Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, decreto di archiviazione 9 novembre 2022 (caso DHL)
* Del decreto di archiviazione in allegato ha dato di recente notizia Luigi Ferrarella in un articolo pubblicato sul Corriere della sera del 24 novembre scorso.
** Aggiornamento: segnaliamo ai lettori che, successivamente alla pubblicazione di questo contributo, il provvedimento ha ricevuto il visto della Procura generale di Milano.
Pubblichiamo il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica di Milano, emesso ai sensi dell’art. 58 d.lgs 231/01 in relazione all’art. 649 c.p.p., in una vicenda nella quale all’ente era stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdicies stesso decreto, reato-presupposto essendo il delitto di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000.
Il peculiare interesse del provvedimento in discorso – trasmesso per le sue determinazioni alla Procura Generale presso la Corte d’Appello secondo il disposto del citato art. 58 d.lgs 231/01 – deriva dall’innovativa e perspicua motivazione che coglie alcuni snodi cruciali delle riflessioni penalistiche.
L’esigenza di una tempestiva informazione impedisce l’approfondimento di cui il provvedimento in discorso è ben meritevole e che sicuramente non mancherà. Sicché è qui bastevole rammentare che il percorso argomentativo principia dalla corretta posizione del problema: l’attuale assetto normativo in materia di reazione sanzionatoria in tema di infedeltà fiscale conduce alla conseguenza – indubitabilmente problematica – che sull’ente finiscano con il gravare sia le sanzioni contemplate dal d.lgs 231/01 sia quelle previste (nel caso) dal d.lgs 471/1997.
Rammentato che nell’estendere il paradigma della responsabilità dell’ente alle figure dei reati tributari il legislatore non ha neppure previsto l’estensione di meccanismi estintivi della sanzione o di sua mitigazione (come invece stabilito per la persona fisica imputata del pertinente reato-presupposto), il provvedimento in discorso esordisce segnalando come la vicenda debba trovare corretto inquadramento nello schema dell’idem factum (accogliendo correttamente la nozione dell’identità del fatto nella sua componente storico-fattuale, al di là della denominazione giuridica).
Verificatane l’adeguatezza al cospetto della giurisprudenza eurounitaria, costituzionale e di legittimità e accertata anche la rispondenza al canone interpretativo della stretta connessione temporale e per materia, la riflessione trascorre per un altro snodo concettuale di grande rilevo.
Si fa carico, il rammentato decreto di archiviazione, del profilo concernente la proporzione della sanzione, oggetto di un dibattito tanto profondo quanto ancora lontano da esiti stabili. Indubitabile tuttavia la portata concreta del tema, efficacemente valorizzata nel presente provvedimento, che non manca di dar conto dell’attività rimediale dell’ente (secondo il dettato dell’art. 17 d.lgs 231/01).
Notazione quest’ultima che merita una peculiare sottolineatura in quanto fornisce in proposito un immediato riscontro normativo alla valenza della logica riparativa (cui il decreto fa esplicitamente riferimento), destinata (necessariamente) a combinarsi sul piano logico (forse prima ancora che su quello giuridico) con il tema della proporzionalità della pena.
Come ognun vede, un provvedimento che affronta un tema cruciale attraverso una visione bensì innovativa, ma solidamente ancorata agli esiti più recenti e accreditati delle riflessioni della giurisprudenza e della dottrina intorno alle questioni del ne bis in idem, della proporzione della sanzione e della riparazione, qui colte nel loro riflettersi nelle dinamiche della responsabilità dell’ente (con riferimento ai reati-presupposto in materia tributaria).
Verrebbe da dire: il dibattito trova un ulteriore approdo, che, come ogni vero approdo, dischiude nuove ulteriori rotte.