Cass., Sez. V, sent. 12 novembre 2020 (dep. 7 gennaio 2021), n. 331, Pres. Vessichelli, Est. Morosini, ric. Ginatta e altri
1. La pronuncia in epigrafe della Quinta Sezione della Corte di Cassazione affronta il tema dell'individuazione del momento consumativo del delitto di malversazione a danno dello Stato di cui all'art. 316-bis c.p. Nel caso di specie, il profilo in questione assumeva rilievo ai fini, in particolare, della configurabilità del delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.
La sentenza è resa in sede cautelare su ricorso degli imputati avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 3 luglio 2020 che confermava la misura della custodia cautelare nei confronti di G.R. in ordine al reato di autoriciclaggio e a diversi reati fallimentari, nonché quella degli arresti domiciliari per D.G. e G.M.O. per il reato di riciclaggio.
La vicenda trae origine dagli accertamenti svolti nei confronti della Blutec s.p.a., società (riconducibile a G.R.) destinataria di un finanziamento pubblico da utilizzare per la riconversione di uno stabilimento industriale. Tale progetto, che doveva essere realizzato entro il 31 dicembre 2016 (data – poi – prorogata al 30 giugno 2018), non venne però mai iniziato. Le indagini facevano emergere, in primis, il delitto di malversazione ai danni dello Stato, in quanto la società in questione aveva distratto le somme di denaro versatele dagli enti pubblici: G.R., infatti, non aveva destinato i fondi del finanziamento alla riqualificazione del Polo Industriale oggetto del contratto stipulato con i Ministeri competenti, ma aveva operato trasferimenti tra conti correnti e istituti finanziari impiegando il denaro ricevuto in attività economiche, finanziarie e speculative, anche al fine di occultarne la sua provenienza. Di conseguenza, emergevano operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi della malversazione, nonché numerosi reati fallimentari. Inoltre, poichè la Blutec s.p.a. risultava inadempiente agli obblighi contrattuali, gli enti pubblici competenti davano inizio alla procedura di revoca del finanziamento e, nelle more del procedimento, la società veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese di grandi dimensioni e ne veniva dichiarato lo stato di insolvenza[1].
2. Appaiono rilevanti il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso di G.R., tramite i quali il ricorrente denuncia la violazione di legge in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio, il cui delitto presupposto sarebbe integrato, nella prospettazione accusatoria, dalla malversazione ai danni dello Stato.
L'indagato lamenta l'impossibilità di configurare la malversazione quale delitto presupposto dell'autoriciclaggio (e, pertanto, l'impossibilità di ritenere sussistente quest’ultima figura) in ragione della discrasia del tempus commissi delicti tra i due episodi: invero, i fatti di autoriciclaggio sarebbero avvenuti, secondo la ricostruzione dell'accusa, tra dicembre 2016 e marzo 2018, mentre la malversazione si sarebbe consumata il 30 giugno 2018 e, quindi, in epoca successiva. Secondo il ricorrente, infatti, il delitto di cui all'art. 316-bis c.p. – in quanto reato omissivo proprio a consumazione istantanea – si consumerebbe alla data di scadenza del termine per la realizzazione dell'opera finanziata, restando irrilevanti le condotte poste in essere prima della scadenza di suddetto termine[2].
A sostegno delle censure mosse, l'indagato adduce l'esempio dei reati tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del D.lgs. 74 del 2000, anch'essi reati omissivi propri a consumazione istantanea, i quali si consumano allo scadere del termine per la destinazione del denaro all'impegno previsto, se tale destinazione non è avvenuta[3]. Secondo il ricorrente, dunque, la condotta di malversazione ex art. 316-bis c.p. non sarebbe dissimile da quella tipica dei reati tributari, poichè entrambe consisterebbero in una mancata destinazione di fondi a una prefissata finalità e, pertanto, i due illeciti condividerebbero anche lo stesso momento consumativo.
Peraltro, la Cassazione ha stabilito, sempre in un contesto cautelare avente ad aggetto i reati tributari quali presupposto dell'autoriciclaggio[4], che, se non è stata accertata la gravità indiziaria in ordine all'esistenza del delitto presupposto, non è possibile – di conseguenza – ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per l'autoriclaggio, risultando impedita l'applicazione di ogni misura cautelare per quest'ultima fattispecie[5].
