Scheda  
07 Aprile 2026


Danneggiamento del braccialetto elettronico. Per la Cassazione si procede d'ufficio in quanto è cosa "destinata a pubblico servizio" e non "esposta alla pubblica fede"


Lavinia Pedol

Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 (dep. 13 febbraio 2026), n. 5986, Pres. De Amicis, Rel. Amoroso


1. La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza che può leggersi in allegato, è intervenuta su un tema di rilievo per la prassi, concernente, da un lato, l’inquadramento giuridico del danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico applicato ai soggetti sottoposti a misura cautelare e, dall’altro, la configurabilità del delitto di minaccia a pubblico ufficiale nel caso in cui le intimidazioni siano funzionalmente orientate a ottenere la rimozione del c.d. braccialetto elettronico.
In particolare, la Cassazione chiarisce che il dispositivo di controllo non può essere ricondotto alla categoria delle “cose esposte alla pubblica fede”, affermando invece che esso rientri tra le “cose destinate a pubblico servizio”, con ricadute di rilievo sul regime di procedibilità.

 

2. Il caso in esame trae origine dalla sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato in relazione a una duplice imputazione: da un lato, per il delitto di danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico applicatogli a seguito di una misura cautelare personale, qualificato ai sensi dell’art. 635, co. 2, n. 1 c.p., in relazione all'ivi richiamato art. 625, n. 7, c.p.; dall’altro, per il delitto di cui all’art. 336 c.p., per avere rivolto ai pubblici ufficiali incaricati della vigilanza una minaccia consistita nel prospettare la distruzione del braccialetto ove non ne fosse stata disposta la rimozione.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’ipotesi  dell’esposizione alla pubblica fede (e quindi il configurato delitto di danneggiamento) non ricorresse nell'ipotesi di un dispositivo elettronico di controllo a distanza affidato alla custodia del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Con il secondo motivo, la difesa ha cercato di escludere la sussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 336 c.p., ritenendo mancante la finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto d’ufficio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi.

 

3. Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha chiarito che, quale oggetto materiale di un danneggiamento penalmente rilevante, il braccialetto elettronico è riconducibile  all’art. 625, n. 7, c.p., richiamato dall'art. 635, co. 2, n. 1 c.p., non in quanto “cosa esposta alla pubblica fede”, bensì come “cosa destinata a pubblico servizio”.

Nel caso di specie, secondo la S:C., non è stata contastata la riconducibilità dello strumento di controllo alla categoria delle cose esposte alla pubblica fede, atteso che il capo d’imputazione non reca alcun riferimento a tale qualificazione, limitandosi a richiamare, in termini generici, le ipotesi di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. e, segnatamente, la sottocategoria delle cose destinate a pubblico servizio. La Corte ha infatti evidenziato come l’art. 625, n. 7, c.p., richiamato dall’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., non si esaurisca nella previsione delle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede, ma comprenda altresì le cose destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, alla difesa o alla reverenza, delineando un novero di ipotesi tra loro autonome e alternative.

Ne consegue che il fatto integra l’ipotesi di danneggiamento avente ad oggetto una cosa destinata alla pubblica utilità. La Suprema Corte ha rilevato come la Corte d’Appello abbia correttamente affermato tanto la rilevanza penale del fatto quanto la procedibilità d’ufficio del reato, sul presupposto, appunto, della riconducibilità dell'oggetto materiale della condotta alla categoria delle cose destinate a pubblico servizio. In materia di danneggiamento, infatti, la procedibilità è d’ufficio quando il fatto abbia ad oggetto cose destinate a pubblico servizio, mentre, con riferimento alle cose esposte alla pubblica fede, il legislatore[1] - per equiparare la disciplina a quella del furto aggravato dalla stessa circostanza[2] – ha di recente previsto la procedibilità a querela, segnando così una chiara differenziazione del regime processuale[3].

La qualificazione di un bene come destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità va desunta dalla sua funzione oggettiva e dalla finalità in concreto perseguita, prescindendo dalla natura – pubblica o privata – del soggetto titolare[4]. Ciò che rileva è, infatti, la sussistenza di una destinazione effettiva, attuale e non meramente potenziale all’espletamento di un’attività di rilievo pubblicistico[5]. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità[6] è costante nell’affermare che, ai fini della configurabilità delle ipotesi di cui all’art. 635, comma 2, c.p., assume decisivo rilievo la destinazione del bene all’esercizio di un pubblico servizio, dovendosi avere riguardo alla natura pubblicistica dell’attività a cui esso è funzionalmente asservito. Ne consegue l’irrilevanza della proprietà in capo a un soggetto privato, così come del fatto che l’attività è svolta in regime di appalto o di concessione, ove permanga la finalizzazione del bene a un servizio di interesse generale[7].

