ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Scheda  
13 Aprile 2021


Le disposizioni del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 in materia di procedimento penale nell'emergenza COVID-19: osservazioni a prima lettura


Per leggere il testo del decreto, clicca qui.

 

1. Il 1° aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.l. n. 44/2021, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». Il nuovo atto normativo, che si inserisce nel novero dei plurimi interventi governativi volti a fronteggiare la pandemia attraverso misure incidenti, tra l’altro, sulla giustizia penale, non si limita a prorogare il termine di vigenza delle disposizioni già adottate; esso, infatti, introduce alcune novità, significative nella misura in cui rispondono a esigenze avvertite anche e soprattutto a fronte della sperimentazione concreta delle soluzioni adottate in precedenza.

 

2. L’art. 6, comma 1, del decreto, dispone, dunque, come si è anticipato, la proroga al 31 luglio 2021 del termine entro cui le previsioni del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – cd. “decreto ristori”[1] – sono destinate a trovare applicazione.

Si tratta, in primo luogo, delle disposizioni di cui all’art. 23, commi 2-9 ter, dell’atto normativo da ultimo citato, riguardanti il compimento mediante «collegamenti da remoto» di atti d’indagine che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone[2], e il possibile svolgimento a porte chiuse dell’udienza dibattimentale, ex art. 472, comma 3, c.p.p.[3].

Ancora, vengono in considerazione le norme che dispongono la partecipazione a distanza alle udienze delle persone in stato di detenzione, di arresto o di fermo[4], nonché la cd. “smaterializzazione” delle udienze rientranti nelle tipologie predeterminate dal legislatore[5].

Destinate a trovare applicazione sino al 31 luglio 2020 sono poi le previsioni concernenti la decisione, all’esito di un contraddittorio cartolare[6], dei ricorsi per cassazione proposti per la trattazione in camera di consiglio “partecipata” o in udienza pubblica, salva la richiesta di discussione orale ad opera dei soggetti a ciò legittimati[7].

La menzionata proroga concerne, inoltre, le previsioni che consentono il ricorso a strumenti telematici anche per la discussione e la deliberazione in camera di consiglio, salvo che l’attività processuale alla quale esse conseguono abbia avuto luogo “in presenza”[8].

Si può notare sin d’ora come il Governo abbia ritenuto di tornare a legare la vigenza delle misure adottate a una data specifica, individuata nel medesimo atto normativo che dispone la proroga, abbandonando la tecnica del rinvio “mobile” sperimentata proprio con il “decreto ristori”[9]. In precedenza, invero, il legislatore aveva proceduto in modo analogo all’atto in commento[10], secondo un’impostazione criticata in dottrina, in considerazione della ritenuta inadeguatezza di un costante “inseguimento” dell’andamento dei contagi: si è quindi considerato preferibile ricollegare l’efficacia delle disposizioni adottate alla cessazione dello stato di emergenza[11].

Nondimeno, la scelta compiuta nell’ambito del decreto in commento sembra potersi giustificare alla luce, per un verso, delle prospettive di plausibile cessazione della stessa situazione di emergenza, legate principalmente alle speranze riposte nella campagna vaccinale, e, per l’altro, della necessità di individuare un limite temporale non eccessivamente ristretto, per assicurare una transizione adeguata e non traumatica verso la gestione del procedimento secondo le modalità ordinarie.

 

2. Il medesimo art. 6, alla lett. b) del comma 1, dispone poi la proroga, ancora al 31 luglio 2021, del termine di vigenza delle norme che regolano la decisione in camera di consiglio, all’esito di un contraddittorio scritto analogo a quello disposto per il giudizio di legittimità, sugli appelli proposti avverso le sentenze di primo grado, fatta eccezione per i casi in cui debba procedersi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e sempre che una delle parti non formuli istanza di discussione orale, o che l’imputato non chieda di comparire personalmente[12].

Delle medesime previsioni – come noto, criticate duramente dall’avvocatura e da una parte della dottrina, in ragione del sacrificio imposto al canone dell’oralità[13] – è, inoltre, esteso l’ambito di applicazione. Se, in precedenza, ai giudizi suindicati si accostavano[14] solo i procedimenti di cui agli artt. 10 e 27, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativi alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché l’appello avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali, ex art. 309 c.p.p., l’atto normativo in esame contempla, altresì, la medesima impugnazione esperibile in tema di sequestro preventivo, di cui all’art. 322-bis c.p.p.

