1. Si discuteva da tempo, in sede istituzionale e in dottrina, sulla necessità di ripensare il sistema sanzionatorio in materia alimentare e, soprattutto, le previsioni penalistiche di questo complesso e per certi versi tormentato assetto di disciplina[1].
Il progetto della c.d. “Commissione Caselli”, pubblicato nel 2015, aveva già tracciato un ampio percorso di riforma da compiere e i suoi contenuti sono stati in gran parte recepiti da molti dei d.d.l. successivamente presentati, dall’A.C. 2427 del 2020 all’A.C. 823 del 2023, che non hanno però mai visto la luce[2].
Il recente disegno di legge di iniziativa governativa recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, invece, porta – almeno in parte – a compimento questo tortuoso itinerario con la pubblicazione della legge n. 75 nella G.U. n. 110 del 14 maggio 2026, entrata in vigore il 29 maggio scorso.
Da un lato, infatti, la riforma riprende alcune scelte di fondo dell’articolato della Commissione del 2015, dall’altro, però, se ne discosta sotto alcuni profili di particolare rilievo e, soprattutto, non tocca il settore dei reati alimentari a tutela della salute pubblica, concentrandosi soltanto su quelli a salvaguardia dell’affidamento commerciale dei consumatori (in particolare all’art. 1 della nuova legge n. 75 del 2026). A ciò si aggiungono alcune previsioni correlate al diritto processuale penale (specie all’art. 2) e un articolato intervento sul sistema di controlli e punitivo-amministrativo in tema, tra l’altro, di indicazioni geografiche e denominazioni di origine degli alimenti, obblighi di rintracciabilità, prodotti lattiero-caseari e pesca marittima (art. 7 e ss.).
In questo contributo cercheremo di sintetizzare i principali contenuti della novella sul piano del diritto penale (sostanziale) alimentare, per poi svolgere alcune considerazioni “a prima lettura” sui punti di forza e sui (non pochi) aspetti critici della nuova legge.
2. La prima innovazione, diretta eredità dell’articolato “Caselli”, consiste nella menzione del “patrimonio agroalimentare” nella rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale e nella creazione, al suo interno, di un nuovo capo II-bis dedicato ai delitti che offendono tale interesse, che la Commissione del 2015 già definiva come «un particolare bene immateriale espresso dalla complessiva organizzazione della filiera alimentare che, partendo dal territorio, organizza le modalità di produzione, trasformazione e manifattura al di là della consistenza merceologica dei singoli manufatti alimentari, sottolineandosi in tal modo un valore ideale di matrice europea a sovranazionale espresso proprio, ed evocativamente, dalla locuzione “patrimonio agroalimentare”»[3].
3. All’interno del detto capo II-bis viene anzitutto ricollocato il già esistente art. 517-quater c.p., con la seguente, nuova rubrica “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari”. Il reato in questione subisce altresì due ulteriori modifiche di rilievo[4]: 1) l’innalzamento della cornice edittale, che passa dalla reclusione fino a due anni a quella da uno a quattro anni; 2) la sostituzione del secondo comma, con l’aggiunta del riferimento alle condotte di introduzione nel territorio dello Stato “anche in custodia temporanea o deposito doganale”, spedizione in transito, esportazione, trasporto e offerta in vendita di prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine si “sa”[5] essere contraffatta o alterata.
Oltre all’inasprimento del quadro sanzionatorio, quindi, si mira ad ampliare l’area di tipicità del delitto in questione, proiettandone l’operatività su pressoché tutte le principali fasi della filiera agroalimentare, colmando le lacune della versione previgente della norma[6]. Un obiettivo che, come vedremo tra poco, la riforma persegue anche con l’introduzione di due inedite figure di reato (gli artt. 517-sexies e 517-septies c.p.).
Vanno però subito segnalati i vistosi problemi di coordinamento creatisi con il d.lgs. n. 51 del 2026, recante l’“adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e per i prodotti artigianali e industriali”. Pure questo provvedimento legislativo, entrato in vigore circa un mese fa (il 7 maggio del 2026), era intervenuto sulla rubrica e sul testo del primo e secondo comma della versione dell’art. 517-quater precedente alla legge n. 75 del 2026, contemplando anche i prodotti “artigianali e industriali”, oltre a quelli “agroalimentari” (già presenti).
L’entrata in vigore della novella in commento ha di fatto sterilizzato in larga misura le integrazioni apportate appena 22 giorni prima con il citato d.lgs. 51/2026: è infatti scomparso qualsiasi cenno ai prodotti artigianali e industriali tanto dalla rubrica quanto dal testo del secondo comma dell’art. 517-quater. Il richiamo a tali beni è ormai rimasto soltanto al primo comma, ove il legislatore della legge n. 75/2026 si è limitato a intervenire sulla cornice edittale, ma risulta adesso distonico rispetto alla emendata rubrica, alla formulazione del secondo comma della previsione nonché, in generale, al nuovo contesto sistematico dei reati in materia di “patrimonio agroalimentare”, al cui interno è inserito l’art. 517-quater.
