Scheda  
12 Maggio 2026


Confisca per sproporzione: la giurisprudenza inizia a limitare la retrodatazione


Giuseppe Amarelli

Cass. Sez. II, sent. 23 gennaio 2026 (dep. 12 febbraio 2026), n. 5936, Pres. Ariolli, Rel, Cardamone


1. In attesa che il legislatore al momento della trasposizione entro il 23 novembre 2026 della Direttiva dell’Unione Europea 2024/1260 sulle confische intervenga finalmente anche sulle misure ablative patrimoniali c.d. per sproporzione (sia la c.d. allargata, che quella di prevenzione)[1], la giurisprudenza di legittimità continua con piccoli passi a ‘riscrivere’ in via ermeneutica il loro statuto disciplinare in modo più equilibrato e ragionevole, immettendo gradualmente nuove e opportune limitazioni capaci di impedirne una applicazione smisurata di dubbia compatibilità costituzionale e convenzionale.

Con la sentenza in epigrafe, relativa alla species della confisca c.d. allargata di cui all’art. 240-bis c.p., la Suprema Corte, dopo un prudente allineamento al diritto vivente sedimentato per quel che concerne la sua natura giuridica e la sua applicabilità retroattiva, opera una originale e apprezzabile fuga in avanti, andando a fissare fra le righe un nuovo filtro selettivo in grado di circoscriverne il raggio d’azione in termini più congrui e proporzionati.

 

2. Nella prima parte della decisione, infatti, la Suprema Corte conferma gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale da tempo uniformi circa la natura giuridica non punitiva della confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p. (nonché di quella di prevenzione) e, conseguentemente, circa la sua applicabilità retroattiva.

In primo luogo, nel solco delle Sezioni unite Derouach, Montella e Rizzi, rispettivamente, del 2001, 2003 e 2024[2], e della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018[3], riafferma che questa ipotesi di ablazione patrimoniale rappresenta una “misura di sicurezza atipica, con funzione anche dissuasiva”, finalizzata alla sottrazione di beni di presunta provenienza illecita e priva, quindi, di un’autentica funzione punitiva.

In secondo luogo, ribadisce che, al pari della confisca di prevenzione, anche tale misura, secondo l’oramai stabile convincimento della Corte costituzionale nelle sentenze nn. 24/2019[4] e 166/2025[5] e della Corte EDU nella sentenza del 2025 Garofalo c. Italia[6], è dotata di una funzione eminentemente ripristinatoria.

Muovendo da tali premesse, la S.C. aderisce all’orientamento giurisprudenziale unanime secondo cui per questa misura non possano invocarsi le tipiche garanzie penalistiche e, dunque, anche il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, valendo tale regola unicamente per le sanzioni penali o sostanzialmente punitive secondo gli Engel criteria. Per tutte le misure di sicurezza, anche quelle atipiche come la confisca allargata, sul versante del diritto intertemporale vige l’opposta regola del tempus regit actum desumibile dal combinato disposto degli artt. 236 e 200, comma 1, c.p., a tenore del quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Inoltre, si premura di precisare che l’applicazione di una confisca allargata, in relazione ad una condanna per un reato commesso prima che il legislatore consentisse tale provvedimento ablatorio dei beni di valore sproporzionato di supposta provenienza illecita, non confligge neanche con il principio di prevedibilità di matrice convenzionale. Secondo l’avviso della Suprema Corte, che ricalca quanto affermato di recente anche dalla Corte costituzionale nella decisione n. 166/2025, “il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi di beni che l’ordinamento – in presenza di condanna per uno dei ‘reati-spia’ e della sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica – considera essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all’epoca in vigore ; e dunque mediante modalità non conformi all’ordinamento giuridico, che hanno determinato un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne ha acquisito la materiale disponibilità”.

 

2.1. Questo approccio conservativo sulla possibile retroazione della misura lascia, però, intatte le perplessità manifestate in dottrina, soprattutto rispetto alla portata dell’art. 200 c.p., che sembrerebbe dettare un regime differenziato sul piano del diritto intertemporale per le misure di sicurezza limitatamente ai soli casi di modifica peggiorativa della loro disciplina pregressa, ma non anche nell’ipotesi di nuova introduzione; in queste ben diverse circostanze, infatti, la misura dovrebbe essere applicata solo rispetto ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore[7].