La mancata estensione alle cautele reali della disciplina prevista per quelle personali non era, invero, agevolmente comprensibile; né la lacuna avrebbe potuto essere colmata in via interpretativa, atteso il riferimento restrittivo, nel comma 1 dell’art. 23-bis, d.l. n. 137/2020, all’appello «contro le sentenze di primo grado», e considerata la natura eccezionale delle norme in considerazione, insuscettibili di applicazione analogica.

Sono stati peraltro sollevati alcuni dubbi sulla congruità della scelta del contraddittorio scritto come modalità generale di decisione degli appelli in materia cautelare, in considerazione della particolare rilevanza del canone dell’oralità a fronte dell’adozione di provvedimenti, incidenti anche in misura significativa su diritti costituzionalmente garantiti, eventualmente adottati in assenza di una previa interlocuzione dei soggetti interessati[15].

Un identico prolungamento, sino al 31 luglio 2020, dell’ambito temporale di applicazione della disciplina emergenziale riguarda l’art. 23-ter del “decreto ristori”, che sancisce alcune ipotesi di sospensione del processo legate all’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, per ragioni legate alla sottoposizione a quarantena o a isolamento fiduciario. Sotto il profilo strettamente procedimentale, a tali disposizioni si associa, come è noto, la regolazione degli effetti delle sospensioni sui termini di durata della custodia cautelare[16].

 

3. Significative sono, soprattutto, le disposizioni che intervengono sulla disciplina del deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari. Si fa riferimento, più specificamente, alla previsione dell’obbligatorietà del ricorso al portale del processo penale telematico – individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia – ai fini del deposito presso le procure della Repubblica di memorie, documenti, richieste e istanze a seguito della notifica dell’avviso di cui all’art.415-bis c.p.p.[17].

A tali atti sono stati accostati, per effetto di un decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021[18], l’opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all’art. 410 c.p.p., la denuncia e la querela e la relativa procura speciale, la nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.

Anche in tal caso, è stabilita la proroga del termine di vigenza delle previsioni in considerazione; nondimeno, si introducono rilevanti innovazioni, dirette a rispondere a criticità di funzionamento dei sistemi, segnalate dall’avvocatura, che rischiavano di ostacolare l’esercizio del diritto di difesa.

In particolare, premessa la possibilità di esprimere un giudizio indubbiamente positivo sulla previsione di più ampie forme di digitalizzazione del procedimento penale, specialmente con riguardo al deposito di documenti, memorie e istanze, la norma, così come formulata dal “decreto ristori”, si mostrava eccessivamente rigida, soprattutto a fronte dei non rari episodi di malfunzionamento del portale appositamente istituito.

Occorre ricordare, sul punto, come già il d.l. n. 28 del 2020, intervenendo sul decreto cd. “cura Italia”, avesse introdotto la possibilità di un simile deposito telematico, non contemplato tuttavia come modalità esclusiva, e che avrebbe dovuto comunque essere autorizzato, con decreti del Ministro della giustizia, per gli uffici di procura che ne facessero richiesta[19]. Parallelamente, alle medesime forme era stata subordinata l’autorizzazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria alla trasmissione di atti e documenti in forma digitale agli uffici del pubblico ministero[20]. Le modalità appena indicate, di cui si stabiliva il carattere di facoltatività, sono state in seguito sancite dall’art. 221, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’obbligatorietà del ricorso allo strumento è stata dunque stabilita, per la prima volta, dal “decreto ristori”, nel perseguimento di una più incisiva informatizzazione del procedimento, ma con esiti non sempre soddisfacenti.

Come è noto, alla luce degli atti normativi sopra ricordati, sono stati adottati successivi provvedimenti del menzionato Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia[21], che hanno disciplinato il Portale Deposito atti Penali, accessibile dal Portale Servizi Telematici del Ministero della giustizia attraverso apposita procedura di identificazione, nonché dettato requisiti e forme da osservare ai fini del deposito.