Sorprende, in effetti, l’assenza di ‘dialogo’ tra due riforme pressoché contestuali e che hanno interessato la medesima disposizione: segno ulteriore di processi legislativi che non di rado seguono traiettorie frammentarie e disallineate[7]. Occorreranno quindi senz’altro dei correttivi, forse da operare più opportunamente in settori di disciplina diversi da quello dedicato in via esclusiva al cibo, e tesi sia ad assicurare il pieno adeguamento al nuovo regolamento europeo, sia a colmare le lacune determinatesi alla luce degli interventi normativi appena menzionati.
4. Sempre l’articolo 1 della legge n. 75 del 2026 contiene le più rilevanti innovazioni della riforma, consistenti nella creazione di due inedite figure criminose: l’art. 517-sexies (Frode alimentare) e l’art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci) c.p.
Almeno nelle intenzioni del legislatore, il primo reato (art. 517-sexies c.p.) è destinato a sostituire integralmente, per quanto attiene al comparto del food, la frode in commercio “ordinaria” (art. 515 c.p.), che rimane in vigore per le attività commerciali diverse da quelle alimentari. Inoltre, questa nuova “ipotesi speciale” di frode in commercio finisce per inglobare il previgente art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), che la legge n. 75 del 2026 ha provveduto ad abrogare.
Recependo sul punto le indicazioni formulate dalla Commissione Caselli[8], il nuovo delitto cerca di porre rimedio alla principale criticità storicamente emersa nell’applicazione dell’art. 515 in ambito alimentare. Si tratta, infatti, di una previsione problematicamente imperniata sulla “consegna all’acquirente” dell’aliud pro alio e pertanto strutturalmente idonea a intercettare soltanto le condotte illecite collocate nella fase finale della supply chain alimentare. Restano invece estranei al suo raggio applicativo i segmenti antecedenti della produzione e della messa in circolazione dei prodotti. A tale lacuna di tutela – com’è noto – la giurisprudenza, non senza forzature interpretative, ha tentato di porre almeno in parte rimedio, ravvisando gli estremi della tentata frode anche nella mera detenzione per la vendita, nei locali commerciali, di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto dichiarato o pattuito: una soluzione che si spinge fino al limite del (se non oltre il) dato testuale e dei confini ermeneutici posti dall’applicazione dell’art. 56 c.p.[9].
È per questo che la nuova ipotesi di frode alimentare, nella logica di anticipare la soglia di consumazione del reato e di ampliare il suo raggio applicativo lungo pressoché l’intera catena di fornitura del food, contempla un vasto ventaglio di comportamenti che vanno dall’importazione, all’esportazione, alla spedizione in transito, all’introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al trasporto, alla messa in vendita o in circolazione e alla distribuzione, “anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche”, di alimenti, acque e bevande che l’autore del fatto “sa non essere genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti”.
Le ulteriori novità attengono, anzitutto, alla sostituzione del riferimento contenuto nell’art. 515 c.p. alle sole attività commerciali o agli spacci aperti al pubblico, considerato troppo restrittivo[10], con il richiamo all’esercizio di un’attività “agricola, commerciale, industriale o di intermediazione”. A ciò si aggiunge la previsione di clausole di riserva volte a chiarire come la fattispecie non debba trovare applicazione ove il fatto sia riconducibile all’art. 517-septies c.p. oppure costituisca più grave reato. Sul versante della fattispecie soggettiva, invece, viene in rilievo l’introduzione di un “doppio” dolo specifico consistente nel “fine di indurre in errore il consumatore e di trarne profitto”; inoltre, fa il suo ingresso una inedita causa di non punibilità, configurabile “quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità”.
Il trattamento sanzionatorio, infine, è stato fortemente ridotto rispetto a quello originariamente previsto nel d.d.l. di iniziativa governativa[11] e prevede adesso la reclusione da due mesi a un anno; almeno nel massimo edittale e per quanto riguarda la pena detentiva[12], si tratta di una risposta sanzionatoria più blanda rispetto alla frode in commercio “ordinaria”, che continua a prevedere la reclusione fino a due anni.
L’art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci) punisce invece chiunque “al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti”. La pena, anche in questo caso fortemente ridimensionata durante i lavori parlamentari rispetto alla proposta governativa iniziale[13], è quella della reclusione da tre a diciotto mesi e della multa fino a 20.000 euro.
Questa nuova figura, per le stesse ragioni sopra ricordate, mutua dalla frode alimentare l’ampio raggio applicativo, tale da coprire quasi l’intera filiera del food, oltre al duplice dolo specifico (di profitto e inganno nei confronti del consumatore); essa viene però concepita come ipotesi più grave, imperniata sull’“utilizzo” di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli sulle caratteristiche essenziali del prodotto. Come diremo meglio tra poco, il verbo “utilizzare”, oltre a risultare eccentrico rispetto al lessico tradizionalmente impiegato nelle fattispecie del contesto normativo in esame[14], appare dotato di scarsa capacità tipizzante e sembra sollevare diversi dubbi interpretativi rispetto all’esatta identificazione del fascio di condotte criminalizzate. Ciò genera non pochi problemi quanto ai rischi di sovrapposizione con altre figure poste a protezione dell’affidamento commerciale del consumatore, a partire dallo stesso art. 517-sexies, la cui clausola di riserva iniziale – che ne sancisce l’applicabilità fuori dai “casi di cui all’art. 517-septies” – impone di tracciare un confine tra le due norme.
