ISSN 2704-8098
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18 Dicembre 2019


Osservatorio Corte EDU: luglio e agosto 2019

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale



A cura di Francesco Zacchè e Stefano Zirulia

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato da Davide Sibilio (artt. 2, 3 e 4 Cedu) e Michele Pisati (artt. 5, 6, 8 Cedu e art. 4 Prot. 7)

 

In luglio e agosto abbiamo selezionato pronunce relative a: mancata esecuzione del MAE e obblighi procedurali di tutela della vita; accertamenti medici coattivi e tutela della dignità; sfruttamento della prostituzione e divieto di schiavitù; ragionevole durata della detenzione provvisoria; imparzialità del giudice e inimicizia con una delle parti; riforma della sentenza di proscioglimento senza rinnovazione dell’istruttoria; principio d’immediatezza e mutamento della composizione del giudice dibattimentale; diritto all’udienza pubblica; nozione di “sentenza definitiva di condanna” ai fini del ne bis in idem; tutela dei legami famigliari del detenuto.

 

ART. 2 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, II sezione, 9 luglio 2019, Romeo Castaño c. Belgio

Attentato terroristico – omicidio – mancata esecuzione del mandato d’arresto europeo – violazione (profilo procedurale)

La ricorrente, figlia di un generale spagnolo ucciso dall’ETA in un attentato nel 1981, lamenta la mancata esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte del Belgio, nei confronti di una donna condannata da un tribunale spagnolo per aver preso parte all’attentato. Nello specifico, la ricorrente ritiene ingiustificato l’atteggiamento delle Autorità giudiziarie belghe, secondo le quali l’esecuzione del mandato d’arresto, con conseguente detenzione in Spagna, avrebbe creato un rischio di trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell’art. 3 CEDU, nei confronti dell’estradanda. Con la sentenza in commento, la Corte EDU rileva che le autorità belghe non hanno dato sufficienti motivazioni ai loro omologhi spagnoli a supporto del rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, considerando che tale strumento implica un’elevata fiducia fra gli Stati, nonché una presunzione di rispetto dei diritti umani da parte dello Stato di emissione (§ 83). Le autorità belghe si sono infatti limitate a considerare alcuni rapporti della Commissione per la Prevenzione della Tortura riguardanti la Spagna, senza tuttavia procedere ad un “esame attualizzato e circostanziato” della situazione e senza identificare un rischio reale ed individualizzabile di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione nel caso specifico, o di carenze strutturali quanto alle condizioni di detenzione (§ 86). La Corte ritiene pertanto sussistente una violazione da parte del Belgio dell’obbligo di cooperare su di esso incombente, previsto dall’art. 2 CEDU, sotto il versante procedurale (§ 91). (Davide Sibilio)

 

 

ART. 3 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, IV sezione, 2 luglio 2019, R.S. c. Ungheria

Trattamenti inumani e degradanti – accertamenti per guida in stato di ebbrezza – esame coatto delle urine tramite catetere – violazione

Il ricorrente, dopo essere stato fermato dalla polizia per sospetta guida in stato di ebbrezza, rifiutava di sottoporsi all’alcol test e veniva pertanto condotto in ospedale, ove gli veniva richiesto di effettuare un esame delle urine; a fronte del suo rifiuto, il ricorrente veniva immobilizzato e forzatamente sottoposto all’esame delle urine mediante l’uso di un catetere. Riconosciuta la coercizione del prelievo delle urine, alla luce delle risultanze processuali, i giudici di Strasburgo evidenziano che manca a livello nazionale una pratica ben stabilita o una regolamentazione relativa all’uso della cateterizzazione per ottenere prove di un illecito; la Corte rileva inoltre che la normativa ungherese non prevede specifiche garanzie contro la raccolta arbitraria o impropria di campioni di urina, specialmente riguardo alla necessaria forma di consenso in tali situazioni (§ 63). In particolare, le autorità ungheresi non hanno tenuto in considerazione che il consenso non poteva essere liberamente prestato dal ricorrente, in quanto si trovava in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici (§ 65); inoltre, laddove il consenso fosse anche stato inizialmente prestato, di certo era stato ritirato, come si evince anche dalla resistenza opposta alla cateterizzazione (§ 66). In più, si osserva, non vi erano ragioni mediche per effettuare la procedura in questione e vi era già stato un prelievo di sangue, idoneo a garantire le esigenze probatorie. Quindi, ad avviso della Corte, nel caso in esame vi è stata una seria interferenza nell’integrità fisica e psicologica del ricorrente, contraria alla sua volontà (§ 72); le modalità con cui la procedura di prelievo delle urine è stata effettuata era infatti idonea ad accrescere il senso di insicurezza, ansia e stress e a far sentire umiliato il ricorrente. Alla luce della sofferenza sia fisica che mentale causata al ricorrente dalla condotta delle autorità ungheresi, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che essa abbia integrato un trattamento inumano e degradante, in violazione dell’art. 3 CEDU (§ 73) e hanno pertanto condannato lo Stato convenuto al risarcimento del danno. (Davide Sibilio)