Atteso che, come è evidente e rimarcato in giurisprudenza, affinché un fatto di reato possa assurgere a delitto presupposto del reato di autoriciclaggio[6], esso deve consumarsi in un momento antecedente il reinvestimento del profitto illecito ricavato[7] diviene cruciale, dunque, ai fini della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p., il corretto inquadramento del delitto di malversazione ai danni dello Stato.
3. La malversazione a danno dello Stato risponde all'esigenza di tutelare la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di opere di incentivazione economica e, pertanto, è posta a salvaguardia, oltre che del buon andamento della Pubblica Amministrazione, anche dell'efficienza dell'economia statale[8]. In questa prospettiva, l'art. 316-bis c.p. si inserisce nell'impianto normativo progressivamente edificato dal legislatore finalizzato ad assicurare protezione alla corretta erogazione, gestione e destinazione dei finanziamenti pubblici, il quale comprende anche le fattispecie di cui agli artt. 316-ter c.p., 640-bis c.p., 2 della L. 898 del 1986[9]. La rilevanza dell'interesse pubblico in gioco è connessa, infatti, più che alla natura dell'opera da realizzare, alla provenienza pubblica del finanziamento e alla finalità di interesse generale a cui è destinato, la quale è espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato[10].
Nonostante la collocazione sistematica nel Capo I, Titolo II, non è richiesta la qualifica pubblicistica dell'agente, per cui soggetto attivo della malversazione può essere "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione", purché si trovi in una peculiare condizione rispetto alla P.A.: deve, cioè, aver ottenuto dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Comunità europee dei contributi economici destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse[11].
La condotta incriminata dall'art. 316-bis c.p. consiste nel distrarre, anche parzialmente, le somme ricevute dalla finalità pubblicistica a cui erano predestinate, violando, in tal modo, il vincolo di destinazione del finanziamento. A nulla rileva che l'attività programmata si sia comunque svolta.
4. La sentenza in epigrafe passa in rassegna le diverse modalità di realizzazione del reato: la malversazione "pura", che consiste in una mera omissione e ricorre quando il contributo ricevuto non viene impiegato in nessuna attività; la destinazione delle somme di denaro per finalità pubblicistiche diverse da quella indicata nel contratto di finanziamento; l'utilizzo del denaro per profitti personali propri o altrui; lo scostamento, anche in itinere dal progetto finanziato, così da frustrare lo scopo di pubblico interesse prestabilito[12]. Richiamando le Sezioni Unite "Stalla"[13], i Giudici di legittimità ribadiscono la duplice natura del delitto di malversazione, il quale si può realizzare sia attraverso una mera omissione di destinazione dei fondi, sia per mezzo di una distrazione dei predetti verso scopi diversi (condotta commissiva alla quale è necessariamente correlata l'omissione della destinazione al progetto finanziato)[14].
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che il reato di malversazione ai danni dello Stato abbia natura istantanea[15] e che si consumi nel momento in cui l'agente impieghi per altre finalità le somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione con vincolo di destinazione, poichè è in quel frangente che si verifica la mancata destinazione dei fondi all'opera o all'attività di pubblico interesse prestabilita[16]. Argomentando a contrario, la consumazione del delitto coinciderà con la scadenza del termine indicato nel contratto di finanziamento esclusivamente in caso di malversazione "pura".
La Corte di Cassazione, dunque, sposa la lettura secondo cui la consumazione del delitto di cui all'art. 316-bis c.p. coincide con la distrazione del finanziamento dallo scopo di pubblico interesse prefissato, poichè sono riconducibili a quel momento la violazione del vincolo di destinazione impresso sulle somme ricevute e la lesione del bene giuridico tutelato, a nulla rilevando la circostanza che sia indicato un termine successivo entro cui portare a compimento il progetto.