5. Altre novità riguardano l’introduzione dell’art. 518.2 c.p. che, nei casi di cui agli artt. 517-quater, 517-sexies e 517-septies, stabilisce la confisca obbligatoria e per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto[15], nonché la disciplina delle circostanze aggravanti e delle pene accessorie applicabili in tale ambito di disciplina. Sotto quest’ultimo profilo, viene infatti abrogato l’art. 517-bis c.p., che per gli artt. 515, 516 e 517 c.p. prevedeva una aggravante ove la condotta riguardasse alimenti o bevande la cui denominazione di origine fosse protetta dalle norme vigenti, nonché le misure della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi, ovvero della revoca della licenza, dell’autorizzazione o di analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale.
Tali previsioni vengono ricollocate nei nuovi artt. 517-octies e 518.1 c.p., il cui elenco di circostanze aggravanti e pene accessorie (in alcuni casi inasprite) viene ulteriormente arricchito, prendendosi anche qui spunto da talune indicazioni già contenute nel progetto Caselli[16].
Oltre alle misure appena citate già previste dal “vecchio” art. 517-bis[17], infatti, si prevedono, tra l’altro, alcune nuove circostanze aggravanti se i fatti/le condotte previsti dagli artt. 517-sexies e 517-septies sono commessi mediante “falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza” (art. 517-octies, comma 2, n. 1), risultano di “particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento oggetto dell’illecito” (art. 517-octies, comma 2, n. 3), riguardano “alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione” (art. 517-octies, comma 2, n. 4), oppure sono realizzati, fuori dai casi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., “con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati” (così dispone il nuovo quarto comma dell’art. 517-octies). Quest’ultima aggravante si riferisce a quelle condotte che, nel progetto della Commissione del 2015[18] e nella stessa versione originaria del d.d.l. di iniziativa governativa del 2025 poi rimeditata durante i lavori parlamentari[19], avrebbero dovuto costituire oggetto dell’autonomo reato di “agropirateria”, ipotizzato per colpire con maggiore severità le forme più allarmanti e strutturate della criminalità alimentare di matrice commerciale, pur in assenza dei presupposti richiesti per l’integrazione dei reati associativi.
La “degradazione” dell’agropirateria da reato autonomo a mera circostanza aggravante nel corso dei lavori parlamentari del 2025-2026, ad ogni modo, si accompagna a un ulteriore inasprimento della risposta sanzionatoria orientata a contrastare con maggiore energia tali condotte caratterizzate da un elevato grado di organizzazione e professionalità criminale, nonché l’azione delle cc.dd. agromafie[20]. Infatti, nelle ipotesi disciplinate dal quarto comma del nuovo art. 517-octies c.p., ovvero nei casi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. ove l’associazione sia “diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis”, il nuovo art. 518.1 c.p. prevede l’applicazione della pena accessoria dell’art. 30 c.p. in tema di interdizione dalla professione nonché del divieto, per la stessa durata indicata dall’art. 30 (cioè non inferiore a un mese né superiore a cinque anni), di ottenere: “1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; 2) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. In queste stesse circostanze, peraltro, ai sensi del comma 2 dell’art. 518.1, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio può essere disposta per un periodo che va da uno a dodici mesi, in luogo della cornice da cinque giorni a tre mesi prevista, per le ipotesi “ordinarie”, dal primo comma dell’art. 517-octies. Il sistema sanzionatorio si irrigidisce ulteriormente ove il fatto sia contestualmente di particolare gravità e tale da integrare una ipotesi di recidiva specifica: in tali evenienze possono essere disposte la “revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività, nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso”[21].
6. La riforma, infine, introduce un circoscritto – e, come diremo, piuttosto problematico – ritocco al catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.d.l., il testo dell’art. 25-bis1 del d.lgs. n. 231 del 2001 viene interpolato aggiungendo il riferimento al quarto comma del nuovo art. 517-octies c.p.
L’effetto di tale modifica è che i nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci potranno dar luogo alla responsabilità ex crimine degli enti soltanto se commessi nella forma aggravata appena ricordata: ovverosia se le condotte ivi previste, fuori dalle ipotesi in cui si configurino i reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., siano realizzate “con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati”[22]. Rimane, infine, da segnalare un evidente difetto di coordinamento normativo: il legislatore ha infatti dimenticato di espungere dall’art. 25-bis1 del decreto 231 il riferimento all’ormai abrogato art. 516 c.p.
7. Si può ora tentare una valutazione d’insieme della riforma che, pur “a prima lettura” e nell’economia del presente scritto, consenta di metterne in luce i punti di forza e le criticità.
È da considerare positivamente l’ampliamento del raggio d’azione dei principali reati alimentari che offendono l’affidamento commerciale dei consumatori a pressoché tutte le fasi della supply chain alimentare; ciò contribuisce a colmare, come ricordato, le lacune del previgente assetto di disciplina. Inoltre, l’articolato intervento in tema di misure accessorie e circostanze aggravanti permette di diversificare e ampliare il ventaglio delle opzioni sanzionatorie, calibrando la risposta sull’effettiva gravità della vicenda nel caso concreto e incidendo in modo più robusto sulle forme più allarmanti e strutturate di criminalità. Ciò pur nell’ambito di una strategia complessivamente orientata al rafforzamento della deterrenza attesa che, come noto, non sempre si traduce in una maggiore efficacia preventiva.