Così come non supera i dubbi di compatibilità con il diritto convenzionale, dal momento che nelle decisioni della Corte EDU (come ad esempio la nota pronuncia del 2017 De Tommaso c. Italia) sembra richiedersi al di fuori del diritto penale che tutte le misure che incidono sui diritti fondamentali dell’individuo convenzionalmente riconosciuti siano dotate di una base legale sufficientemente determinata; requisito che, prima ancora di postulare la puntuale descrizione da parte del diritto positivo e di quello giurisprudenziale dei loro presupposti applicativi, implica necessariamente la loro preesistenza rispetto al momento della commissione del fatto.

 

3. Nella seconda parte della decisione, invece, in cui annulla con rinvio il provvedimento adottato durante la fase esecutiva di una sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. consumatosi nel 1990 con il quale era stata disposta la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. di beni acquisiti dal reo all’epoca della commissione dei fatti, precisamente nel 1989 – vale a dire ben trentasei anni prima! –, la Corte di Cassazione si distacca con coraggio dalla giurisprudenza precedente e pone sul tappeto un problema ancora sottovalutato nelle confische per sproporzione, quello della loro retrodatazione temporale e della profondità cronologica della presunzione di provenienza illecita di beni sproporzionati, arrivando a individuare – seppur in maniera implicita – un nuovo limite prima inesistente e che, probabilmente, potrebbe costituire un utile riferimento per il legislatore dell’immediato futuro.

Dopo aver rimarcato che per evitare applicazioni indiscriminate e sproporzionate della confisca allargata – così come della ‘gemella’ confisca di prevenzione – è necessario accertare oltre alla sussistenza dei requisiti rispettivamente fissati dal diritto positivo (vale a dire, la condanna per un reato-spia nella prima ipotesi e l’indizio di una delle situazioni di pericolosità tassativamente indicate nel codice antimafia nella seconda ipotesi, unitamente alla sproporzione tra i beni nella disponibilità del condannato o del proposto e le sue fonti di reddito, per entrambe), anche il requisito ricostruito dal diritto giurisprudenziale della c.d. ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato (o di manifestazione della pericolosità) e quello di acquisto del bene sproporzionato, osserva come sia fondamentale introdurre un ulteriore argine relativamente alla retrodatazione degli acquisti, in modo da precludere l’ablazione di beni entrati nella disponibilità del soggetto interessato in tempi lontanissimi rispetto al momento di adozione della misura, poiché rispetto ad essi è praticamente inibito l’onere di allegazione della probabile provenienza lecita.

Risulta, invero, foriero di una compressione sproporzionata e non ragionevole del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Cost. e all’art. 1, Primo Protocollo CEDU, un provvedimento di confisca c.d. estesa avente ad oggetto beni che siano stati acquisiti dal condannato (o, mutatis mutandis, dal proposto) o da interposta persona in un punctum temporis eccessivamente distante da quello in cui si sta celebrando il procedimento finalizzato all’ablazione patrimoniale, come nel caso oggetto di giudizio in cui aveva riguardato beni acquistati circa quarant’anni prima della decisione ablatoria.

In queste circostanze, infatti, il giudice nazionale non riesce a fornire una adeguata motivazione delle ragioni per le quali si possa presumere plausibilmente che i beni da confiscare possano essere il provento di altre condotte illecite del reo ulteriori rispetto a quelle accertate nella sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (oppure per la prevenzione di costatazione di una delle ipotesi di pericolosità generica o qualificata di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011), dal momento che per quest’ultimo sarebbe difficilissimo, ai limiti di una vera probatio diabolica, addurre elementi in grado di superare la presunzione legislativa avversa, teoricamente relativa.

Al contrario, il provvedimento ablativo ‘esteso’ rischia di fondarsi su un mero automatismo, a causa dell’oggettiva difficoltà per l’interessato “di allegare fatti e circostanze verificabili e riscontrabili, di cui il giudice possa valutare la specificità e la rilevanza e, in definitiva, la idoneità a indicare, ragionevolmente e plausibilmente, la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di confisca allargata”.

