ISSN 2704-8098
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09 Febbraio 2021


La Corte penale internazionale conferma la sua giurisdizione territoriale sulla Palestina


La decisione della Camera preliminare I può leggersi qui.

L’opinione parzialmente dissenziente del giudice Péter Kovács può leggersi qui.

L’opinione parzialmente separata giudice Marc Perrin de Brichambaut può leggersi qui.

 

Lo scorso venerdì 5 febbraio 2021 la Corte penale internazionale, con sede all’Aia, ha emesso una importante decisione in relazione alla situazione della Palestina, sotto “esame preliminare” da 5 anni (si rinvia per ogni dettaglio alla pagina dedicata alla situazione sul sito della Cpi).

La Camera preliminare I della Cpi ha deciso, a maggioranza, che la giurisdizione territoriale della Corte nella situazione in Palestina si estende ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

La Palestina, in altre parole, è stata riconosciuta essere uno Stato ai fini dell’esercizio della giurisdizione della Corte penale internazionale, che potrà ora finalmente aprire le indagini sui presunti crimini di guerra e contro l’umanità commessi sul territorio palestinese, come peraltro richiesto dalla Palestina stessa tramite il “referral” presentato ai sensi degli articoli 13(a) e 14 dello Statuto.

La decisione in questione era attesissima da oltre un anno, ossia da quando, il 20 dicembre 2019, la Procuratrice della Cpi ha annunciato la conclusione dell'esame preliminare della situazione in Palestina. La Procura già in quell’occasione aveva stabilito che tutti i criteri previsti dallo Statuto di Roma – trattato istitutivo della Cpi – per l'apertura di un'indagine erano stati rispettati. Tuttavia, prima di procedere con le indagini, la Procuratrice chiedeva ai giudici della Camera preliminare di confermare l’ambito di competenza territoriale della Corte nella situazione in oggetto, presentando una richiesta ai sensi dell’articolo 19(3) dello Statuto.

Occorre notare in proposito che lo “Stato della Palestina” ha ratificato il trattato istitutivo della Cpi nel gennaio 2015, ed è da allora annoverata tra gli Stati-parte della Corte, che al momento ammontano a 123 (per una panoramica si veda direttamente il sito dell’Assemblea degli Stati Parte).

Israele al contrario non ha mai ratificato il trattato istitutivo della Corte. Com’è noto, tuttavia, lo status giuridico della Palestina a livello internazionale è controverso e sebbene vi siano argomenti conclusivi per ritenere che la Palestina sia uno Stato a tutti gli effetti, esistono anche opinioni in senso contrario che negano la statualità della Palestina (in particolare in ragione del suo limitato controllo sul proprio territorio, conseguenza dell’occupazione militare di Israele, e delle dispute sui confini territoriali della stessa e dello Stato di Israele).

Nella decisione in parola, la Camera preliminare I ha ricordato che la Cpi non è competente a determinare questioni di statualità che possano avere effetti generali per la comunità internazionale. Pertanto, decidendo sulla portata territoriale della giurisdizione della Corte, i giudici si astengono dal pronunciarsi sulla controversia che riguarda i confini dei relativi Stati ai sensi del diritto internazionale. La decisione della Camera preliminare, in altre parole, ha il solo scopo di definire la competenza territoriale della Corte e non pregiudica la questione di diritto internazionale sugli eventuali confini futuri dei due Stati.

Ciò premesso, la Camera preliminare I ha esaminato la richiesta del Procuratore nonché le molte osservazioni presentate da diversi Stati, organizzazioni e accademici che sono intervenuti su invito della Camera come amici curiae nel procedimento. La Camera ha anche esaminato attentamente le osservazioni presentate da diversi rappresentanti legali (avvocati) delle vittime, di cui è dato debito conto nella decisione stessa.

La Camera ha ritenuto dirimente il fatto che la Palestina sia a tutti gli effetti uno Stato parte della Cpi. Alla luce dell'oggetto e dello scopo dello Statuto, i giudici hanno ritenuto che il riferimento “allo Stato nel cui territorio si è verificato il comportamento in questione”, di cui all'articolo 12(2)(a) dello Statuto di Roma, deve essere interpretato come un riferimento a uno Stato parte dello Statuto di Roma.

La Camera ha quindi rilevato che, indipendentemente dal suo status ai sensi del diritto internazionale generale, l'adesione della Palestina allo Statuto di Roma ha seguito la procedura corretta e ordinaria e che la Camera non ha l'autorità di contestare e rivedere l'esito della procedura di adesione, peraltro già condotta dall'Assemblea degli Stati Parte della Cpi. La Palestina, tramite lo strumento di ratifica depositato nel 2015, ha accettato di sottoporsi ai termini dello Statuto di Roma e ha il diritto di essere trattata come qualsiasi altro Stato Parte per le questioni relative all'attuazione dello Statuto.

I giudici hanno inoltre osservato che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 67/19 ha riaffermato "il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e all'indipendenza del proprio Stato della Palestina sul territorio palestinese occupato dal 1967".

Su questa base, la maggioranza, composta dal giudice Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou e dal giudice Marc Perrin de Brichambaut, ha stabilito che la giurisdizione territoriale della Corte nella situazione in Palestina si estende ai territori occupati da Israele dal 1967 (la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est).

Il giudice Péter Kovács, presidente della Camera, ha firmato una lunga opinione parzialmente dissenziente, non essendo d'accordo sul fatto che la Palestina si qualifichi come "Stato sul territorio in cui si è verificata la condotta in questione" ai fini dell'articolo 12(2)(a) dello Statuto, e che la giurisdizione territoriale della Corte nella Situazione in Palestina si estenda automaticamente ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire alla Striscia di Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Il giudice Marc Perrin de Brichambaut a sua volta ha aggiunto una opinione parzialmente separata sui motivi per i quali l'articolo 19(3) dello Statuto è applicabile nella presente situazione.

Spetta ora alla Procuratrice aprire formalmente le indagini sulla situazione in questione, avendo ricevuto conferma da parte della Camera preliminare della sussistenza della giurisdizione territoriale della Cpi sul territorio palestinese, come sopra identificato.