro ed un lavoro, ecc.
Il mancato accertamento, investigativo o dibattimentale, di quali siano i rapporti di forza nella coppia (chi guadagna e chi è nullatenente; quale la condizione di regolarità del soggiorno nel nostro Paese); la genericità con cui è riportato il racconto dei figli su cosa intendano per liti familiari, come queste si siano sviluppate e gli effetti che ne sono derivati; la conclusione che la vittima sia stata libera perché nei primi anni di matrimonio non le era stato impedito di uscire e “il marito le aveva consentito di frequentare un corso di ballo con i figli”; la giustificazione che “urla, minacce e ingiurie” siano state “circoscritte ad evenienze specifiche” e siano dipese sostanzialmente dalla frustrazione dell’uomo di avere perso il lavoro o dalla gelosia sono tutti indici: a) della normalizzazione, da parte dell’interprete, di un modello patriarcale in cui la libertà femminile non è contemplata come diritto assoluto mentre la sua limitazione (essere costretta a casa a badare ai figli, non potere lavorare, non potere guadagnare, ecc.) da parte di un uomo costituisce condotta legittima; b) della mancata ricerca del vero movente del delitto cioè il movente di genere che la Convenzione di Istanbul richiede all’Autorità giudiziaria di accertare interpretando tutti i reati di violenza maschile contro le donne secondo una dimensione di discriminazione di genere strutturale in cui sopraffazioni e limitazioni dei diritti delle donne da parte degli uomini costituiscono la regola.
4. Liti familiari e violenza domestica. – Il tema posto dalla sentenza in esame è quello, assai diffuso in Italia e nel mondo, della mancata distinzione giudiziaria tra liti familiari (in un contesto tra pari) e violenza domestica (in un continuativo contesto sopraffattorio)[11] che, come evidenziato dai Rapporti sull’Italia degli organismi di controllo internazionali (Comitato Cedaw[12] e Grevio), è figlia soltanto della difficile riconoscibilità, anche da parte delle istituzioni giudiziarie, della gerarchia di genere (l’uomo comanda e decide, la donna ubbidisce e sopporta) e dei ruoli stereotipati nell’ambito familiare (gli uomini lavorano e guadagnano, le donne stanno a casa con i figli) entrambe condizioni preliminari, normalizzate culturalmente, e sostrato identitario della violenza visibile (lesioni, violenze e femminicidi). Si tratta di chiavi classificatorie della relazione tra i sessi introiettate culturalmente da uomini e donne in ogni ambito sociale, professionale e geografico, a tal punto da portarci a ritenere che le limitazioni della libertà di una donna (non potere frequentare liberamente le persone, non potere lavorare, non potere decidere di interrompere una relazione affettiva, essere obbligata ad occuparsi della casa, dovere cucinare, eccetera) e le umiliazioni cui è costretta siano un fatto “naturale” e quindi non necessitino di approfondimento. Questo avviene quando per normali liti familiari si intendono quelle generate dal potere di un uomo di stabilire le regole comportamentali cui una donna è tenuta, ritenendosi normale che questa rinunci ad ogni aspirazione di minimale libertà perché, se le viola, è picchiata e mortificata.
L’effetto devastante di questa inconscia abitudine mentale, che ci porta a non vedere la discriminazione tra i sessi, perché naturalizzata nella posizione di comando degli uomini e di soggezione delle donne, è che quando viene espressa attraverso una sentenza, emessa in nome dello Stato, quella discriminazione si traduce in un ordine legittimo e consente agli uomini di esercitare impuniti il potere di imporre alle donne di non violare gli obblighi di ruolo nel contesto familiare e sociale (non avere relazioni fuori dal matrimonio, non lavorare, non rendersi indipendenti economicamente, non ballare, non uscire, ecc.), pena una sanzione corporale. Fino agli anni ’60 si trattava di un diritto dell’uomo: lo ius corrigendi.
