Recensione  
12 Gennaio 2026


L’imparzialità del giudice nel turbine della “giustizia mediatica”


Ernesto Lupo

Recensione a V. Manes, L’imparzialità del giudice nel turbine della “giustizia mediatica”, Editoriale scientifica, 2025


Vittorio Manes è l’autore di uno dei libri più interessanti della scienza penalistica di questo secolo: Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, edito dalla Dike nel 2012. Si tratta di un volume citatissimo, nel quale il ruolo dell’interprete del diritto (in particolare, del diritto penale) è analizzato con visione attenta alle modifiche che esso sta subendo e con acutezza nel coglierne le profonde implicazioni. Ne consiglierei la lettura a tutti coloro che affrontano oggi il tema della soggezione del giudice alla legge, sul quale abbondano le polemiche politiche che spesso ignorano le innovazioni intervenute nel sistema delle fonti del diritto.

La preferenza dello studioso per i fenomeni giuridici contemporanei trova conferma nell’argomento oggetto del suo più recente impegno: la “giustizia mediatica”. Al tema l’Autore ha dedicato uno studio pubblicato nel 2022 dal Mulino: Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo. Un aspetto particolare del tema viene ora approfondito in una lezione tenuta nell’ambito di un ciclo di lezioni magistrali organizzato dalla Università degli studi Suor Orsola Benincasa nell’anno accademico 2024/25 su “Il giudice imparziale”. La lezione di Manes è dedicata, appunto, ai riflessi della giustizia mediatica sulla imparzialità del giudice, considerata in ogni sua decisione in materia penale, e non solo nella sentenza sul merito della imputazione.

L’attenzione alla giustizia mediatica è pienamente giustificata. Nella premessa della lezione si riferisce che, in Italia, “secondo i dati offerti dall’Osservatorio europeo per la sicurezza lo spazio coperto dalla cronaca giudiziaria e/o dalla narrazione mediatica delle vicende penali sui media occupa un segmento estremamente significativo, impegnando oltre il 60% dei palinsesti (mentre in Germania, ad esempio, solo il 18%)”.    

L’A. parte da uno sguardo attuale sulla imparzialità del giudice, principio-valore che è precondizione del giusto processo (art.111, secondo comma, Cost.), “intimamente connesso al senso di fiducia nella giustizia”. Esamina, poi, i caratteri differenziali tra il “processo istituzionale” e il “processo mediatico”, inteso come “la replicazione narrativa del processo da parte della stampa e dei media”: è dettagliatamente analizzato il loro diverso rapporto con la verità e la pubblica opinione. Le differenze tra i due tipi di processo sono abissali, poiché quello mediatico è un “processo” senza regole, dove non valgono più tutte le garanzie sostanziali e processuali in cui si esprime la civiltà del diritto.

Viene quindi affrontato il nucleo della lezione: gli effetti della giustizia mediatica sulla imparzialità del giudice e il peso del “contesto situazionale” sulle decisioni umane. L’obiettivo che in venti acute pagine l’A. si pone è quello di mettere in dubbio la communis opinio secondo cui il giudice è «immune da condizionamenti mediatici, grazie allo scudo che gli sarebbe garantito dal proprio bagaglio tecnico e, a monte, dalla “professionalità” della toga». Questa opinione è alla base della consolidata giurisprudenza restrittiva sulla applicazione della rimessione del processo ex art. 45 c.p.p.

La critica di Manes all’opinione dominante è condotta su più piani.

Innanzitutto, sotto l’aspetto strettamente giuridico, si richiama la verginità cognitiva del giudice dibattimentale, che viene, ovviamente, violata quando si è avuta una ampia diffusione mediatica dei dati raccolti durante le indagini preliminari. Non occorre soffermarsi sulla importante innovazione del vigente codice di rito costituita dal doppio fascicolo che si forma alla fine delle indagini preliminari proprio per garantire la detta verginità cognitiva. Questo obiettivo caratteristico del nostro ordinamento processuale potrebbe e dovrebbe essere assicurato almeno nei casi in cui l’attenzione mediatica si è mantenuta in un ambito locale.

Si richiamano, poi, le acquisizioni degli studi di psicologia comportamentale sulla influenza che il contesto, e in particolare la ricerca di consenso e di coesione di un gruppo sociale, può avere sulle nostre scelte e decisioni. Al pericolo di “conformismo sociale” delle pronunzie giudiziarie si affianca, inoltre, il rischio del decidente di volere appagare la “domanda di giustizia” che proviene dalla vittima del reato, la quale è in grado di creare nella pubblica opinione, attraverso i media, una “carica di emotività ed empatia” che, se insoddisfatta, determina frustrazione e fa parlare «di “denegata giustizia” (se non di corruzione e malaffare)».  

Si rinvia, ancora, a recenti ricerche sulla incidenza dei “processi paralleli” (soprattutto in TV) sulle valutazioni dei giudici, togati e popolari, della Corte d’Assise. Nella stessa linea di ricerca, l’esame di alcuni indicati casi concreti induce l’A. a dubitare che una “massiva campagna mediatica, e il (legittimo) grido di dolore delle vittime e delle parti civili” abbia “pesato sull’impianto motivazionale e sulla stessa qualificazione giuridica dei fatti”.