Quest’ultimo, in forza dell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020, avrebbe dovuto ritenersi effettuato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema.

Tuttavia, secondo quanto segnalato dall’avvocatura[22], l’osservanza dei termini stabiliti dalle norme processuali è stata non di rado ostacolata proprio dai tempi necessari ai fini dell’accettazione, così come da difficoltà di accesso al sito dedicato o da altri problemi di funzionamento, uniti all’impossibilità, in alcuni casi, di ricevere assistenza. A fronte di tale situazione, si è altresì riscontrata, nella prassi, l’adozione, ad opera di alcune procure, di circolari e provvedimenti che hanno autorizzato, in deroga alle previsioni normative che dispongono l’obbligatorietà del ricorso al Portale, l’impiego di altri strumenti, finanche della posta elettronica certificata[23]. E, tanto, sebbene il deposito tramite PEC, nei casi di cui si tratta, sia stato espressamente qualificato come inefficace dallo stesso art. 24, d.l. n. 137 del 2020[24]. In altre ipotesi, anche per effetto di accordi stipulati da taluni uffici con gli ordini degli avvocati, è stato consentito l’impiego del formato cartaceo[25].

Appaiono quindi da considerare favorevolmente le modifiche apportate alla normativa dal d.l. n. 44 del 2021, che si occupa proprio delle conseguenze del malfunzionamento del portale telematico.

In particolare, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 2-bis nel citato art. 24, si prevede che tale problema, previa attestazione ad opera del Direttore generale sopra ricordato, sia segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisca causa di forza maggiore a norma dell’art. 175 c.p.p.

A tale ultimo riguardo, l’ostacolo alla tempestiva esecuzione del deposito di cui si tratta avrebbe potuto, probabilmente, rientrare nei presupposti della restituzione nel termine: questi ultimi sono infatti legati, come è noto, in termini generali, alla sussistenza dei caratteri di inevitabilità ed estraneità, al soggetto che deve compiere l’atto, del fatto che impedisce l’osservanza del termine perentorio[26].

Nondimeno, l’espressa attribuzione di tale qualificazione normativa all’impedimento indicato può ritenersi opportuna, allo scopo di assicurare certezza e uniformità alle valutazioni giurisdizionali sul punto, nonché semplicità e rapidità alla decisione; peraltro, l’esigenza di garantire un’omogeneità di trattamento risulta particolarmente avvertita, a fronte delle rilevate divergenze nella reazione dei diversi uffici giudiziari alle problematiche già descritte.

Inoltre, il medesimo comma dispone, con una previsione forse non essenziale, attesa la natura telematica dello strumento impiegato, che il deposito debba ritenersi tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza; e difatti, in tal caso, non è possibile far coincidere il decorso del termine con l’orario di chiusura dell’ufficio in cui debba essere eseguito il deposito, ex art. 172, comma 6, c.p.p. Si tratta, comunque, di una specificazione precedentemente non inserita né nel decreto, né all’interno dei richiamati provvedimenti del Direttore generale, e che vale a escludere ogni possibile riferimento, per le finalità di cui si tratta, all’orario di chiusura dell’ufficio “fisico” a cui l’atto è indirizzato.

Significativo è anche il disposto del nuovo comma 2-ter[27], che consente all’autorità giudiziaria procedente, sino alla riattivazione dei sistemi, di «autorizzare il deposito di singoli atti e documenti

in formato analogico»; quest’ultimo può, inoltre, essere consentito per altre ragioni «specifiche ed eccezionali». Tale previsione, che lascia all’ufficio interessato più ampi margini di discrezionalità, risulta apprezzabile nella misura in cui attenua la rigidità della precedente disposizione, ammettendo il ricorso alle forme “tradizionali” quando accadimenti non agevolmente predeterminabili ostacolino l’applicazione di quelle virtuali.

Di conseguenza, deve escludersi, per effetto dell’entrata in vigore della nuova norma, il possibile impiego della PEC, in caso di malfunzionamento del portale, con riguardo a tutti gli atti per cui quest’ultimo sia prescritto come obbligatorio; è, comunque, prolungata fino al 31 luglio 2020 la vigenza delle norme che consentono il deposito di ogni altro atto – compresi quelli di impugnazione – proprio attraverso la posta elettronica certificata[28].

