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10 Gennaio 2020


Incidente mortale su una pista da slittino: la Cassazione sulla responsabilità del gestore in caso di delega di funzioni

Cass., Sez. III, sent. 17 luglio 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50427, Pres. Izzo, Est. Corbetta



1. Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema del riparto di responsabilità tra amministratore delegato e responsabile della sicurezza a fronte del verificarsi di uno dei rischi connessi all’attività esercitata[1]. In particolare, con riferimento alla gestione di una pista di slittino, ha stabilito, in primo luogo, che sussiste in capo al gestore l’obbligo, non delegabile, di valutare ab origine tutti i rischi connessi all’esercizio della pista medesima, avuto riguardo ai luoghi in cui essa è ubicata ed alla casistica concretamente verificabile, e di adottare le misure precauzionali ed i dispositivi di protezione per la tutela della salute e della sicurezza degli utenti; in secondo luogo, ha ribadito che il gestore ha il potere-dovere di esercitare la c.d. “vigilanza alta”, sostituendosi al delegato nel compimento dei necessari interventi in caso di colpevole inerzia dello stesso.  

 

2. Prima di analizzare le ragioni poste dalla Suprema Corte a fondamento della propria decisione appare opportuno riassumere il caso concreto da cui ha tratto origine la pronuncia in esame.

Nell’anno 2012, al termine di una lezione di sci, un gruppo di ragazzi viene accompagnato dal proprio maestro al campo di slittino naturale presente in loco. Nel corso della discesa lungo una pista dall’elevata difficoltà (c.d. pista nera), uno dei giovani, privo di esperienza, fuoriesce dalla discesa in un tratto rettilineo privo di protezione laterale e precipita sul pendio verso valle, riportando lesioni – consistite in un grave trauma cranico-cerebrale a seguito dell’impatto contro un ostacolo fisso – che ne cagionano rapidamente il decesso.

Con sentenza del 30 marzo 2017 la Corte d’Appello di Bolzano conferma la decisione assunta dal Tribunale di Bolzano con cui l’amministratore delegato della società gestore dell’impianto, il responsabile della sicurezza della pista da slittino ed il maestro di sci erano stati condannati per avere cagionato per colpa la morte del minore. All’esito del ricorso proposto da tutti e tre gli imputati, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30927/2018, annulla la pronuncia impugnata limitatamente alla posizione dell’amministratore della società, con rinvio al giudice di appello affinché approfondisca il rapporto tra imprenditore e dirigente, con riferimento al contenuto degli obblighi di sicurezza derivanti dall’organizzazione assunta dall’impresa in seguito alla delega intervenuta tra i due, per il resto rigettando i motivi proposti dagli altri ricorrenti.

Al termine del giudizio rescissorio, che ribadisce la responsabilità penale dell’imprenditore in ordine al delitto di cui all’art. 589 c.p., il gestore propone un ulteriore ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi: in primo luogo, viene contestata la violazione dell’obbligo di uniformarsi alla pronuncia rescindente, avendo la Corte territoriale omesso di appurare e valutare gli aspetti indicati dal giudice di legittimità, tra cui l’identificazione del rischio specifico verificatosi e l’afferenza dello stesso all’organizzazione concreta dell’attività ed ai compiti del delegato; in secondo luogo, è eccepita la violazione del giudicato interno, contrastando la decisione del giudice del rinvio con quanto già oggetto di accertamento definitivo, in particolar modo con riferimento all’esclusione dell’aggravante della c.d. colpa con previsione; da ultimo, viene rimarcata l’erronea applicazione dell’art. 7, comma 2, l. n. 363 del 2007 (rectius 2003)[2] e del “Regolamento slittino sicuro-ed. 2012” della F.i.s.i.

  

3. Nel dichiarare infondati i motivi ora descritti, la Suprema Corte si focalizza sui profili di responsabilità già ben individuati dalla Corte di Appello in sede di giudizio rescissorio. Infatti, nella prospettiva dei giudicanti, nonostante la piena validità ed operatività della delega rilasciata al responsabile della sicurezza della pista in quanto attribuita ad un soggetto in possesso di adeguate competenze tecniche e dotato delle risorse necessarie a fronteggiare le spese inerenti ai costi di manutenzione dell’impianto, in capo al gestore residua in ogni caso una posizione di garanzia, da cui discende una responsabilità per l’evento morte fondata su un duplice e concorrente profilo di colpa: da un lato, la sottovalutazione del rischio concernente la pericolosità della pista; dall’altro, l’assenza dell’esercizio dei poteri sostitutivi a fronte della colposa inerzia del delegato.