Affinché una confisca per sproporzione sia ragionevole pare necessario che il soggetto interessato possa allegare elementi in grado di confutare (non ovviamente in termini di certezza, ma di mera credibilità) la presunzione legislativa e che il giudice che la disponga motivi adeguatamente il convincimento circa la provenienza illecita dei beni e l’inadeguatezza degli elementi specifici e rilevanti allegati a dimostrare il contrario.

Quando l’ablazione patrimoniale per sproporzione aggredisce beni entrati nel patrimonio del soggetto interessato diversi decenni prima, si rischia di stravolgerne la fisionomia delineata dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale nel rispetto del diritto di proprietà e dell’equo processo, dando vita ad una vera e propria inversione dell’onere della prova a carico del soggetto interessato: questi invero, dopo un lasso di tempo così ampio sarebbe gravato di una autentica probatio diabolica di addurre elementi specifici e rilevanti circa la probabile provenienza lecita delle ricchezze sproporzionate nella sua disponibilità.

Diversamente, come chiarito anche dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 166/2025 e dalla giurisprudenza europea, per essere legittima la misura ablativa estesa, la “persona deve avere una reale possibilità di contestare le circostanze del caso di specie, ivi compresi gli elementi di fatto concreti e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione vengono considerati come beni derivanti da condotte criminose”.

 

4. Leggendo in filigrana la decisione di annullamento con rinvio di una confisca per sproporzione così ‘tardiva’, dietro i profili più squisitamente processuali che emergono ictu oculi per l’evidente frustrazione dell’onere di allegazione probatoria della provenienza presumibilmente lecita e, conseguentemente, anche del diritto di difesa, sembrano potersi scorgere anche i primi semi per la individuazione di un nuovo limite applicativo alla apprensione di beni il cui acquisto sia eccessivamente retrodatato.

In modo controintuitivo, sembra infatti trapelare l’idea che una ablazione patrimoniale di beni nella disponibilità del soggetto di presunta provenienza illecita e sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali non possa avere ad oggetto beni acquisiti o entrati nella sua disponibilità in momenti temporali eccessivamente distanti non solo rispetto a quello in cui è stato commesso il reato (o manifestata la pericolosità), ma anche rispetto a quello in cui è stata richiesta la misura.

Vale a dire, che sembra intravedersi la fucinatura giurisprudenziale di un ulteriore criterio applicativo delle confische per sproporzione che si affianca a quello della c.d. ragionevolezza temporale oggi stabilmente accolto nel diritto vivente[8], come confermato da ultimo dalle Sezioni unite Putignano 2025[9]: il requisito della retrodatazione limitata.

Una confisca per sproporzione per evitare di travolgere gli equilibri imposti dal diritto convenzionale e costituzionale potrebbe cioè attingere solamente quei beni che siano entrati nella disponibilità del soggetto nella fascia temporale in cui ha commesso il reato-spia per l’ipotesi c.d. allargata, oppure in cui si è manifestata la pericolosità sociale per l’ipotesi della confisca di prevenzione, e ad una distanza cronologica congrua rispetto alla richiesta giudiziaria.

Laddove, infatti, i beni in gioco siano stati acquisti nella fascia di ragionevolezza temporale individuata dal tempus commissi delicti, ma in un periodo eccessivamente distante da quello in cui si richiede la ablazione, si rischierebbe ugualmente di sbilanciare il delicato rapporto tra i contrapposti interessi in gioco.

Il soggetto coinvolto non sarebbe assolutamente in grado di poter assolvere il suo onere di allegazione probatoria della credibile provenienza lecita dei beni e di esercitare effettivamente il diritto di difesa, dal momento che dopo un lunghissimo torno di tempo è pressoché impossibile recuperare tali elementi e poter anche solo ricordare aspetti a tal fine rilevanti.