 

4. In definitiva, il nuovo decreto, nell’estendere l’ambito temporale di applicazione della disciplina emergenziale a una data di auspicata cessazione della necessità delle misure adottate dal Governo in materia di giustizia, provvede a correggere alcune delle criticità legate all’applicazione della stessa, senza tuttavia affrontare altre questioni problematiche segnalate anche in sede di commento della normativa[29].

In ogni caso, particolarmente apprezzabile appare la previsione di rimedi idonei ad assicurare risposte omogenee ai difetti di funzionamento del portale destinato al deposito degli atti già indicati, a tutela di un corretto esercizio dei diritti difensivi.

Inoltre, il ridimensionamento della rigidità della precedente disposizione in materia sembra potersi valutare con favore, specialmente nella prospettiva[30] di un auspicabile futuro consolidamento delle forme di deposito – anche – telematico degli atti nell’ambito del procedimento penale.

 

 

[1] Per un commento delle previsioni del “decreto ristori”, v., tra gli altri, R. Bricchetti, Conversione del d.l. ristori: la disciplina emergenziale del ricorso per cassazione, in Il penalista (web), 5 gennaio 2021; M. Gialuz e J. Della Torre, D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza, in questa Rivista, 9 novembre 2020; A. Marandola, Il “pacchetto giustizia” del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia, in Il penalista (web), 30 ottobre 2020; G. Pestelli, Le attività di indagine e di udienza “da remoto” nel c.d. decreto Ristori, in Dir. pen. proc., 2021, 2, 160 ss. V. anche G. Barone, Pandemia e processi penali da remoto: modelli a confronto e prospettive future, in Cass. pen., 2021, 2, 711 ss.

[2] Art. 23, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, cit.

[3] Art. 23, comma 3, d.l. n. 137 del 2020, cit.

[4] Art. 23, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, cit.

[5] Art. 23, comma 5, d.l. n. 137 del 2020, cit.: si tratta, come è noto, delle udienze «che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice», con esclusione di quelle di natura istruttoria e di discussione finale. Per una diversa interpretazione della valenza del consenso delle parti, specialmente sotto il profilo della legittimazione allo svolgimento a distanza anche delle udienze nel corso delle quali debbano essere esaminati testimoni, periti, consulenti tecnici o parti, nonché di quelle di discussione finale, cfr. M. Gialuz e J. Della Torre, D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale, cit.; G. Pestelli, Le attività di indagine e di udienza, cit., 170 ss. Il comma 6 del medesimo articolo dispone che anche il giudice possa partecipare all’udienza collegandosi da un luogo diverso rispetto all’ufficio giudiziario.

[6] V., al riguardo, A. Mangiaracina, Impugnazioni e pandemia: l’esilio dell’oralità e la “smaterializzazione” della camera di consiglio, in Dir. pen. proc., 2021, 2, 178.

[7] Art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, cit.

[8] Art. 23, comma 9, d.l. n. 137/2020, cit.

[9] Il citato d.l. n. 137/2020 legava, invero, la durata delle misure adottate a quella dello stato di emergenza, determinata – quest’ultima – dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; il termine dello stato di emergenza stesso è, al momento, fissato al 30 aprile 2021.

[10] Si possono ricordare, in particolare, il d.l. 11 marzo 2020, n. 11; il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

[11] In questo senso, M. Gialuz e J. Della Torre, D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale, cit. Cfr. anche G. Pestelli, Le attività di indagine e di udienza, cit., 163.

[12] Art. 23-bis, d.l. n. 137/2020, cit.

[13] V. il documento della Giunta dell’Unione Camere penali Italiane, L’UCPI sui decreti “Ristori” e “Ristori Bis”, disponibile in camerepenali.it; cfr., al riguardo, G. Barone, Pandemia e processi penali da remoto, cit., 714. V., per una critica alla disciplina in materia di impugnazioni, O. Mazza, Distopia del processo a distanza, in Arch. pen. (web), 2020, 1, 8; A. Mangiaracina, Impugnazioni e pandemia, cit., 177 ss; G. Spangher, Giustizia penale e ideologie emergenziali, in Giustizia insieme, 27 aprile 2020.