 

4. Rispetto alla prima censura mossa alla condotta imprenditoriale, non può prescindersi da una preliminare descrizione delle specifiche caratteristiche del tracciato. Questo si presentava come particolarmente impegnativo per lunghezza (km. 5), dislivello (m. 567) e pendenza (dal 24% al 14%), incassato tra la dorsale di una montagna sulla sinistra e una scarpata a valle particolarmente ripida, senza protezioni artificiali e con tornanti, curve, scarpate e due sottopassaggi. A tali aspetti, si può aggiungere la più che probabile presenza di ghiaccio in quei luoghi nel periodo invernale, essendo le temperature frequentemente inferiori allo zero termico.

Da un punto di vista giuridico, invece, gli Ermellini individuano un preciso obbligo di protezione posto dalla legge in capo ai gestori. In particolare, l’art. 3, l. n. 363 del 2003 stabilisce che tali soggetti hanno “l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Tale precetto impone agli imprenditori di effettuare un’accorta disamina delle specifiche condizioni in cui l’agente si trova ad operare, comprensiva di una valutazione preventiva del rischio connesso alla pericolosità intrinseca della pista, adempimento, quest’ultimo, doveroso e non delegabile come si ricava dall’art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008[3] in tema di infortuni sul lavoro, la cui ratio viene ritenuta estensibile anche al caso in esame, sussistendo una intrinseca pericolosità nella messa in funzione di una pista di slittino.

Orbene, a fronte delle peculiarità presentate dalla pista (ben note al gestore) e degli obblighi sanciti dalla legge, il ricorrente avrebbe dovuto fin dal principio individuare lo specifico rischio di fuoriuscita dalla pista e, conseguentemente, predisporre adeguati mezzi di protezione per fronteggiare il pericolo stesso, pacificamente non circoscrivibili alla mera apposizione, all’inizio della pista, di un cartello recante l’indicazione “pista a tratti ghiacciata”. Tale valutazione, inquadrabile come una scelta gestionale di fondo, rappresenta dunque un prius logico rispetto alla possibilità di conferire a un soggetto terzo la responsabilità in tema di sicurezza della pista e, come tale, non può essere in alcun modo oggetto di delega.

 

5. Con riferimento, invece, all’ulteriore profilo di colpa riscontrabile nell’omesso intervento sostitutivo a fronte della colpevole inerzia del delegato, la Corte estende nuovamente al caso in esame un principio elaborato in materia di infortuni sul lavoro[4], sottolineando come il gestore-delegante, equiparabile alla figura del datore di lavoro, rimanga pur sempre titolare di una posizione di garanzia il cui contenuto precettivo, pur mutando per effetto della delega validamente conferita, si concretizza comunque nel dovere di vigilanza sull’attività del delegato. In particolare, è compito dell’imprenditore verificare l’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso, tra le altre cose, la predisposizione di adeguati processi che garantiscano un flusso informativo relativo alle notizie più rilevanti in tema di sicurezza della pista al fine di accertare il puntuale adempimento dei doveri cui il delegato è preposto e, in caso di inerzia di quest’ultimo, provvedere in sua vece.

A tal proposito, assume particolare rilievo la circostanza che, pochi giorni prima del fatto oggetto del giudizio, sulla medesima pista si era verificato un incidente con modalità del tutto analoghe in cui un minore, uscito dal tracciato, si era procurato la frattura delle costole con perforazione del polmone. Nell’ottica della Corte, un fatto di tale gravità avrebbe dovuto comportare non solo l’immediata reazione del responsabile della sicurezza della pista ma avrebbe anche dovuto essere comunicato al delegante che, a sua volta, avrebbe dovuto esercitare il necessario controllo sull’attività del delegato al fine di verificare che fossero implementate in breve tempo le misure idonee ad eliminare i rischi all’origine di quel primo sinistro, poi venuti in rilievo anche in relazione al secondo, mortale, incidente.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato non solo che il dirigente non avesse provveduto autonomamente ad eliminare il rischio di fuoriuscita dalla pista né a segnalare la necessità di intervenire a tal fine, ma anche che l’imprenditore non avesse esercitato la c.d. “vigilanza alta” – attuabile tramite riunioni, interpelli dei responsabili ed altre attività assimilabili – allo scopo di attuare un potere sostitutivo consistente nell’adozione delle contromisure che il delegato aveva trascurato di implementare. Proprio tale omissione viene ritenuta, anche in sede di legittimità, penalmente rilevante. Trattandosi di una conclusione sorretta da una motivazione giuridicamente corretta ed immune da vizi logici, essa supera il vaglio di legittimità, non assumendo rilievo la mancata applicazione da parte del giudice di appello dell’aggravante della colpa con previsione, circostanza, come detto, censurata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

 

 

[1] Si tratta di un tema ampiamente approfondito dalla giurisprudenza successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 in materia di delega in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare il riferimento è Cass., Sez. Un., sentenza 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343.

[2] Art. 7, comma 2, l. 363/2003: “Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune”.

[3] Art. 17, comma 1, d.lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

[4] Per la giurisprudenza relativa all’ambito degli infortuni sul lavoro si veda, da ultimo, Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2019 (dep. 4 aprile 2019) n. 14915, Arrigoni, Rv. 275577.