8. Ci sembra, tuttavia, che prevalgano gli aspetti critici e che la novella, da diversi punti di vista, deluda le aspettative maturate durante la pluriennale attesa di un intervento normativo capace di ripensare in modo organico il diritto penale alimentare.
Anzitutto, come ricordato, la riforma omette del tutto di occuparsi del settore dei reati alimentari contro la salute pubblica, dove si registrano eguali, se non più urgenti, istanze di revisione complessiva dell’apparato di disciplina sul fronte delle persone fisiche e degli enti[23].
Non persuade neppure la riorganizzazione sistematica dell’assetto di tutela attorno all’evanescente “patrimonio agroalimentare”. Il legislatore del 2026 non offre indicazioni chiarificatrici al riguardo, ma sembra voler veicolare il messaggio che i reati alimentari “commerciali”, sostanziandosi in condotte parassitarie tese a trarre profitto da frodi concernenti le caratteristiche essenziali di qualità e provenienza degli alimenti, non offendano soltanto gli interessi dei consumatori, bensì un più vasto e indistinto agglomerato di valori socio-culturali superindividuali, legati al cibo. In tale prospettiva, quest’ultimo viene elevato a elemento simbolico che contribuisce a definire la più intima identità della popolazione e delle sue comunità locali[24].
Tale scelta di fondo, però, comporta una spiccata rarefazione e idealizzazione dell’oggettività giuridica di categoria, con tutte le note difficoltà sul piano dell’accertamento dell’offesa a un bene dai contenuti così sfuggenti. Sarebbe stato preferibile, allora, cristallizzare il richiamo al più determinato e afferrabile interesse dell’affidamento commerciale dei consumatori.
Non minori problemi, poi, emergono rispetto alla nuova frode alimentare “speciale”.
Invero, se da un lato può guardarsi con favore, come detto, all’allargamento della sua area di tipicità, giacché il nuovo art. 517-sexies finisce per ricomprendere quasi tutta la supply chain alimentare, più di qualche dubbio emerge osservando l’effetto complessivo delle modifiche operate sul piano del diritto intertemporale.
In primo luogo, la locuzione secondo cui occorre la commercializzazione di alimenti che l’operatore “sa” essere falsi o ingannevoli si muove nella direzione di una limitazione del punibile, richiedendosi, a differenza dell’assetto previgente, la ricorrenza quanto meno di un dolo diretto, con esclusione, dunque, del dolo eventuale.
L’aggiunta del “doppio” dolo specifico (di profitto e inganno) finisce analogamente per restringere significativamente l’area di rilevanza penale rispetto al passato regime, considerato che la decettività, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, è tuttora estranea al tipo legale dell’art. 515 c.p. e risultava parimenti assente dal testo dell’abrogato 516 c.p.
Al netto delle problematiche concernenti la dimensione probatoria di tale elemento – tenuto conto di quanto diversificate possano essere, secondo quanto insegna la migliore letteratura criminologica[25], le motivazioni che spingono un operatore del settore alimentare a commettere una frode – sarebbe stato preferibile rendere la decettività un requisito non del dolo specifico bensì attinente in via esclusiva all’obiettiva idoneità ingannatoria della condotta e alla sua insidiosità nei confronti della collettività dei consumatori.
Il fatto che il legislatore abbia inteso disseminare nella fattispecie elementi di restrizione “a cerchi concentrici” del suo raggio d’azione emerge anche dall’espressione in virtù della quale i beni distribuiti o commercializzati devono essere non genuini o “sostanzialmente” difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. Tale avverbio non è infatti evocato (né lo era prima della novella) dalla frode in commercio “ordinaria” di cui all’art. 515 e, peraltro, rivela una capacità delimitatrice quantomeno dubbia e non analoga a quella delle altre modifiche, introducendo un elemento valutativo dai contorni incerti.
Pare altresì criticabile – e potenzialmente problematico nella individuazione dei rapporti con la frode in commercio “ordinaria” – il mancato riferimento alla condotta di “detenzione per la vendita” nonché, forse, a quella di “consegna” del bene all’acquirente finale. Il primo contegno era opportunamente previsto dall’articolato originario della Commissione Caselli[26], considerato che in una significativa percentuale di casi i prodotti differenti da quanto dichiarato o pattuito vengono scoperti in magazzini e locali di esercizi commerciali prima che siano effettivamente esposti per la vendita al pubblico. Sorge, dunque, qualche incertezza sulla possibilità di ritenere il reato già consumato in caso di semplice detenzione di tali alimenti. Nell’ipotesi di consegna del prodotto al consumatore, invece, occorrerà comprendere, anche alla luce della clausola di riserva che preclude l’applicabilità del reato di nuovo conio se il fatto costituisce più grave reato, se si debba o meno scartare l’opzione di un’applicazione dell’art. 515 c.p. – che, lo si è detto, prevede adesso una pena detentiva più elevata nel massimo edittale rispetto al nuovo art. 517-sexies – o se debba ritenersi sempre prevalente, anche in simili evenienze, la nuova frode alimentare quale norma speciale a consumazione anticipata alla fase di mera messa in vendita del prodotto.