[14] V. il comma 7 del citato art. 23-bis, d.l. n. 137/2020.

[15] In questo senso, A. Mangiaracina, Impugnazioni e pandemia, cit., 184.

[16] Art. 23-ter, comma 4, d.l. n. 137/2020, cit.

[17] V. l’art. 24, d.l. n. 137/2020, cit.

[18] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 16 del 21 gennaio 2021. Il decreto è stato adottato sulla base del comma 2 del citato art. 24, che attribuiva al Ministro della giustizia il potere di individuare gli ulteriori atti soggetti a deposito telematico.

[20] Art. 83, comma 12-quater.2, d.l. n. 18/2020, cit.

[21] Si tratta del provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, dell’11 maggio 2020, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell’art. 83, comma 12-quater.1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e dei successivi omologhi provvedimenti del 4 novembre 2020 e del 5 febbraio 2021. adottati, rispettivamente, in forza dell’art. 221, d.l. n. 34 del 2020, cit., e 24, d.l. n. 137/2020, cit., tutti pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

[22] V. il documento Il portale telematico non comprima l’esercizio del diritto di difesa, UCPI chiede alla Ministra Cartabia un intervento diretto per il regime transitorio, 3 marzo 2021; cfr. anche i dati riportati nel documento Il Portale Deposito atti Penali - funzionamento, utilizzo e criticità. Entrambi i documenti sono disponibili in camerepenali.it.

[23] Ne dà conto il documento Il portale telematico non comprima l’esercizio del diritto di difesa, cit.

[24] Art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020, cit.

[25] V., a titolo esemplificativo, il documento Portale deposito atti penali. Frequent Asked Questions, in ordineavvocatitorino.it. V., tra le altre, anche le istruzioni operative predisposte dalla Procura della Repubblica e dall’Ordine degli avvocati di Firenze, Deposito degli atti penali presso la procura di Firenze, in ordineavvocatifirenze.eu.

[26] Ex multis, di recente, Cass., Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 18085, H.A., in Quot. giur., 2018; v. anche Cass., Sez. I, 27 novembre 2020, n. 36821, C.A., in Pluris, che, in motivazione, ribadisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ciò che caratterizza (…) il caso fortuito è la sua ‘imprevedibilità’, mentre nota distintiva della forza maggiore è l’elemento della ‘irresistibilità’. Connotazione comune a entrambi è la ‘inevitabilità’ del fatto».

[27] Introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), d.l. n. 44 del 2021, cit.

[28] Art. 24, commi 4 ss., d.l. n. 137 del 2020, cit.

[29] Si può avere riguardo, a titolo esemplificativo, ad alcuni dubbi interpretativi concernenti le udienze suscettibili di “smaterializzazione”, così come i presupposti dello svolgimento “a distanza di atti d’indagine, o ancora la pubblicità delle udienze virtuali: v., per tutti, M. Gialuz e J. Della Torre, D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale, cit. Con riguardo, specificamente, alla disciplina del Portale Deposito atti Penali, l’Unione Camere Penali aveva, altresì, segnalato una criticità riferibile, tuttavia, alla regolamentazione contenuta nel menzionato provvedimento del Direttore generale, legata alla ritenuta incerta natura dell’“atto abilitante” da depositare congiuntamente alla nomina, prima dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.: v., ancora, il documento Il portale telematico non comprima l’esercizio del diritto di difesa, cit.

[30] Già valorizzata in sede di commento della disciplina, anche in termini più generali: v. G. Barone, Pandemia e processi penali da remoto, cit., 717; L. Giordano, Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus, in Dir. pen. proc., 2020, 7, 920-21; M. Gialuz e J. Della Torre, D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale, cit.; S. Lorusso, Il cigno nero del processo penale, in questa Rivista, 11 maggio 2020; G. Pestelli, Le attività di indagine e di udienza, cit., 163. Nel senso della possibilità di valutare gli esiti delle misure introdotte con la normativa emergenziale, nell’ottica di una possibile futura riforma dell’ordinamento giuridico, L. Kalb, Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un’analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale, in Dir. pen. proc., 2020, 7, 911.