Coordinamento scientifico: Claudia Pecorella, Elena Biaggioni, Luisa Bontempi, Elisabetta Canevini, Noemi Cardinale, Paola Di Nicola Travaglini, Massimiliano Dova, Francesca Garisto, Fabio Roia
La riforma della violenza sessuale in Spagna: la centralità del consenso
Il 7 settembre 2022 è entrata in vigore in Spagna la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. La legge, conosciuta popolarmente come Ley del “solo sí es sí”, si pone sulla scia di un processo di riforma dei reati sessuali che ha interessato, negli ultimi anni, molti paesi europei. Minimo comune denominatore di queste riforme è la scelta di ancorare la fattispecie alla mancanza di consenso, anziché alle modalità costrittive o induttive dell’azione, così come richiesto dall’art. 36 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Fondamentale importanza riveste il messaggio culturale lanciato da tali riforme: un atto sessuale compiuto su persona non consenziente è una violenza sessuale, a prescindere dal ricorso alla violenza, alla minaccia, o all’induzione per la sua realizzazione.
Analogamente alla maggior parte degli ordinamenti europei, nell’ordinamento spagnolo la violenza sessuale era disciplinata all’interno di due fattispecie, distinte sulla base delle modalità di realizzazione del fatto: in presenza di violenza o minaccia trovava applicazione la più severa agresión sexual (art. 178 c.p.); viceversa, la fattispecie di abuso sexual (art. 181 c.p., ora eliminata), puniva meno severamente gli atti sessuali commessi su persona non consenziente perché priva di sensi, oppure abusando dello stato di intossicazione da alcol o droghe della persona offesa o di una posizione di superiorità manifesta.
Similmente a quanto accaduto in Germania, la spinta riformatrice in Spagna è nata da un fatto di cronaca che ha suscitato notevole clamore mediatico: si tratta del caso “La Manada”, che ha visto coinvolti cinque uomini accusati di aver abusato in gruppo di una ragazza di diciotto anni nell’androne di un palazzo. L’indignazione suscitata dall’esito del procedimento penale di primo grado[1], che non ha riconosciuto la violenza di quei rapporti sessuali e quindi l’applicazione della fattispecie più grave, ha richiamato l’attenzione del legislatore sulla necessità di modificare la disciplina della violenza sessuale.
Con la Ley organica 10/2022 le due previgenti fattispecie sono confluite in un unico reato di violenza sessuale (art. 178 c.p. nell’attuale formulazione), che incrimina la realizzazione di «qualunque atto che violi la libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso». Tale consenso dovrà essere liberamente espresso attraverso atti che, date le circostanze del caso, manifestino chiaramente la volontà della persona.
L’impiego di violenza, minaccia o abuso di una situazione di superiorità o vulnerabilità della vittima, prima necessario per l’integrazione della fattispecie di agresión sexual, è ora un elemento che rende certa la presenza di costrizione e, per altro verso, superfluo l’accertamento dell’assenza di consenso della persona offesa. Parimenti, lo stesso comma secondo dell’art. 178 c.p. stabilisce che saranno sempre qualificati come violenza sessuale gli “atti dal contenuto sessuale” realizzati su persone prive di sensi, abusando di uno stato di inferiorità psichica o comunque compiuti quando la volontà della vittima è annullata per qualsiasi motivo.
La riforma ha inciso anche sul trattamento sanzionatorio previsto per la nuova fattispecie: una pena inferiore a quella in precedenza prevista per la agresión sexual (da 1 a 5 anni di detenzione) è oggi comminata dall’art. 178 c.p. per l’ipotesi base (da 1 e 4 anni di detenzione), riservandosi come in passato un più severo trattamento sanzionatorio nel caso di atti sessuali penetrativi, per i quali è stabilita la pena della reclusione da 4 a 12 anni (art. 179 c.p.).
Al comma terzo dell’art. 178 c.p. è stata poi introdotta una circostanza attenuante che consente al giudice di ridurre la pena fino alla metà, ovvero di applicare una pena pecuniaria in considerazione della “minore entità del fatto e delle condizioni personali dell’autore”, sempre che non ricorra una delle aggravanti di cui all’art. 180 c.p.[2].
La Ley organica 10/2022 interviene altresì su altre fattispecie che incidono sulla libertà sessuale, come le molestie (anche realizzate in ambito digitale), i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale. Si è ritenuto infatti indispensabile adottare un approccio integrato e multidisciplinare per contrastare la violenza di genere, riconoscendo importanza, oltre alla repressione, anche alla prevenzione, alla formazione, alla ricerca e al supporto economico alle vittime, attraverso un apposito fondo. Significative, tra le altre, sono le disposizioni che prevedono l’erogazione di un aiuto economico per le vittime di violenza sessuale che non raggiungano una soglia minima di reddito, nonché il loro accesso prioritario al patrimonio abitativo pubblico. Ancora, per quanto riguarda la prevenzione e la formazione, si introducono specifici obblighi formativi per magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine e si prevede la promozione da parte della pubblica amministrazione di campagne di sensibilizzazione sia in ambito pubblico che privato.
[1] Per un’approfondita analisi del caso si veda: M. Acale Sánchez, Ser o no ser (de La Manada): esta es la cuestión, in Criminal Justice Network, 2018 e Cuidado, Manada, la justicia anda suelta, in Criminal Justice Network, 2019.
[2] L’art. 180 c.p. prevede un eterogeneo elenco di circostanze aggravanti, relative alle modalità di realizzazione del fatto, alle condizioni di vulnerabilità della persona offesa e al rapporto tra l’autore e la vittima.