Ancora, sembra legittimo dubitare della reale utilità pratica della specificazione per cui il reato risulta punibile anche laddove le condotte indicate nel reato di frode alimentare siano commesse “con tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali nelle reti telematiche”. A ben vedere, infatti, tale inciso svolge una funzione essenzialmente enfatica, più che realmente innovativa: le condotte contemplate dall’art. 517-sexies c.p. – dall’importazione alla distribuzione, dalla messa in circolazione alla messa in vendita – avrebbero potuto essere agevolmente ricondotte alla fattispecie anche qualora fossero state realizzate mediante piattaforme digitali o altri strumenti di commercio elettronico, senza necessità di uno specifico richiamo normativo.
Anche la clausola di non punibilità dell’ultimo comma dell’art. 517-sexies presta il fianco a non poche obiezioni, generando significativi interrogativi ermeneutici e perplessità sotto il profilo della plausibilità politico-criminale. Le incertezze riguardano, anzitutto, la scelta di limitarne l’operatività al solo delitto di frode alimentare, senza estenderla alla contigua fattispecie di commercio di alimenti con segni mendaci, nonostante le evidenti affinità strutturali e funzionali tra le due incriminazioni. A ciò si aggiunge la sua non agevole collocazione nel più ampio sistema dei reati a tutela dei marchi, delle indicazioni di provenienza e degli altri segni distintivi, nel quale una previsione di questo tipo appare sostanzialmente priva di precedenti e di immediati termini di raffronto.
Inoltre, la punibilità viene esclusa laddove la condotta (sarebbe stato preferibile dire l’offesa?) sia di “lieve entità”, ma i parametri che definiscono la tenuità del fatto – oltre a risultare sotto molteplici profili differenti da quelli disciplinati dall’art. 131-bis, con i conseguenti effetti in punto di difficile coordinamento con questo istituto – appaiono a dir poco vaghi. Non è agevole comprendere cosa debba intendersi per “effettivo pregiudizio per il consumatore” o “per il mercato”, e sono in parte oscure le ragioni per le quali la “quantità o il valore economico esiguo del prodotto” dovrebbero legittimare il radicale ritrarsi della risposta penale.
D’altra parte, tali requisiti non si attagliano bene alla previsione di cui al primo comma della disposizione, evocando fattori che in gran parte non incidono sulla configurabilità e l’effettivo livello d’offensività del reato. In particolare, la sussistenza o meno di un pregiudizio, di carattere economico o di altra natura, per il (singolo) consumatore è del tutto indifferente ai fini della rilevanza penale del comportamento posto in essere dall’operatore, non trattandosi di un elemento costitutivo della nuova frode alimentare. Essa continua a offendere un bene superindividuale che, argomentando nel senso della natura plurioffensiva della figura criminosa, va identificato nell’idealizzato patrimonio agroalimentare o, comunque, nell’affidamento commerciale (della generalità) dei consumatori. Per le stesse ragioni sembra stravagante il riferimento all’assenza di un danno per il “mercato”; un sostantivo che, peraltro, appare dotato di un insuperabile deficit di determinatezza: si vuole evocare la concorrenza? Oppure altro? La stessa misurazione del pregiudizio arrecato a un così macroscopico e sfuggente referente è parimenti di complessa (se non impossibile) praticabilità.
Se il richiamo alla quantità dei prodotti può dirsi l’unico elemento omogeneo al quadro dei beni in rilievo, ricollegandosi più direttamente alla estensione e alla portata dell’offesa alla fiducia degli acquirenti, ulteriori riserve possono muoversi alla decisione di legare la non punibilità anche al “valore economico esiguo” dell’alimento, profilo che non necessariamente appare un attendibile indicatore del disvalore della frode: si pensi, ad esempio, alla diffusione di una rilevante quantità di beni misleading nella grande distribuzione organizzata, ciascuno del valore di pochi euro.
All’art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci), poi, possono essere mosse le stesse osservazioni critiche che abbiamo poc’anzi rivolto alle scelte correlate all’introduzione di un duplice dolo specifico (di profitto e inganno), all’esclusione del dolo eventuale, al riferimento alle tecniche di comunicazione digitali e al blando trattamento sanzionatorio – seppur lievemente più incisivo dell’art. 517-sexies.
Ma qui il profilo di maggiore problematicità è segnato dalla slabbratura dei confini con la frode alimentare, con il rischio di creare aree di interferenza e conflitti di qualificazione tutt’altro che marginali.
Va osservato che un’analoga figura criminosa (Vendita di alimenti con segni mendaci) era già stata ipotizzata dalla Commissione Caselli. Essa, però, quale illecito punito più severamente, si differenziava in modo più chiaro dalla frode alimentare “speciale” di cui pure il progetto del 2015 proponeva l’introduzione. In particolare, il dolo specifico di indurre in errore il consumatore (non si parlava di finalità di profitto) era previsto soltanto per il delitto di vendita di alimenti con segni mendaci, teso a punire non solo “l’utilizzo” di falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, “ancorché figurative”, ma anche l’omissione di “indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza geografica ovvero sull’identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante”[27].