5. La vittimizzazione istituzionale. – Dalla lettura della sentenza che, si ribadisce, costituisce la mera rappresentazione di una diffusa modalità interpretativa nella giurisprudenza di merito, emerge che l’attività probatoria (dal verbale di arresto alle testimonianze di figli e parenti) è stata volta alla ricerca del tradimento della vittima quale ragione legittima della gelosia provata dall’imputato e tanto forte da averne determinato la re-azione aggressiva; anziché alla ricerca del movente di genere che connota questi reati cioè la continuativa subordinazione della donna al potere gerarchico del marito imposta attraverso violenze psicologiche e fisiche. Ecco, dunque, come l’accertamento istituzionale si sposta dalla responsabilità penale dell’imputato – per gli atti di maltrattamenti sino al tentato femminicidio – alla natura fedifraga della donna che, autonomamente (così apparirebbe risultare dal verbale di arresto), arriva persino ad attribuire la causa della violenza del coniuge alla propria condotta infedele. In questa scia vengono quindi ammesse le domande, a figli e cognata, circa l’avvenuto “abbandono del tetto coniugale” da parte della persona offesa, colpevole di avere mentito ai parenti dicendo di essersi trasferita in altra città per lavorare, anziché di essere andata a convivere con un altro uomo, peraltro di famiglia. Così la vittima viene inconsapevolmente trasformata in colei che ha indotto l’imputato a commettere i delitti, perché non ha rispettato il codice morale di una buona moglie, con l’effetto processuale di minarne l’attendibilità e la credibilità circa le violenze denunciate. Questo è il fenomeno di vittimizzazione istituzionale, vietato dall’articolo 18.3 della Convenzione di Istanbul, tanto diffuso nelle aule di giustizia, in Italia e in Europa, da avere meritato una norma ad hoc volta ad impedirla[13].
6. Il movente non è la gelosia, ma l’appartenenza di genere. – Nella sentenza il movente delle lesioni aggravate (unico reato riconosciuto), come in gran parte delle pronunce in materia di femminicidio o di tentato femminicidio, viene individuato nella gelosia. La violenza così viene ricondotta non all’imputato, ma a forze a lui esterne, o meglio, ad un sentimento incoercibile. Si tratta dell’inconsapevole retaggio che ha guidato il diritto, dalle leggi di Augusto del 18 a. C. fino al 1981, con l’omicidio per causa d’onore, in cui lo stato d’ira di un uomo tradito ha sempre costituito il legittimo fondamento del ridimensionamento sanzionatorio perché quella punizione era in qualche modo meritata: la donna aveva espresso la sua libertà in un campo che le è precluso, la scelta sessuale.
Il mancato collegamento tra violenze precedenti e tentato femminicidio, quale acme di queste, agevola la ricostruzione di detto grave reato come esplosione imprevedibile il cui movente è individuato nella ragione indicata dall’imputato, cioè un incontrollabile sentimento di gelosia per avere scoperto un’altra relazione, per non accettare la separazione ecc., anziché nella volontà deliberata di volere picchiare o uccidere una donna perché non le si riconoscono autonomia, libertà e dignità. Come si legge dalle argomentazioni sopra riportate e dal linguaggio utilizzato, l’accoltellamento alle spalle della propria compagna non è frutto di una preordinata deliberazione, ma è sempre o la re-azione alla condotta della vittima che, dunque, ne diventa corresponsabile (se non si fosse comportata in un certo modo il delitto non sarebbe accaduto) oppure la modalità di una natura incontenibile dell’autore che, così, viene inconsapevolmente giustificato non essendo a lui completamente riconducibile il gesto[14]. Omettere il movente di genere e ricostruire il delitto come esito non voluto di un sentimento come la gelosia o di un impulso non è un dato neutro o di carattere solo culturale, ma ha una ricaduta sulla qualificazione giuridica del fatto e dunque sulla pena applicata: da tentato omicidio a lesioni aggravate.
Ritenere la gelosia un motivo per ridimensionare il disvalore del fatto costituisce un’inversione logico-giuridica che non trova spazio in nessun altro reato[15], perché quella che è qualificata come aggravante dalla Corte di cassazione (rientrando la gelosia tra i motivi futili ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 1 c.p. che muovono la condotta delittuosa) viene contraddittoriamente recuperata per legittimare gli argomenti usati dall’imputato, che si descrive come deluso e arrabbiato per il comportamento della moglie, tanto da avere tentato di ucciderla. Questa modalità interpretativa rischia di universalizzare pregiudizi e generare un’aspettativa di tolleranza sociale rispetto alla violenza in palese violazione della Convenzione di Istanbul e del suo art. 12.1 che obbliga gli Stati a “eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”.
Se il tentato femminicidio fosse stato ricostruito come l’apice delle precedenti violenze e atto punitivo estremo rispetto alla violazione di regole di sottomissione e ubbidienza imposte alla donna da parte del marito, anziché come atto estemporaneo determinato dalla gelosia dell’imputato, la lettura del delitto, aldilà della decisione assunta (di condanna, di assoluzione o di riqualificazione del fatto), sarebbe stata in linea con la Convenzione di Istanbul e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione[16].