La sentenza in commento si sofferma, inoltre, sull'ipotesi in cui l'erogazione del contributo avvenga in più fasi, stabilendo che il reato si perfeziona già con la prima omissione, ma si consuma con la mancata destinazione dell'ultimo rateo all'attività prestabilita. Rileverebbe, in questa circostanza, la differenza concettuale tra il perfezionamento e la consumazione del reato: il perfezionamento designa il momento in cui il reato viene a esistenza con tutti i suoi elementi essenziali, mentre la consumazione indica quando il reato perfetto raggiunge la sua massima gravità concreta e viene a cessare[17]. Si sarebbe, dunque, in presenza di un reato a consumazione prolungata, forma peculiare di reato di durata in cui l'offesa subisce nel tempo un progressivo incremento senza che l'agente riproduca interamente la condotta tipica, bensì semplicemente realizzando un comportamento conseguente alla commissione del fatto[18]; ad avviso di altra dottrina, invece, l'ipotesi in esame andrebbe qualificata come reato eventualmente abituale[19]. In ogni caso, sarà sempre integrato un unico reato e non una pluralità di illeciti.
Nel corpo della motivazione i Giudici di legittimità contestano, altresì, il parallelo con i reati tributari addotto dal ricorrente: se è vero che le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D.lgs. 74 del 2000 sono reati omissivi propri, di natura istantanea, che si perfezionano quando si registra un'omissione di versamento allo scadere del termine fissato dalla legge, e che fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente la condotta omissiva non è penalmente rilevante, è pur vero – ad avviso della Corte – che il termine di scadenza è un elemento strutturale dei reati tributari che, invece, non è contemplato neanche implicitamente nell'art. 316-bis c.p.[20]. Per questo motivo, le condotte di malversazione non possono essere equiparate alle omissioni tipiche dei reati tributari, con la conseguenza che i due delitti differiscono anche in punto di individuazione del momento consumativo.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte chiarisce che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, il ricorrente aveva già distratto dal loro scopo pubblicistico le somme di denaro ricevute, trasferendole su conti correnti riferibili ad altri soggetti o a diversi compartimenti della società. Tale diversa destinazione ha segnato il perfezionamento del delitto di malversazione perchè è stata resa definitiva l'assegnazione dei fondi pubblici a finalità diverse da quelle per le quali il finanziamento era stato concesso. Inoltre, le operazioni compiute sulle somme distratte, tese all'occultamento delle stesse, si sono poste in successione temporale rispetto alla malversazione e, pertanto, integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio[21].
A sostegno della loro conclusione, i Giudici di legittimità ritengono che – stante tutte le peculiarità del caso di specie – l'inadempimento contrattuale della Blutec s.p.a. si era già manifestato il 13 giugno 2017, quando la società non aveva ottemperato al primo adempimento previsto e si era consacrato il 26 gennaio 2018, data in cui era stato notificato alla Blutec s.p.a. l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento. In ultima battuta, sottolineano che le valutazioni dell'organo giudicante non sono vincolate al tempus commissi delicti indicato dal Pubblico Ministero nella formulazione dell'addebito.
La Suprema Corte, tuttavia, prende atto che, ai sensi dell'art. 648-ter.1, secondo comma, c.p., quando il delitto presupposto è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni – quale è la malversazione a danno dello Stato – la pena detentiva massima per l'autoricilaggio è di quattro anni e, pertanto, stante questi parametri edittali, a causa del disposto dell'art. 280, secondo comma, c.p.p., la custodia cautelare non sarebbe in ogni caso applicabile.
5. In conclusione, l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione in merito all'individuazione del momento consumativo del delitto di cui all'art. 316-bis c.p. persuade. Infatti, considerando che la malversazione possa realizzarsi in forme diverse e, in particolare, sia tramite una condotta puramente omissiva, sia tramite una condotta commissiva consistente in una distrazione, appare fondato definire due distinti momenti consumativi in ragione della condotta in concreto posta in essere dall'agente. Pertanto, di fronte ad una condotta puramente omissiva, il reato si consumerà al momento della scadenza del termine indicato nel contratto di finanziamento, in alternativa, il delitto sarà già integrato nel momento in cui si verifica la distrazione – anche se antecedente alla data finale prevista nel contratto – qualora il privato impieghi i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli ai quali era obbligato. In quest'ultima ipotesi, infatti, è alla distrazione che deve essere ricondotta la violazione del vincolo di destinazione impresso sul contributo e la conseguente offesa all'interesse tutelato, e non alla data successiva entro la quale il progetto doveva essere concluso.
[1] Per la ricostruzione del fatto v. par. 1, ritenuto in fatto, della sentenza in commento.
[2] Per una lettura più approfondita dei motivi di ricorso v. par. 3, ritenuto in fatto, della sentenza in commento.
[3] Cfr. Cass. Sez. Un. 28 marzo 2013, n. 37425, in Pluris.