Quest’ultima espressione, in particolare, contribuiva ad evidenziare la necessità di un quid pluris a carattere fraudolento per l’integrazione di questa diversa figura.
Nel nuovo assetto invece, scompare la locuzione appena menzionata ed entrambi i reati vengono connotati dal medesimo dolo specifico.
Il solo verbo “utilizzare”, come si è ricordato, non pare poter reggere da solo il peso di fungere da unico criterio distintivo tra i due reati, essendo dotato di scarsa capacità tipizzante. Cosa si intende per “utilizzo” di un segno falso? È necessaria una alterazione diretta degli elementi che descrivono il prodotto o è sufficiente mettere in circolazione un alimento i cui segni distintivi siano stati da altri resi ingannevoli? Ove si optasse per quest’ultima alternativa ermeneutica di fatto sarebbe impossibile tracciare una precisa linea di confine con la frode alimentare, che sarebbe destinata a un’ineluttabile marginalizzazione applicativa. Ciò in quanto ogni forma di importazione, esportazione, messa in vendita, distribuzione o in circolazione del prodotto così modificato nella sua apparenza esteriore si tradurrebbe in una forma di “utilizzo” commerciale – inteso in qualsiasi forma – di tali segni o indicazioni false o ingannevoli.
Occorre probabilmente ritenere che, per rispondere del reato di cui all’art. 517-septies, il soggetto agente non debba limitarsi a mettere “passivamente” in circolazione un prodotto diverso da quanto indicato, dichiarato o pattuito, ma debba porre in essere un’azione più incisiva sull’esibizione del prodotto al pubblico, modificando “in prima persona” la sua presentazione attraverso il doloso sfruttamento della decettiva capacità evocativa, e di disorientamento delle scelte di consumo, di falsi o ingannevoli segni o indicazioni.
Anche tale lettura, comunque, non riesce a scongiurare il rischio di una sovrapposizione tra le due figure. Soprattutto per quanto riguarda gli operatori del mercato a più diretto contatto col pubblico, nella prassi applicativa si riscontrano difficilmente casi di messa in circolazione, dal contegno meramente “passivo”, di prodotti capaci di ingannare il pubblico; senza, cioè, che il protagonista della vicenda criminosa attui accorgimenti sulla esposizione del bene tesi a rendere “più credibile” la falsa attribuzione di una certa provenienza o peculiare qualità[28] all’alimento.
9. Infine, la riforma delude le aspettative anche rispetto alla responsabilità da reato degli enti. Non solo si omette di colmare una delle più significative e annose lacune del d.lgs. n. 231 del 2001, relativa all’assenza dei reati a tutela diretta o mediata della salute pubblica tra i predicate crime di questo corpus normativo, ma si rischia altresì una sostanziale sterilizzazione della corporate criminal liability nel settore alimentare.
I nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, giova ricordarlo, potranno innescare la responsabilità da reato degli enti soltanto se commessi in forma aggravata ai sensi del citato art. 517-octies, comma quarto: cioè, esclusivamente ove le condotte ivi previste, fuori dall’ipotesi in cui si configurino i reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., siano realizzate “con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati”.
Una scelta che emerge in tutta la sua irragionevolezza sotto molteplici angoli visuali.
Non è agevole comprendere perché l’ente debba continuare a rispondere delle “ordinarie” fattispecie di frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e contraffazione di segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari anche laddove tali reati siano commessi in forma ‘semplice’ (i.e., non aggravata e, comunque, anche al di fuori del contesto di operazioni organizzate e continuative), mentre, avuto riguardo agli illeciti penali alimentari di nuovo conio, ciò possa accedere solo se siano stati realizzati nel suo interesse o vantaggio tramite condotte caratterizzate dal compimento di più operazioni e dall’allestimento di mezzi e attività “continuative organizzate diretti a commettere tali reati”.
Si tratta, a ben vedere, di fenomeni di comparabile gravità rispetto al quale una simile differenziazione appare di dubbia giustificabilità politico-criminale, soprattutto considerando che proprio i nuovi delitti alimentari sono stati concepiti per presidiare interessi ritenuti di particolare rilevanza nel settore agroalimentare.
Ancora, il target delle nuove norme finisce con l’essere rappresentato, in misura assolutamente prevalente, dai c.d. enti intrinsecamente illeciti, rispetto ai quali, come noto, il meccanismo di esenzione da responsabilità del decreto 231 non può svolgere le sue funzioni tipiche, al di là della formale previsione di alcune disposizioni sanzionatorie specifiche, finora sostanzialmente inapplicate nella prassi (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001). Il margine applicativo della corporate liability rispetto alle corporation operanti in contesti di business a base lecita appare invece molto angusto, se non del tutto inesistente, essendo complesso ipotizzare in questi ambiti la commissione di simili illeciti attraverso la continuativa e dolosa predisposizione di mezzi e attività continuative a ciò diretti.
In definitiva, la nuova stagione del diritto penale alimentare inaugurata dalla riforma in commento è ben lontana dal risolvere i tanti problemi che connotano questo settore di disciplina e anzi restituisce all’interprete un quadro frammentato di disciplina, affidandogli un compito non semplice di coordinamento tra le diverse previsioni introdotte, all’insegna di scelte di tutela non sempre improntate alla più efficace tutela dei beni in gioco. Insomma, un’alba con molte nubi all’orizzonte.