7. Conclusioni. – Il processo prima e la sentenza poi costituiscono un insieme di narrazioni, composte da regole, comportamenti, esperienze, valori la cui coerenza è data dal giudice che adotta quella più vicina al senso comune perché gli appartiene, è più convincente e questo anche grazie ai pregiudizi che vi si annidano[17]. La dimensione assiologica della decisione si esprime attraverso la motivazione con cui il giudice giustifica le sue scelte, dando forma ai giudizi di valore da cui essa dipende[18]. Tanto più questi si assimilano alla struttura narrativa condivisa dal contesto sociale e culturale di riferimento, e quindi ai pregiudizi di genere che ne costituiscono il fondamento, tanto più quella decisione sarà leggibile perché coerente rispetto ad una struttura di potere interiorizzata e naturalizzata.
È proprio rispetto a questo rischio che la sentenza della Corte EDU, J.L. contro Italia, del 27 maggio 2021[19] ha richiamato l’Autorità giudiziaria ad evitare di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni, a minimizzare la violenza di genere, ad esporre “le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando osservazioni colpevolizzanti e moralizzatrici volte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia”[20].
Il nostro Paese è stato sottoposto a richiami formali da organismi sovranazionali di controllo come il GREVIO e il Comitato CEDAW proprio con riferimento ai limiti di una corretta lettura della violenza domestica da parte della magistratura dovuta ad introiettati pregiudizi giudiziari che se non riconosciuti impediscono alle donne l’accesso alla giustizia per tutelare i loro diritti[21].
Prima di affrontare lo studio di qualsiasi procedimento in materia di diritto di famiglia o di violenza maschile contro le donne è necessario sapere che è la stessa discriminazione di genere, in quanto strutturata negli assetti sociali e culturali di ogni ambito, a costituire patrimonio conoscitivo ed interpretativo.
Perché la magistratura non incorra in trappole valutative deve operare uno sforzo formativo non solo sulle norme, nazionali e sovranazionali (anche di soft law) e sulla giurisprudenza della Corte di legittimità e della Corte EDU, ma anche sulla struttura culturale della violenza di genere e sui meccanismi atavici ed inconsapevoli che tendono a ridimensionarla o a colpevolizzarne le vittime.
Secondo il sociologo francese Pierre Bourdieu, “il sistema di norme giuridiche appare a coloro che lo impongono, e anche, in misura maggiore o minore, a coloro che lo subiscono, come totalmente indipendente dai rapporti di forza che esso sancisce e consacra”[22]; al contrario la Convenzione di Istanbul, proprio per i reati di violenza maschile contro le donne, impone alle istituzioni di accertare innanzitutto i rapporti di forza su cui essi si sviluppano e si consumano altrimenti il rischio è non leggerli correttamente, attutirli fino a creare l’effetto di impunità e di tolleranza nei confronti dei loro autori[23].
[2] La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018, Cap. IV, § 4.6.1, p. 85.
[3] Di seguito nel testo saranno utilizzati dei grassetti, posti dall’autrice, per rendere immediatamente visibili alcune parole o frasi utili per lo sviluppo di pregiudizi sessisti.
[4] Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata, senza riserve, dalla legge 27 giugno 2013, n. 77.
[5] Si pensi alle sentenze della Corte d’Assise d’appello di Bologna del 14 novembre 2018 n. 29 (cassata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza dell’ 8 novembre 2019 n. 2692) e dell’Ufficio GIP- GUP del Tribunale di Genova del 5 dicembre 2018 n. 1340 (non impugnata e quindi passata in giudicato) in cui l’efferata uccisione di una donna da parte del compagno viene ricostruita in termini di ordinaria impulsività, determinata dalla gelosia, tale da meritare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Questi gli argomenti della sentenza bolognese: “Sebbene quel sentimento [la gelosia] fosse certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come ‘una soverchiante tempesta emotiva e passionale’, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale”. Allo stesso modo la sentenza genovese, dopo aver descritto la relazione tra i coniugi come “tormentata” evidenziando i tradimenti della moglie e il suo “atteggiamento ambiguo”, aveva riconosciuto le attenuanti generiche all’imputato ritenendo che egli nell’ucciderla non avesse “…agito sotto la spinta di un moto di gelosia fine a sé stesso, per l’incapacità di accettare che la moglie potesse preferirgli un altro uomo, ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l’ha illuso e disilluso nello stesso tempo, l’ha indotto a uscire dal volontario isolamento in cui si era ritirato proprio per lasciare spazio alle sue scelte, con la promessa di un futuro insieme, ma tutto questo invano”. Le sentenze sono entrambe pubblicate sulla rivista Questione giustizia on line con commento di F. Filice, Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare, in cui l’autore condivisibilmente scrive: “Il punto è invece, come dicevo, profondamente, drammaticamente giuridico: perché lo stato emotivo di carattere eccezionale in cui hanno agito quegli imputati – determinato dall’abbandono nel caso di Bologna e dai tradimenti nel caso di Genova – e al quale si è deciso di attribuire valore attenuante è esattamente quella spinta identitaria e incontrollabile del maschio che sta, come si è visto, all’origine della violenza di genere e che anzi ne costituisce, dal punto di vista individuale e sociale, il catalizzatore”.