[4] Sul rapporto tra reati tributari e autoriciclaggio si veda Gullo, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. cont., 13 marzo 2018, 11 ss.
[5] Cfr. Cass. Sez. II, 24 novembre 2020, n. 32901, in Pluris.
[6] Per approfondimenti sulla fattispecie in questione si rinvia a Gullo, Autoriciclaggio. Voce per il Libro dell'anno del diritto Treccani 2016, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2015, 6 ss.
[7] Cfr. Cass. Sez. II, 1 dicembre 2020, n. 37932, in Pluris; Cass. Sez. II, 18 dicembre 2019, n. 16059, in Pluris, secondo cui la condotta di autoriciclaggio rappresenta – come emerge dal tenore letterale al passato della disposizione "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo" – un posterius della condotta tipica del reato presupposto, e devono essere escluse, pertanto, ipotesi di concorso formale tra le due fattispecie; Cass. Sez. V, 1 febbraio 2019, n. 8851, in Pluris.
[8] Cfr. par. 4.2.2, considerato in diritto, della sentenza in commento. Cfr., altresì, Cass. Sez. VI, 23 maggio 2018, n. 42924, in C.E.D. 274232. Sul punto v. Gullo, Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.), in Marini, Paterniti (a cura di) Dizionario dei reati contro l'economia, Milano, 2000, 418; Pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992, 1, 181 ss., secondo cui la norma è posta a tutela del «vincolo di destinazione del finanziamento alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente erogatore, obbligando i privati, che intendono usufruire del denaro pubblico, ad un impiego direzionato dello stesso».
[9] In argomento Gullo, Malversazione a danno dello Stato, cit., 413; Manacorda, Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari, in Dir. pen. proc. 2001, 4, 422 ss.; Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico, III ed., Milano, 2013, 59 ss. Sulle differenze tra i delitti di malversazione a danno dello Stato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche v. anche Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2017, n. 20664, in Pluris; Madìa, I rapporti tra i reati di malversazione in danno dello Stato e di truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche al vaglio delle Sezioni Unite, in Cass. pen. 2017, 7-8, 2653 ss.
[10] Cfr. Cass. Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 23778, in Pluris; Pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, cit., 190.
[11] La qualità di fruitore del finanziamento da parte dell'agente e l'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione delle somme percepite giustificherebbe comunque la connotazione di tale fattispecie come reato proprio: in tal senso Pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, cit., 183; Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 61. La giurisprudenza definisce tale condizione come presupposto del reato: v. par. 4.2.2, considerato in diritto, della sentenza in commento; Cass. Sez. II, 18 marzo 2015, n. 14125, in Pluris; Cass. Sez. VI, 29 settembre 2005, n. 41178, in C.E.D. 233479.
[12] Cfr. par. 4.2.2, considerato in diritto, della sentenza in commento. V., altresì, Cass. Sez. II, 18 marzo 2015, n. 14125, cit.; Cass. Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 23778, cit. In argomento anche Pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, cit., 192 ss.
[13] Cfr. Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2017, n. 20664, cit.
[14] Cfr. par. 4.2.3, considerato in diritto, della sentenza in commento. In argomento anche Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 67.
[15] Sulla differenza tra reati istantanei e reati permanenti si rinvia a Marinucci, Dolcini, Gatta, Manuale di diritto penale, IX ed., Milano, 2020, 283 ss. Sul tema v. anche Corte Cost. sent. 7 febbraio 2018, n. 53, in Dejure.
[16] Cfr. par. 4.2.2, considerato in diritto, della sentenza in commento. V., altresì, Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2017, n. 20664, cit.; Cfr. Cass. Sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 12653, in Pluris; Cass. Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 40830, in Pluris. In proposito anche Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 69; Rossi, La persona offesa nel reato di cui all'art. 316-bis c.p. in Cass. pen. 2019, 7, 2540 s.
[17] Così par. 4.2.2, considerato in diritto, della sentenza in commento. Sul punto v. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, IX ed., Padova, 2015, 427 ss.
[18] In proposito v. Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie criminose, III ed., Torino, 2019, 126 s.
[19] Così Pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, cit., 199.
[20] Cfr. par. 4.2.4, considerato in diritto, della sentenza in commento.
[21] Cfr. par. 4.2.5, considerato in diritto, della sentenza in commento.