Il braccialetto elettronico, quindi, costituisce senza dubbio uno strumento di pubblico servizio, essendo finalizzato al controllo del soggetto sottoposto a misura cautelare e al corretto svolgimento dell’attività giudiziaria nell’interesse della collettività.

Sul punto, la Corte di Cassazione[8] si era già pronunciata, precisando che il danneggiamento del braccialetto elettronico non riguardi una cosa esposta alla pubblica fede. La Corte aveva osservato – anche nel precedente caso – che il braccialetto, per la sua intrinseca funzione di strumento di controllo a distanza, rimane sempre sotto la vigilanza della società incaricata di rilevare eventuali allontanamenti e poiché il bene non esce mai dalla sfera di controllo del titolare, non può considerarsi esposto alla pubblica fede, la quale mira, per definizione, a garantire una tutela rafforzata dei beni affidati alla collettività.

Ne consegue che la destinazione pubblicistica del braccialetto elettronico rende il reato procedibilie d’ufficio.

 

4. Parimenti, il motivo relativo al delitto di minaccia a pubblico ufficiale è stato ritenuto infondato. La Corte di Cassazione ha osservato che le minacce rivolte agli agenti per ottenere la mancata applicazione o la rimozione del braccialetto elettronico integrino il dolo specifico richiesto dalla fattispecie dell’art. 336 c.p.

In ordine all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente convergono nel qualificare il dolo della minaccia a pubblico ufficiale di cui all’art. 336 c.p. come dolo specifico[9], consistente nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo al fine di conseguire le finalità tipizzate dalla norma – vale a dire costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio – con la consapevolezza della qualifica e delle funzioni da questi esercitate[10].

Ne consegue che il reato non è configurabile qualora la condotta si esaurisca in espressioni meramente ingiuriose o in atteggiamenti solo genericamente minacciosi, difettando in tal caso lo scopo richiesto dalla fattispecie incriminatrice[11].

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato, ravvisando nella condotta dell’imputato la finalità specifica di costringere il pubblico ufficiale a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio ovvero ad omettere atti dovuti.

Le espressioni proferite, infatti, non si esaurivano nella mera prospettazione del danneggiamento del dispositivo elettronico – ad esempio mediante la minaccia di gettarlo nel fuoco o nell’acqua – ma risultavano altresì idonee a incutere timore per l’incolumità personale degli agenti, attraverso formule intimidatorie esplicite, quali l’affermazione che, qualora si fosse recato in commissariato, “qualcuno di voi resta orizzontale”.

La portata oggettivamente intimidatoria delle frasi utilizzate, unitamente al contesto in cui esse sono state pronunciate, ha dunque consentito di ravvisare quella ulteriore finalità richiesta dall’art. 336 c.p., integrando il dolo specifico proprio della fattispecie. La minaccia, pertanto, non si atteggiava quale mera esternazione genericamente ostile, bensì si configurava come mezzo strumentale volto a coartare l’azione degli agenti, al fine di indurli all’adozione di un comportamento contrario ai doveri d’ufficio.

 

 

 

[1] Art. 1, co. 1, lett. b) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

[2] Art. 624, 625 c.p.

[3] S. Lalomia, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, VI ed., 2025, pp. 850-851.

[4] S. Lalomia, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, VI ed., 2025, pp. 673-674.

[5] Ibidem.

[6] Cass. pen. Sez. II, n., 29538 del 15/06/2023. Si veda anche Cass. pen. Sez. II, n. 29171 del 08/09/2022.

[7] Ibidem.

[8] Cass. pen. Sez., VI, 07/06/22, (ud. 07/06/22 - dep. 22/06/22), n. 24040.

[9] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale parte speciale, Vol. I, 6ª ed., Zanichelli, 2025, p. 299.

[10] C. Cataneo, R. Pasella, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, VI ed., 2025, p. 496; R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 3ª ed., Giappichelli, 2024, pp. 620-621.

[11] Ibidem.