 

 

ART. 4 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, I sezione, 18 luglio 2019, T. I. e altri c. Grecia

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato – sfruttamento della prostituzione – procedimenti penali eccessivamente lunghi o inefficaci nei confronti dei trafficanti – violazione (profilo procedurale)

Le ricorrenti, cittadine russe, dopo essere entrate in Grecia con documenti falsificati, sono state costrette a prostituirsi in tale Paese, ed hanno più volte denunciato o comunque segnalato la propria condizione di sfruttamento alle autorità greche, chiedendo che i soggetti che le sfruttavano venissero adeguatamente perseguiti. Le autorità nazionali hanno dato inizio a diversi procedimenti penali nei confronti dei trafficanti, che tuttavia si sono conclusi con assoluzioni o pene lievi e risarcimenti irrisori nei confronti delle vittime. Le ricorrenti hanno lamentato il mancato rispetto da parte delle autorità greche dei propri obblighi in ordine alla criminalizzazione e all’effettiva persecuzione del traffico di esseri umani.

Come affermano i giudici di Strasburgo, l’art. 4 CEDU impone una obbligazione procedurale di indagare sulle potenziali situazioni di tratta di esseri umani: nel momento in cui la vicenda è portata a conoscenza delle autorità competenti, queste hanno il dovere di indagare; per essere effettiva, l’inchiesta dovrebbe essere indipendente dalle persone coinvolte nei fatti (§ 138). La Corte ha rilevato che in Grecia sussiste un quadro normativo sufficientemente evoluto in ordine alla repressione delle condotte che violano il divieto di schiavitù e lavoro forzato, tra cui lo sfruttamento della prostituzione (§ 141), e che pertanto lo Stato parte si è conformato all’obbligo positivo che ricade su di esso (§ 142). Tuttavia, nel caso di specie, le autorità greche non hanno perseguito con sufficiente diligenza le condotte dei trafficanti di cui le ricorrenti erano vittime, a causa di procedimenti di lunghissima durata (§ 159), non efficaci e celebrati con scarso coinvolgimento delle persone offese: la Corte ritiene perciò integrata una violazione dell’art. 4 CEDU sotto il profilo procedurale (§ 167). (Davide Sibilio)

Riferimenti bibliografici: A. Galluccio, Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo si fa sul serio, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2017, p. 1196 ss.

 

 

ART. 5 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, 27 agosto 2019, Izmestyev c. Russia

Diritto alla libertà e alla sicurezza – ragionevole durata della detenzione provvisoria – motivi sufficienti - gravità dei reati - violazione

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu per eccessiva durata della custodia cautelare in carcere, segnatamente di circa quattro anni (§ 76). La Corte edu rileva preliminarmente che le giurisdizioni interne devono addurre motivi particolarmente convincenti qualora decidano di prolungare la permanenza in stato di detenzione dell’imputato se il periodo della restrizione è considerevole; sono dunque inadeguate motivazioni stereotipate ovvero non fondate su alcun elemento fattuale concreto (§ 78). Pertanto, atteso che nel caso di specie le motivazioni delle decisioni di conferma e proroga della misura custodiale prendevano in considerazione essenzialmente e sistematicamente la sola gravità dei reati per cui si procedeva, la Corte non riscontra ragioni sufficienti per una tale durata della restrizione della libertà del ricorrente (§ 80), e accoglie il ricorso. (Michele Pisati)

 

 

ART. 6 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, 11 luglio 2019, Škrlj c. Croazia

Equità processuale – imparzialità del giudice – grave inimicizia fra il giudice e un parente del ricorrente - violazione 

Il ricorrente lamenta la non equità del procedimento a suo carico sotto il profilo dell’imparzialità del giudice. Più precisamente, il giudice, in composizione monocratica, non si era astenuto in ragione di grave inimicizia con la madre del ricorrente, pur avendo accettato la sostituzione pochi giorni prima e per i medesimi motivi in un diverso procedimento a carico dello stesso (§ 6 ss.). La Corte edu, precisato che la natura non penale del procedimento a carico del ricorrente per infrazioni amministrative del Codice della strada, non lo esime dal rispetto delle garanzie dell’art. 6 Cedu (§ 36-37), ribadisce un principio valevole anche per il procedimento penale: il iudex consapevole delsuspectusdella sua parzialità è tenuto ad astenersi (§ 43). E ritenendo improbabile che nel caso de quoil giudice non fosse consapevole delle circostanze capaci di comprometterne l’imparzialità e che l’animosità nei confronti della madre del ricorrente fosse venuta meno nel giro di pochi giorni (§ 40-41), la Corte ravvisa una violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu. (Michele Pisati)

Riferimenti bibliografici: L. Pressacco, Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, p. 1837 ss.