Questo tipo di conclusione sembra collimare con quanto statuito dalla recente sentenza della Corte EDU Isaia c. Italia del 2025 in relazione alla omologa ipotesi di confisca per sproporzione, la confisca di prevenzione[10]. In quella occasione, infatti, i giudici di Strasburgo hanno affermato che quanto più lungo è il tempo trascorso tra il presunto arricchimento illecito e la misura, tanto più puntuale e rigorosa deve essere la dimostrazione da parte del giudice nazionale del nesso tra i beni e l’attività delittuosa (§ 76). Per rispettare il requisito della proporzionalità rispetto al diritto di proprietà è, dunque, essenziale che al soggetto interessato sia assicurata un’equa opportunità di opporsi alla misura che incide sullo stesso. Diversamente, se la disciplina imponga all’interessato un onere eccessivo, tale da compromettere la concreta possibilità di difendersi, la misura diviene convenzionalmente illegittima risultando sproporzionata e traducendosi in una violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU (cfr. § 68).

Non è irrilevante notare, infine, che il ragionamento della Cassazione trova un riscontro anche in un’altra vicenda ancora pendente dinanzi alla Corte EDU, la causa Macagnino e Marzo c. Italia, nn. 61799/15 e 62690/15. Prima di rimetterla alla Grande Chambre il 6 maggio 2026, la Corte EDU aveva formulato il 6 dicembre 2023 dei “quesiti alle parti” inerenti proprio tale aspetto. In particolare, dubitando della conformità (anche) con l’art. 1, Protocollo n. 1 CEDU e con l’art. 6 CEDU di una confisca per sproporzione di prevenzione disposta per pericolosità generica accertata in tempi molto risalenti (diversi furti, ricettazioni e possesso illecito di armi commessi tra il 1983 e il 1999), aveva chiesto se la normativa e la giurisprudenza applicabili in materia prevedessero garanzie sufficienti contro gli abusi, con specifico riferimento alla delimitazione temporale dei beni confiscabili; se i ricorrenti avessero subito un onere eccessivo a causa dell'inversione dell'onere della prova; se avessero beneficiato di un equo processo ai sensi dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione; e se fosse stata garantita loro la parità delle armi rispetto alla controparte.

 

4.1. Sulla base di questo principio di diritto, nonché delle indicazioni conformi provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo sulle misure limitative dei diritti fondamentali[11], una confisca per sproporzione pare, dunque, risultare costituzionalmente e convenzionalmente legittima anche sotto il versante della proporzionalità tra lo scopo legittimo perseguito (il contrasto alla criminalità organizzata e lucro-genetica) ed il sacrificio imposto al diritto individuale attinto, e sotto quello del giusto processo, solo quando:

1) segua ad una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei c.d. reati-spia tassativamente elencati nel caso della confisca allargata o all’accertamento degli indizi di una delle ipotesi di pericolosità sociale individuate espressamente nel codice antimafia nel caso della confisca di prevenzione;

2) attinga beni nella disponibilità anche indiretta del reo che:

a) risultino sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali e paiano provenire da altri delitti non accertati;

b) siano stati acquisiti nella fascia temporale in cui è stato commesso il reato-spia o si è manifestata la pericolosità sociale (c.d. criterio della ragionevolezza temporale);

c) siano stati acquisiti in tempi non eccessivamente risalenti rispetto alla loro ablazione.

 

5. Sicuramente si tratta di una prima breccia aperta dalla giurisprudenza su un aspetto che è rilevantissimo ai fini della corretta calibratura della portata applicativa delle confische per sproporzione, anche se non ancora del tutto soddisfacente.

Resta, infatti, pur sempre una mera opzione ermeneutica di una Sezione semplice, non dotata della vis vincolante rafforzata che l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. riconosce alle pronunce delle Sezioni unite e, soprattutto, risulta una statuizione ancorata a parametri estremamente elastici, potenzialmente forieri di future valutazioni fortemente disomogenee rispetto a situazioni sostanzialmente identiche.

