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05 Aprile 2022


Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2022 – La vittimizzazione secondaria


Coordinamento scientifico: Claudia Pecorella, Elena Biaggioni, Luisa Bontempi, Elisabetta Canevini, Noemi Cardinale, Paola Di Nicola Travaglini, Massimiliano Dova, Francesca Garisto, Fabio Roia

 

Questo numero dell’Osservatorio sarà dedicato al tema della vittimizzazione secondaria delle donne che hanno subito violenza, oggetto di una recente sentenza di condanna del nostro Paese da parte della Corte EDU (J.L. c. Italia, 27 maggio 2021) per il “linguaggio colpevolizzante e moralizzante” utilizzato in una sentenza di assoluzione per il reato di violenza sessuale di gruppo.

Di seguito alcuni commenti alla sentenza:

Vittimizzazione secondaria. La pronuncia della CEDU;

La vittimizzazione secondaria all’esame della Corte europea dei Diritti dell’Uomo;

Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio;

Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’art. 8;

J.L. v. Italy: a survivor of trivictimisation - naming a court’s failure to fully (recognize and) acknowledge judicial gender-based revictimisation;

J.L. v. Italy: the ECtHR is finally recognising victim blaming in cases of sexual violence.

 

Ulteriori stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne sono stati individuati in provvedimenti giudiziari in materia penale:

– in tema di ‘femminicidio’, Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare;

– in tema di violenza domestica, Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico.

 

Anche sul fronte civilistico, in sede di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica, si ritrovano frequentemente prassi vittimizzanti:

da parte dei consulenti d’ufficio chiamati a giudicare la capacità genitoriale della madre, La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un’indagine empirica;

da parte del giudice: a) che affida il minore al padre, pur violento, Affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica e rischio di vittimizzazione secondaria e Maltrattamenti in famiglia e sospensione della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni, nei confronti della madre, vittima del reato. A proposito della c.d. vittimizzazione secondaria; b) che lo dichiara adottabile, con argomentazioni ritenute dalla stessa Cassazione, a Sezioni Unite, vittimizzanti (cfr. Cass. civ., S.U., 17 novembre 2021, n. 35110).

Proprio rispetto a questo ultimo profilo, l’Italia è stata recentemente condannata da parte della Corte EDU (D.M. e N. c. Italia, 20 gennaio 2022) per aver dichiarato adottabile una minore senza aver attentamente valutato la capacità genitoriale della madre, vittima di violenza domestica, e per non averle offerto adeguato sostegno: Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna dell’Italia da parte della Corte EDU.

Tutte queste prassi, che disincentivano le donne vittime di violenza dal rivolgersi alle Autorità, sono state censurate anche dal Grevio (gruppo di esperte ed esperti del Consiglio d’Europa) nell’ultimo Rapporto sullo stato di applicazione in Italia della c.d. Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati a prevenire la vittimizzazione secondaria (art. 18), anche attraverso una adeguata formazione degli Operatori (art. 15).

Per approfondire la tematica:

Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza;

sentenza della Corte EDU del 28 maggio 2015 (Y. c. Slovenia) che, per la prima volta, ha riconosciuto una forma di vittimizzazione secondaria nelle modalità con cui è stato condotto un procedimento penale per violenza.