Cass., Sez. I, ord. 27 novembre 2020 (dep. 14 dicembre 2020), n. 35782, Pres. Di Tomassi, est. Rocchi, ric. Diletto
Segnaliamo ai lettori che con l’ordinanza in allegato la I Sezione della Corte di cassazione, ritenendo di non condividere l’orientamento interpretativo prevalente, ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché prevengano un contrasto giurisprudenziale chiarendo «se il reclamo ex art. 69-bis ord. pen. contro il provvedimento in materia di liberazione anticipata vada considerato come mero atto di sollecitazione a un contraddittorio pieno, sì che tale provvedimento debba essere notificato ai soli soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo, senza alcun onere del magistrato di designazione di un difensore d’ufficio in favore del detenuto che ne sia privo, oppure si debba ritenere come vero e proprio atto di impugnazione, con la conseguenza della nomina di un difensore d’ufficio cui notificare il provvedimento e dell’applicazione della disciplina in tema di impugnazioni, in essa compresa la previsione della necessaria esposizione dei motivi».
L’udienza è fissata per il 25 febbraio 2021.