Scheda  
16 Luglio 2026


Il “D.d.l. Ferragni” è legge: nuovi obblighi informativi a tutela dei consumatori in materia di devoluzione solidaristica di parte dei proventi commerciali


Emma Ludovica Breda

L. 19 giugno 2026, n. 120


1. La legge 19 giugno 2026, n. 120 recante «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti», in vigore dal 21 luglio 2026, ha introdotto una disciplina specificamente dedicata alle campagne commerciali che prevedono la devoluzione, totale o parziale, dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti a finalità solidaristiche.

 

L’iniziativa legislativa, conosciuta sin dall’avvio dell’iter parlamentare come “D.d.l. Ferragni” o “D.d.l. Beneficenza”, ha tratto origine dal dibattito insorto in relazione alla campagna promozionale del pandoro “Balocco” griffato “Chiara Ferragni” e intende rispondere all’esigenza di assicurare maggiore trasparenza nelle iniziative commerciali che associano la vendita di prodotti al perseguimento di finalità solidaristiche, al fine di prevenire il fenomeno del c.d. charity-washing. Con questa espressione, di recente diffusione, si individuano quelle pratiche di comunicazione commerciale che valorizzano il legame tra l’acquisto di un prodotto e il perseguimento di una finalità benefica, quando tale collegamento possa risultare idoneo a orientare le scelte del consumatore in assenza di un’adeguata corrispondenza tra quanto comunicato e l’effettiva destinazione delle risorse raccolte.

 

2. Come emerge dalla lettura dell’art. 1, comma 1, il provvedimento normativo (che non incide sulle previsioni del d.lgs. 206/2005, c.d. “Codice del consumo”) interviene a disciplinare la pubblicità e le pratiche commerciali attuate da produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati, con finalità solidaristiche, ad organizzazioni non governative, alla Chiesa cattolica italiana, a università, ad enti del terzo settore e ad altri soggetti, costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgano attività aventi le medesime caratteristiche o finalità.

Parallelamente, il comma 2 delimita il perimetro applicativo della nuova legge, escludendo l’applicabilità della disciplina ivi contenuta alle attività di promozione, vendita o fornitura effettuate direttamente da enti privi di scopo di lucro, facendo altresì salve le disposizioni in materia di raccolta fondi previste dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore, nonché quelle relative alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

 

3. Una significativa innovazione rispetto alla disciplina tradizionale di tutela del consumatore riguarda l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi informativi introdotti dalla legge, attraverso una ridefinizione della nozione di “professionista”, quale soggetto destinatario degli obblighi medesimi assieme al “produttore”. Invero, all’art. 1, comma 4, L. 19 giugno 2026, n. 120 si prevede che «Ai fini della presente legge, per “professionista” si intende sia il venditore sia il soggetto che promuove l'acquisto». Inoltre, all’art. 2, comma 4, si aggiunge che «I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell’ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto nella forma tradizionale ovvero in quella di influencer marketing».

Con queste disposizioni, la L. 19 giugno 2026, n. 120 estende, dunque, la portata della nozione di professionista prevista all’art. 3, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, che individua come tale «la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario», ricomprendendovi espressamente anche il soggetto che, attraverso attività promozionali e di influencer marketing, contribuisce a orientare l’acquisto del prodotto (agenzie, testimonial, content creators, influencers, …).

In questa prospettiva, l’intervento normativo pare prendere atto della crescente incidenza delle piattaforme digitali e delle nuove forme di intermediazione commerciale sulle scelte dei consumatori, riconoscendo al contempo che gli attori del social media marketing esercitano un’influenza sulle scelte di acquisto dei consumatori di portata tale da giustificarne l’assoggettamento a più specifici obblighi informativi rispetto a quelli già previsti in via generale dal Codice del consumo.

 

4. Il cuore della normativa consiste nell’introduzione di una serie di obblighi di informazione volti a rendere più consapevole il consumatore sul concreto contributo economico e sociale derivante dal proprio acquisto (art. 2), imponendo anche correlati obblighi preventivi di comunicazione all’AGCM in capo ai destinatari della nuova disciplina (art. 3).

Nella specie, in particolare, si prevede che i consumatori abbiano il diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione sulla destinazione di parte dei proventi ricavati dalla vendita di un prodotto ad alcuno dei soggetti di cui all’art. 1, con specifico riguardo ai seguenti aspetti: i) il soggetto destinatario di parte dei proventi ai sensi dell’art. 1, comma 1; ii) le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati dall’art. 1, comma 1; iii) la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla devoluzione in beneficenza.

 

5. Oltre ad aver introdotto nuovi obblighi informativi a carico di produttori e professionisti (lato sensu intesi, come si è visto), la L. 19 giugno 2026, n. 120 ha anche previsto uno specifico apparato sanzionatorio a presidio del rispetto di questi obblighi, la cui applicazione è demandata all’AGCM.

Nella specie, in particolare, a norma dell’art. 4, comma 2, la violazione delle disposizioni sugli obblighi comunicativi de qua comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del Codice del consumo (da cui deriva l’applicazione della più elevata sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, a norma di quanto previsto dall’art. 27, comma 9).

Nell’ambito di questa previsione normativa, la clausola di riserva tanto penale quanto amministrativa («salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206») merita particolare attenzione, poiché è finalizzata a disciplinare i rapporti tra i diversi regimi sanzionatori potenzialmente applicabili al medesimo fatto. Invero, così facendo, il legislatore sembra aver chiarito che lo stesso fatto non può essere sanzionato cumulativamente a norma della disposizione in esame e, al contempo, quale reato ovvero quale pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. Ne consegue che, in questi casi, troverà applicazione un unico regime sanzionatorio: quello penale, qualora ricorrano gli estremi di una fattispecie di reato; quello amministrativo previsto dal Codice del consumo, ove la condotta integri una pratica commerciale scorretta; ovvero, in via residuale, quello contemplato dalla nuova L. 19 giugno 2026, n. 120 sulle informazioni di beneficenza.

 

Se si considera che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità amministrative indipendenti, tra cui l’AGCM, sono pacificamente ricondotte alla c.d. matière pénale elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU[1], la clausola di riserva di cui all’art. 4, comma 2, L. 19 giugno 2026, n. 120 assume particolare rilievo nell’ottica di prevenire la sovrapposizione tra sanzione penale e amministrativa in relazione all’idem factum, così da scongiurare possibili tensioni con il principio del ne bis in idem[2].

 

6. Da ultimo, si segnala che, secondo quanto previsto all’art. 5, L. 19 giugno 2026, n. 120, la nuova disciplina ivi contenuta non si applica alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti in corso alla data di entrata in vigore.

 

 

 

[1] Cfr. in particolare le note sentenze Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens e a. c. Italia, e Corte EDU, 27.12.2011, Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia.

[2] Sul tema si vedano, per tutti, M. Delmas-Marty-C. Teitgen-Colly, Punir sans juger?: de la répression administrative au droit administratif pénal, Parigi, 1992; Fr. Mazzacuva, Le pene nascoste, Torino, 2017; L. Masera, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 2018; A. Tripodi, Ne bis in idem e doppi binari sanzionatori, Torino, 2022; A. Martufi, La potestà punitiva nel diritto UE, Torino, 2024.