 

C. eur. dir. uomo, 16 luglio 2019, Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda

Equità processuale – riforma della sentenza di proscioglimento senza rinnovazione dell’istruttoria – violazione

Il ricorrente, prosciolto in primo grado e condannato dalla Corte Suprema islandese a seguito di impugnazione del pubblico ministero, lamenta la violazione dell’equità processuale in quanto la riforma della sentenza impugnata è avvenuta sulla base di una rivalutazione delle prove dichiarative – sub specie, della loro attendibilità – senza la rinnovazione dell’istruttoria (§ 9 ss.). La Corte edu, nell’accogliere il ricorso, muove dalla considerazione preliminare per cui la risposta alla questione sulla capacità del giudice dell’impugnazione di esaminare adeguatamente l’oggetto del giudizio senza assumere direttamente e nuovamente le prove dipende dalle circostanze del caso concreto e dalle ragioni che fondano l’overturning(§ 35). In particolare, ribadendosi un principio consolidato, non può dirsi equo un processo che, in sede d’impugnazione, conduca alla condanna dell’imputato, in precedenza assolto, sulla base di una rivalutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative acquisite in primo grado senza una nuova assunzione delle stesse (§ 42 ss.). (Michele Pisati)

Riferimenti bibliografici: H. Belluta, Overturning the acquittal in appello e giusto processo: la Corte europea esige la rinnovazione della prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 886 ss.

 

C. eur. dir. uomo, 25 luglio 2019, Svanidze c. Georgia

Equità processuale – principio d’immediatezza – immutabilità del giudice – violazione 

La ricorrente lamenta di essere stata condannata in seguito a procedimento penale non equo, tra gli altri motivi, per violazione del principio d’immediatezza sotto il profilo del mutamento della composizione del giudice dibattimentale. In particolare, la ricorrente evidenzia che, in seguito alla sostituzione del giudice monocratico di primo grado al termine dell’istruzione dibattimentale, il giudice sostituto aveva fondato la propria decisione sulla responsabilità penale senza procedere alla nuova acquisizione delle prove, ritenendo sufficienti i verbali (§ 11 ss.). La Corte edu, anzitutto, rammenta che, in forza del principio d’immediatezza, il giudice che pronuncia la sentenza deve essere, di regola, colui che ha partecipato al giudizio e, nello specifico, all’istruzione probatoria; all’eventuale impossibilità di garantirlo, tuttavia e valutate le specificità del caso concreto, può rimediarsi con la lettura dei verbali purché non sia in discussione l’attendibilità dei dichiaranti, ovvero tramite la riassunzione delle sole prove rilevanti, ovvero, nei gradi successivi al primo, tramite la rinnovazione dell’istruttoria (§ 33). I giudici di Strasburgo procedono dunque all’esame delle peculiarità del caso al vaglio: la composizione monocratica del giudice; la mancata partecipazione del sostituto all’intera istruzione dibattimentale; l’elevata complessità fattuale della vicenda, afferente a responsabilità medica, e la conseguente decisività delle prove dichiarative non acquisite nuovamente; l’assenza di misure compensative adeguate nei gradi successivi al primo (§ 34-35). Elementi, questi, che la Corte ritiene decisivi per riscontrare l’insufficienza della lettura dei verbali a rimediare alla violazione del principio d’immediatezza, e quindi la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu (§ 38). (Michele Pisati)

Riferimenti bibliografici: L. Pressacco, Equo processo ed immutabilità del giudice dibattimentale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, p. 356 ss.

 

C. eur. dir. uomo, 27 agosto 2019, Izmestyev c. Russia

Equità processuale – diritto a una pubblica udienza – violazione

Il ricorrente si duole dell’irragionevolezza della decisione del tribunale di prima istanza di procedere a porte chiuse nel procedimento penale a suo carico, motivata a partire dall’inserimento di documenti coperti da segreto nel fascicolo del dibattimento (§ 82). La Corte edu rileva come il giudice nazionale abbia considerato decisiva la mera presenza di documenti secretati, senza operare alcuna valutazione di bilanciamento tra il principio di pubblicità del dibattimento, la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Non ha dunque motivato adeguatamente la necessità di escludere il pubblico dalle udienze dibattimentali (§ 91-92). Per giunta, la Corte sottolinea che né il giudice di prime cure né le giurisdizioni superiori hanno in alcun modo adottato misure compensative, che potessero rispettivamente mitigare o rimediare gli effetti dell’assenza di pubblicità processuale (§ 93-94). Violato quindi l’art. 6 comma 1 Cedu. Per i profili relativi al diritto alla libertà e alla sicurezza, v. supra, sub art. 5 Cedu. (Michele Pisati)