[1] Per un recente, compiuto e aggiornato quadro della materia, nonché per una esaustiva analisi della letteratura di riferimento di cui non è possibile in questa sede dar conto in modo esaustivo, v. già i diversi contributi (e, in particolare, per i temi qui trattati, quelli di F. Cingari, I delitti di contraffazione e alterazione nel settore alimentare, 179 ss., Id., Frodi in commercio e tutela del “Made in Italy”, 199 ss., e A. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c.p., 235 ss.) pubblicati in A. Gargani (a cura di), Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, Torino, 2021, nonché lo studio monografico di F. Diamanti, Diritto penale alimentare e tecnica legislativa. Uno studio sulla decodificazione, Torino, 2024, e, volendo, E. Birritteri, Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale. Limiti e prospettive di tutela nel settore alimentare tra individuo ed ente collettivo, Torino, 2022. V. altresì ancor prima: M. Donini, D. Castronuovo (a cura di), La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, 2007, e L. Foffani, A. Doval Pais, D. Castronuovo (a cura di), La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione, Milano, 2014. Per una prima disamina della nuova legge qui in analisi v. invece N. Menardo, F. Sanna, M. Raviolo, La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (A.C. 2721), in Giur. pen. web, 20 aprile 2026. V. ancor prima l’ampio ed esaustivo saggio di A. Madeo, La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari: dalle origini al reg. 1143/2024/UE, al d.d.l. 9.4.2025 di riforma degli illeciti in Italia, in Leg. pen., 30 giugno 2025, 43 ss.
[2] Per un’analisi del Progetto Caselli si vedano C. Cupelli, Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in Dir. pen. cont., 2 novembre 2015, e M. Donini, Il progetto 2015 della commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2016, 1, 4 ss. Per la disamina dei successivi A.C. 2427 e A.C. 823 (del 2023) v., ex multis: D. Castronuovo, La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2020, 4, 165 ss.; L. Tumminello, Sicurezza alimentare e salute pubblica al bivio della «nocività» degli alimenti: spunti critici sul d.d.l. n. 2427 del 2020, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2022, 204 ss.; M. Pierdonati, Le evoluzioni della frode in commercio e il futuro sistema del diritto penale alimentare, in Cass. pen., 2023, 4304 ss. Per un’analisi in dettaglio, anche in chiave critica di tali progetti, v., con particolare riferimento alle disposizioni incidenti sul d.lgs. 231, V. Mongillo, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2017, 4, 320 ss. Sia consentito altresì il rinvio a E. Birritteri, Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale, cit., 251 ss.
[3] Cfr. le Linee guida per lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, 38-39, elaborate dalla Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare (DD.MM. 20.4.2025, 30.4.2015 e 31.7.2025 – Presidente Dott. Gian Carlo Caselli), disponibili al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_dei_lavori?contentId=COS119527.
[4] La riforma dispone altresì l’abrogazione del terzo comma, che rendeva applicabili all’art. 517-quater le disposizioni in materia di confisca dell’art. 474-bis, la circostanza aggravante disciplinata dall’art. 474-ter c.p. e le misure della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio ovvero della revoca della licenza, dell’autorizzazione o di analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale in cui il fatto è stato commesso di cui all’art. 517-bis, secondo comma, c.p. Ciò è dovuto al riordino delle previsioni in tema di confisca, aggravanti e misure accessorie operato dalla riforma in parola.
[5] Sull’effetto legato all’introduzione di tale locuzione, in punto di incompatibilità della previsione con il dolo eventuale, v. infra.
[6] Il previgente secondo comma dell’art. 517-quater, infatti, puniva chiunque “al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”. Oltre a non riferirsi alla condotta di alterazione di tali indicazioni o denominazioni contenuta nel primo comma, quindi, non venivano considerate esplicitamente, in particolare, le attività correlate alla custodia temporanea o al deposito doganale, la spedizione in transito, l’esportazione, il trasporto e l’offerta in vendita, il riferimento alle quali è stato aggiunto dalla novella in analisi.
[7] In argomento v., per tutti, C.E. Paliero, V. Mongillo, R. Bartoli (a cura di), La scienza della legislazione penale: riforme e prospettive di razionalizzazione, Napoli, 2024.
[8] Cfr. le Linee guida per lo schema di disegno di legge, cit., 39 ss.
[9] In questi casi, infatti, servirebbe a rigore quantomeno un inizio di trattativa con un acquirente determinato per applicare l’art. 56 c.p.; e senza qui richiamare un aspetto parimenti importante legato al fatto che il legislatore del codice del ’30 aveva concepito gli artt. 516 e 517 c.p. come figure prodromiche alla frode in commercio per le attività precedenti alla consegna del bene al singolo acquirente. Per un inquadramento del tema, e i correlati richiami dottrinali, sia consentito rinviare a E. Birritteri, La frode in commercio “alimentare” tra lacune sistematiche e supplenze giudiziarie, in Giur. it., 2024, 1429 ss. Sul tema v. altresì diffusamente, ex multis, M. Pierdonati, Le evoluzioni della frode in commercio, cit., 4304 ss., e C. Valbonesi, Frode nell’esercizio del commercio dei vini a denominazione di origine controllata, in Giust. pen., 2010, 535 ss.