Come si può constatare dalla parziale sintesi delle critiche mosse da Manes all’orientamento dominante che nega l’incidenza del clamore mediatico sulle decisioni del giudice, il discorso dell’A. è condotto sul piano concreto delle situazioni fattuali. Vengono richiamate le vicende dei processi penali più seguiti dai media in tempi recenti, attraverso un apparato di note ampio e analitico.

Questo metodo consente al lettore non solo di comprendere con facilità il pensiero di Manes, ma anche di confrontarlo con le proprie opinioni e convincimenti, formatisi sulla base delle informazioni acquisite sugli stessi ben noti processi. Si percepisce che nel testo sono trasfuse sia la preparazione teorica dello studioso, sia l’esperienza dell’avvocato di vaglia, il cui successo gli ha consentito di partecipare a processi importanti.

L’A. è consapevole di non potere dare una “dimostrazione empirica ex post in ordine agli effettivi condizionamenti mediatici sull’imparzialità del giudice” (da lui ritenuta essere, di regola, una  probatio diabolica), ma considera “sufficiente la possibilità di tali condizionamenti (e/o la loro idoneità condizionante ex ante)”. In effetti, come osserva Luigi Ferrajoli (Principia iuris, vol. 2, p.214), fa parte della legittimazione del giudice la sua capacità “di assolvere un cittadino in mancanza di prove della sua colpevolezza anche quando il sovrano o la pubblica opinione ne chiedano la condanna, e di condannarlo in presenza di prove anche quando i medesimi poteri ne vorrebbero l’assoluzione”. L’affermazione di Ferrajoli concerne la deontologia del giudice e costituisce, sotto l’aspetto teorico, un corollario della sua indipendenza. L’indagine di Manes sposta il discorso dal piano del dover essere all’esame della realtà attuale e ai pericoli che essa presenta e lo collega al valore della imparzialità del giudice, rispetto al quale la sua indipendenza è meramente strumentale.

La parte finale dello studio è dedicata alle possibili misure di profilassi di tali pericoli. L’A. avverte subito che queste misure possono essere solo preventive, dirette a evitare un giudizio non imparziale, non potendosi certo prevedere interventi compensativi a favore di chi abbia subito un siffatto giudizio.

Le cautele preventive sono, però, particolarmente delicate perché incidono sul ruolo della stampa come controllo critico del potere (anche giudiziario) e sul compito della cronaca giudiziaria che ha il dovere di informare la collettività sull’andamento della giustizia, a cui corrisponde il diritto della stessa di essere informata. Manes tiene ben presenti questi interessi sin dalle prime righe della lezione e, nel più ampio e già citato volume sulla Giustizia mediatica (p.125), giudica ancora attuale il monito di Jeremy Bentham: «Publicity is the very soul of justice… It keeps the judge himself, while trying, under trial». Il necessario contemperamento di tali interessi, tutti vitali per una società democratica, riduce sensibilmente i possibili interventi di profilassi.

La prima e più concreta misura è ravvisata dall’A. in una meno restrittiva applicazione del già citato art. 45 c.p.p., che, “per gravi situazioni locali”, prevede la rimessione del processo, oggi “sistematicamente negata dalla giurisprudenza”.

Ma i rimedi meno pericolosi per la libertà di espressione e il diritto di cronaca giudiziaria si sostanziano in canoni deontologici per gli “attori in gioco”, a partire dai giornalisti. Il codice deontologico di questi professionisti, nel testo in vigore dal 1° giugno 2025, prevede, nell’art. 24, una pluralità di doveri relativi alla cronaca giudiziaria che, se fossero rispettati, renderebbero senz’altro corretta l’informazione mediatica. Onde, a prescindere da difficili controlli, fondamentale resta la formazione del giornalista, per la quale Manes suggerisce “un percorso di professionalizzazione e/o un livello minimo di specializzazione per i giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria (come è stato recentemente proposto in Portogallo)”. La formazione dovrebbe riguardare anche i giudici, per fare loro acquisire la consapevolezza del rischio di condizionamento mediatico (consapevolezza che, invece, è più presente nei magistrati del pubblico ministero, secondo l’opinione dell’Autore che ad essi dedica un rapido excusus).   

La pubblicazione di Manes ha i pregi di una lezione: sintesi e chiarezza. Il testo è breve, rispetto alla complessità e poliedricità del tema trattato. Lo stile è scorrevole e le riflessioni sono sempre chiarissime. L’ho letto in breve tempo e “tutto d’un fiato”, anche perché convinto della massima rilevanza del tema studiato.

Queste caratteristiche possono facilitare il conseguimento di quello che credo sia l’obiettivo principale dell’impegno del Maestro nel redigere la lezione: incidere sulla formazione e cultura dei giudici, «sollecitando chi è chiamato a giudicare in determinati contesti e frangenti ad una speciale “vigilanza cognitiva”», perché “influenze e distorsioni di giudizio” possono essere neutralizzate soltanto da chi “le conosce e le riconosce”.

L’invito dell’A., rivolto anche alla Scuola Superiore della Magistratura, non può non essere condiviso da tutti coloro che sono sensibili alle esigenze della giustizia e convinti che tra queste è fondamentale l’imparzialità del giudice, oggi resa più difficile dal “turbine della giustizia mediatica”.