 

 

ART. 8 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, 27 agosto 2019, Izmestyev c. Russia

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – restrizioni al diritto di visita dei familiari del detenuto – videosorveglianza permanente nella cella – violazione

Il ricorrente lamenta violazioni dell’art. 8 Cedu durante il periodo trascorso in regime speciale di detenzione, a seguito di condanna penale, in ragione, da un lato, delle limitazioni subite al diritto al rispetto della vita privata, per la presenza di dispositivi di videosorveglianza permanente nella cella, e, dall’altro lato, al diritto al rispetto della vita familiare, per le limitazioni al numero e alle modalità delle visite dei familiari (§ 96). Quanto alle restrizioni al diritto di avere contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia, la Corte edu valuta che il numero davvero esiguo, la breve durata delle visite dei familiari e lo svolgimento di queste alla presenza di un agente di polizia penitenziaria in locali attrezzati per impedire ogni contatto fisico siano sufficienti a confermare le conclusioni già raggiunte in un precedente relativo a una situazione analoga (Khoroshenko c. Russia), e quindi la violazione dell’art. 8 Cedu (§ 106 ss.). Sotto il diverso profilo della videosorveglianza permanente nella cella del ricorrente, la Corte ritiene che detta ingerenza nella vita privata sia illegittima perché priva di base legale, in quanto la normativa russa in materia, primaria e secondaria, non disciplina in maniera sufficientemente chiara e precisa i limiti e le modalità di esercizio del potere delle autorità penitenziarie, esponendo il detenuto a rischi di arbìtri; e riscontra un’ulteriore violazione dell’art. 8 Cedu (§ 126 ss.). Per i profili relativi al diritto alla libertà e alla sicurezza, v. supra, sub art. 5 Cedu, e per i profili inerenti l’equità processuale nella vicenda in esame, v. supra, sub art. 6 Cedu. (Michele Pisati)

Riferimenti bibliografici: M. Bonetti, sub art. 8, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, p. 266 ss.

 

 

ART. 4 Prot. 7 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania

Divieto di bis in idem– nozione autonoma di “sentenza definitiva di condanna” – violazione

Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu. Il primo procedimento a suo carico, per rifiuto di fornire campioni biologici alle autorità per l’accertamento dello stato d’ebbrezza alcolica, si concludeva con un provvedimento di archiviazione da parte del pubblico ministero, che qualificava la fattispecie come illecito amministrativo, e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa; veniva successivamente riaperto il procedimento penale per i medesimi fatti, in seguito alla revoca, da parte dell’organo dell’accusa, del precedente provvedimento sanzionatorio e di archiviazione, e il ricorrente veniva condannato in sede penale (§ 10 ss.). Accertata la natura sostanzialmente penale (§ 63-64), l’identità fattuale (§ 68) e l’assenza di una “close connection in substance and time” (§ 85) dei due procedimenti, la Corte edu enuclea gli elementi che concorrono a qualificare come “sentenza definitiva di condanna” il primo provvedimento di archiviazione e contestuale condanna emesso dal pubblico ministero. Anzitutto, valuta che la decisione non debba essere necessariamente resa da un organo giurisdizionale, essendo sufficiente un’autorità competente a conoscere e sanzionare la responsabilità penale, come il pubblico ministero nel caso de quo(§ 95); poi, esplicitandolo per la prima volta nella sua giurisprudenza, ravvisa nella scelta terminologica di “prosciolto o condannato” exart. 4 comma 1 Prot. n. 7 la necessità che la decisione sia stata emessa dopo un esame nel merito della responsabilità penale (§ 96-97), secondo una serie di fattori (§ 98) ravvisabili nel caso di specie; infine, ritiene integrato il requisito della definitività dato che, pur non essendo irrevocabile, il provvedimento di archiviazione e contestuale condanna non era più suscettibile di essere sottoposto a impugnazione ordinaria, da intendersi, nella prospettiva della legalità convenzionale, come remedyche renda chiaro e prevedibile il dies a quodella definitività del provvedimento (§ 111 ss.). E tale prevedibilità difetta nel potere di revoca dei provvedimenti di archiviazione che, nella legislazione rumena, non è soggetto ad alcun limite temporale (§ 121 ss.). Pertanto, attestata la presenza di una precedente “sentenza definitiva di condanna” a carico del ricorrente ed esclusa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 Prot. n. 7 Cedu (§ 134 ss.), secondo la Grande Camera la riapertura del procedimento penale viola il divieto di bis in idem. (Michele Pisati)

Riferimenti bibliografici: G. Angiolini, Una questione ancora irrisolta: il ne bis in idem“europeo” e l’Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 2109 ss.