[10] V. la Relazione introduttiva al d.d.l. di iniziativa governativa n. 1519 recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, 3 comunicato alla Presidenza del Senato il 3 giugno 2025, disponibile al seguente link: https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=testiEmendamenti&did=59225.
[11] Nel testo originario si prevedeva infatti la reclusione da 4 mesi a 2 anni e la multa da euro 1000 a euro 4000. Le sanzioni sono quindi state “notevolmente ridotte in sede referente”, ove è anche stata aggiunta la clausola di non punibilità dell’ultimo comma: cfr. Il Dossier dell’ufficio studi del Parlamento sul d.d.l. in analisi (p. 8), disponibile al seguente link: https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=dossier&did=59225.
[12] Il nuovo reato prevede infatti anche la multa da 1.000 a 4.000 euro, mentre l’art. 515 c.p. continua a sancire la pena della “reclusione fino a due anni o […] la multa fino a euro 2.065”.
[13] Nel testo originario si prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 5.000 a 30.000 euro: v. il Dossier dell’ufficio studi (citato supra sub nota n. 11), 9.
[14] Ove normalmente si puniscono condotte quali l’alterazione, la contraffazione o la messa in circolazione in diverse modalità dei prodotti.
[15] Ciò senza pregiudizio dei “diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno” e salvo che gli asset “siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo”.
[16] Cfr. le Linee guida per lo schema di disegno di legge, cit., 45 ss., 55 ss.
[17] Vanno peraltro segnalate a margine delle differenze terminologiche (che evidenziamo di seguito in corsivo) tra l’aggravante di cui al primo comma dell’abrogato 517-bis, riguardante fatti aventi ad oggetto “alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti”, e l’analoga, nuova previsione di cui all’art. 517-octies, comma 2, n. 1, concernente condotte che “attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti”. Contestualmente, la novella del 2026 modifica l’art. 517-quinquies c.p., relativo alla circostanza attenuante per la collaborazione post crimen patratum in tale ambito normativo, aggiungendovi un richiamo ai nuovi artt. 517-sexies e 517-septies c.p. Parimenti, l’art. 518 c.p., che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna in relazione ai reati di questo contesto di disciplina, viene modificato con l’aggiunta del riferimento agli artt. 517-quater, 517-sexies e 517-septies nonché ai reati “di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis”.
[18] Cfr. le Linee guida per lo schema di disegno di legge, cit., 49 ss.
[19] V. la Relazione introduttiva al d.d.l. di iniziativa governativa n. 1519, cit., 7 ss.
[20] Per un’analisi anche in chiave critica di tale concetto v. A. Rizzuti, Deconstructing ‘Agromafie’: A Case Law Analysis of the Interplay of Organised and Corporate Crime in Food Frauds in Italy, in Stud. quest. crim., 2023, 3, 103 ss., e, volendo, E. Birritteri, Exploitation of Natural Resources, Food Production and Corporate Criminal Liability, in M. Espinoza de los Monteros de la Parra, A. Gullo, F. Mazzacuva (Eds.), The Criminal Law Protection of our Common Home, in Revue Internationale de Droit Pénal, 2020, vol. 91, 1, 225 ss.
[21] Il terzo comma dell’art. 518.1, infine, prevede che in caso “di condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di talune delle circostanze aggravanti previsto dall’articolo 517-octies”.
[22] Per un’analisi del tema anche alla luce di quest’ultima riforma, e ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, sia consentito il rinvio a E. Birritteri, Responsabilità da reato degli enti e diritto penale alimentare, in F. Diamanti (a cura di), Alimenti e diritto penale. Quale futuro?, Napoli, 2026, 249 ss.
[23] Si pensi, tra l’altro, all’intrinseca indeterminatezza del concetto di salute pubblica, alla mancanza di una efficace scalarità della risposta sanzionatoria tra delitti codicistici e contravvenzioni della legge n. 283 del 1962, fino alla tanto criticata assenza di questi illeciti penali nel catalogo dei predicate crime del d.lgs. n. 231 del 2001. Sul punto, che qui non è possibile approfondire, sia consentito rinviare per tutti i dettagli e riferimenti a E. Birritteri, Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale, cit., passim.
[24] V. in argomento anche F. Raffone, Le frodi in commercio e la tutela del Made in Italy, in F. Diamanti (a cura di), Alimenti e diritto penale, cit., 177.
[25] V., per tutti, N. Lord, C.J. Flores Elizondo, J. Spencer, The dynamics of food fraud. The interaction between criminal opportunity and market (dys)functionality in legitimate business, in Criminology & Criminal Justice, 2017, 5, 605 ss.
[26] Cfr. le Linee guida per lo schema di disegno di legge, cit., 41.
[27] Cfr. le Linee guida per lo schema di disegno di legge, cit., 39 ss.
[28] Ad es. indicando nel menù del proprio ristorante come prosciutto “di Parma” un salume di diversa provenienza, o apponendo un’etichetta che descriva l’alimento in modo non conforme alla sua reale origine, provenienza, qualità o quantità.