Il concetto di retrodatazione eccessivamente risalente dell’acquisto è, invero, inevitabilmente generico ed indeterminato, non riuscendo a scandire alcuna soglia temporale chiara e oggettiva oltre la quale si possano considerare definitivamente scemate (recte: estinte) le possibilità per l’interessato di confutare la presunzione legislativa e dimostrare la probabile provenienza lecita dei beni nella sua disponibilità non coerenti con le capacità reddituali. Al contrario, affida all’apprezzamento discrezionale del singolo giudice della prevenzione l’individuazione della soglia cronologica a partire dalla quale sono inficiate tali capacità di allegazione probatoria del soggetto interessato, determinando così un’inversione dell’onus probandi a suo carico pressoché insostenibile.

Anche su questo punto si potrebbe auspicare un intervento esplicito del legislatore in cui si individui apertis verbis una soglia di retrodatazione temporale della confisca c.d. estesa per evitare aggressioni sproporzionate e irragionevoli dei diritti di proprietà e all’equo processo dei soggetti interessati, siano essi condannati o proposti.

Considerate le analoghe osservazioni contenute nella sentenza Isaia c. Italia della Corte EDU, e la oramai conclamata omogeneità funzionale e disciplinare delle due misure, il medesimo criterio dovrebbe essere contemplato de iure condendo anche per la confisca di prevenzione.

L’occasione propizia per positivizzare questi spunti ed esplicitare i limiti operativi cronologici delle confische c.d. estese è data dalla imminente scadenza dell’obbligo di trasposizione della menzionata Direttiva dell’UE del 2024 il prossimo novembre.

L’auspicio è che questa opportunità sia effettivamente colta dal legislatore per integrare la scarna e non soddisfacente disciplina delle confische per sproporzione sotto questo versante, e non solo.

Intanto, in un settore divenuto di rilevanza sempre più cruciale per il sistema para-penale, l’attività di integrazione e ‘correzione’ delle inadeguate disposizioni vigenti continua ad essere rimessa al fondamentale – ma inevitabilmente lento, episodico e potenzialmente sempre ‘mutevole’ – intervento tassativizzante o ortopedico della giurisprudenza.

 

 

 

[2] Cass., S.u., 17 gennaio 2001, Derouach, in Foro it., 2001, II, 501 ss.; Cass., S.u., 17 dicembre 2003, Montella, in Foro it., 2004, II, 267; Cass., S.u., 23 febbraio 2024, n. 8052, Rizzi, in questa Rivista, 23 aprile 2024, con nota di S. Finocchiaro.

[3] Corte cost. n. 33/2018, in Giur. cost., 2018, 307 ss., con nostra nota.

[4] Corte cost. n. 24/2019, in Giur. cost., 2019, 332 ss., con nota di V. Maiello, La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante; nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 987, con nota di Fr. Mazzacuva, L’uno due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?

[5] Corte cost. n. 166/2025, in questa Rivista, 10 novembre 2025.

[6] Corte EDU, sez. I, Garofalo e altri c. Italia, 20 gennaio 2025, dep. 13 febbraio 2025, n. 47269/18, in Sist. pen., 24 febbraio 2025, con nota di S. Finocchiaro.

[7] Sul punto, si veda ex multis G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, XIII ed., 2024, Milano, 130 ss.; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte penale, IX ed., Bologna, 2024, 878 ss.

[8] In argomento, per una ricostruzione della natura del criterio della ragionevolezza temporale quale requisito strutturale di legalità delle confische per sproporzione si veda la recente decisione di Cass., Sez. I, sent. 12 novembre 2025 (dep. 13 febbraio 2026), n. 6072, con nota nostra, in questa Rivista, 13 marzo 2026.

[9] Cass., S.u., 5 settembre 2025, n. 30355, Putignano, in questa Rivista, 17 settembre 2025.

[10] Corte EDU, Sez. I, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025. Per dei primi commenti alla sentenza cfr. T. Trinchera, Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione, in questa Rivista, 3 novembre 2025; F. Menditto, La sentenza Isaia e altri c. Italia: nuovi orientamenti della Corte EDU incompatibili con la ratio della confisca di prevenzione, in Quest. giust., 11 novembre 2025.

[11] Per la giurisprudenza di Strasburgo consolidata, a partire da Corte EDU, 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, le misure che incidono sui diritti convenzionali per essere legittime devono rispettare i requisiti della sufficiente base legale, legittimità dello scopo, necessità e proporzionalità.