[6] Art. 5 lett. a) CEDAW; artt. 12, § 1 e 14, § 1 della Convenzione di Istanbul.
[7] La Raccomandazione del Comitato CEDAW numero 33 sull’accesso delle donne alla giustizia, che costituisce fonte di soft law, riserva un intero capitolo a Stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario.
[8] Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull’eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione Europea (2012/2116(INI), Considerando C e par. 54; Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei ministri degli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo adottata il 27 marzo 2019.
[9] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull’impatto della violenza da parte dei partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)) § 41.
[10] In particolare, §§ 13 e 17.
[11] Per uno studio specifico sulle sentenze di merito in materia di maltrattamenti tra familiari e conviventi: C. Pecorella e M. Dova, La violenza nelle relazioni affettive: uno sguardo sulle prassi giudiziarie in Lombardia, in Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie, a cura di C. Pecorella, Torino, 2021.
[12] La CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) è la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, ratificata dall’Italia con la legge del 14 marzo 1985, n. 132 entrata in vigore il 10 luglio 1985. Il Comitato CEDAW il 21 luglio 2017 ha presentato Osservazioni conclusive relative al VII Rapporto periodico dell’Italia.
[13] P. Di Nicola Travaglini Il divieto di vittimizzazione secondaria in Donne e violenza, cit., p. 37 e ss.
[14] Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere, a cura di F. Saccà, Roma, 2021. Questo testo costituisce l’esito di un progetto (Progetto STEP) coordinato dall’Università della Tuscia che ha disegnato e svolto la ricerca, realizzato in collaborazione con l’Associazione Differenza Donna che ne ha curato la formazione, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto si propone di indagare gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono la donna vittima di violenza in ambito giudiziario, nelle forze dell’ordine e nella stampa, nella convinzione che questi stereotipi concorrano non solo al rischio di vittimizzazione secondaria della vittima ma anche e soprattutto, come già peraltro denunciato dalla CEDAW, al depotenziamento dell’azione giudiziaria, finendo così col contribuire al mantenimento e alla riproduzione proprio di quel contesto culturale che rappresenta la condizione e la premessa per il ricorrere dei casi di violenza ai danni delle donne.
S. Cusack, Gender Stereotyping as a Human Rights Violation: Research Report, Prepared for the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2013.
[15] P. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, Milano, 2020, p. 185 e ss.
[16] Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2019 (dep. 30 ottobre 2019), n.44139, in CED Cass., n. 276962 e Cass. Pen., Sez. V, 2 luglio 2019 (dep. 26 novembre 2019), n. 48049, in CED Cass., n. 278297.
[17] M. Taruffo, Verso la decisione giusta, Torino, 2020, p. 115.
[18] R. Hunter, C. Mc Glynn, E. Rackley, Feminist Judgments: From Theory to Practice, Oxford, 2010.
[19] La sentenza è pubblicata in francese su questa Rivista, con commento di N. Cardinale, Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’art. 8, il 14 giugno 2021. Cfr. anche P. Di Nicola Travaglini, La Corte EDU alla ricerca dell’imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta. Riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021, in Questione giustizia, 20 luglio 2021; L. D’Ancona, Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU, in Questione giustizia, 17 giugno 2021; R. Sanlorenzo, La vittima ed il suo Giudice, in Questione giustizia, 2 giugno 2021; nonché T. Manente, Violenza sulle donne: perché i giudici italiani vengono condannati a livello internazionale?, in DonneXdiritti, 1 giugno 2021; M. Bouchard, La vittimizzazione secondaria all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come le parole dei giudici possono arrecare una seconda offesa alla vittima: il caso J.L. c. Italia 27 maggio 2021, in Diritto penale e uomo, 9 giugno 2021.
[20] Corte EDU, 27 maggio 2021, J.L. contro Italia, supra cit., § 141 (traduzione non ufficiale).
[21] L’accès des femmes à la justice: guide à l’intention des praticien-ne-s du droit, Guida redatta da Unione Europea e Consiglio d’Europa.
[22] P. Bourdieu, La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico, Roma, 2017, p. 64.
[23] Si leggano i rilievi sollevati nei confronti delle forze dell’ordine e della magistratura italiana nella sentenza della Corte EDU, Talpis contro Italia, del 2 marzo 2017, con cui è stata evidenziata la sottovalutazione nella trattazione dei reati di violenza di genere e la non adeguata applicazione delle norme esistenti poste a tutela della persona offesa.