Scheda  
10 Settembre 2026


Confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo (art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.): spetta al P.M. decidere se aggredire i beni o intimare il pagamento al condannato


Giacomo Pestelli

Cass., Sez. 3, ord. 10 febbraio 2026 (dep. 30 aprile 2026), n. 15899, Pres. Andreazza, Est. Noviello


1. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sui poteri del P.M. in sede di esecuzione in ordine alla confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo, secondo quando previsto dal nuovo art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. inserito dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), stabilendo – in sintesi – che spetta al P.M., quale organo dell’esecuzione, decidere se aggredire subito i beni del condannato dando esecuzione alla confisca o se intimare allo stesso il pagamento della somma oggetto di confisca.

In altre parole, secondo la S.C., è rimessa alla valutazione discrezionale del P.M. se procedere con le forme “classiche” dell’apprensione diretta e coattiva dei beni del condannato oppure se optare per l’approccio “innovativo” dello spontaneo adempimento da parte di questi, previsto dalla riforma.

 

2. La questione di non poco conto scaturisce, in particolare, proprio dalla necessità di interpretare e stabilire il significato da attribuire al comma 1-bis dell’art. 86 disp. att. c.p.p., con il quale il legislatore della riforma ha inteso disciplinare ex novo il caso, assai frequente nella pratica, dell’esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da previo sequestro preventivo ovvero in relazione a beni che non siano stati specificamente individuati dal giudice, stabilendo un parallelismo tra l’esecuzione delle pene pecuniarie e l’esecuzione della confisca per equivalente[1].

In tali casi, stabilisce infatti la norma, l’esecuzione della confisca «si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente»[2].

La disposizione rinvia chiaramente alla norma che disciplina l’esecuzione delle pene pecuniarie, ossia il nuovo art. 660 c.p.p., anch’esso modificato dalla riforma Cartabia, il quale fa premio sullo spontaneo adempimento da parte del condannato e prevede in particolare che il P.M. debba emettere un ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento della pena pecuniaria, che può avenire anche ratealmente; in caso di insolvenza, si dovrà procedere alla conversione della pena pecuniaria in una sanzione sostitutiva[3], previa pronuncia del magistrato di sorveglianza.

Nell’intendimento del legislatore della riforma, vi sarebbe quindi una assimilazione concettuale tra esecuzione delle pene pecuniarie ed esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo, tanto che quest’ultima dovrebbe avvenire secondo le stesse modalità relative alla prima, intimando cioè al condannato il pagamento di quanto dovuto a titolo di confisca[4].

Vi è però una clausola di riserva, contenuta nella seconda parte della norma in esame, che fa salva la possibilità per il P.M. di dare esecuzione al provvedimento di confisca su beni determinati.

I rapporti tra le due preposizioni contenute nell’art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. – se si tratti di successione “scalare” o di “alternatività” tra di loro – e il significato da attribuirsi all’avverbio di tempo utilizzato dal legislatore («successivamente») – se esso cioè sia inerente all’esecuzione o al provvedimento di confisca[5] – non sono tuttavia chiari ed è proprio sulla loro interpretazione che si è appuntata la pronuncia della S.C. che si annota.

 

3. Il casus belli che ha dato origine al ricorso per cassazione[6] è rappresentato da un provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal G.I.P. a fronte della richiesta del P.M. di procedere allo “svincolo e monetizzazione” di alcuni titoli azionari precedentemente individuati dal P.M. con un decreto di esecuzione della confisca.

Secondo il G.I.P. – a quanto è dato comprendere dalla stringata motivazione sul punto dell’ordinanza annotata – non sarebbe spettato a quell’autorità giudiziaria provvedere in merito, giacché il P.M. avrebbe dovuto seguire le cadenze impresse dall’art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., ossia avrebbe dovuto previamente intimare al condannato il pagamento di quanto dovuto.

Dal canto suo, il P.M. ricorrente eccepiva, tra i propri motivi di ricorso, che la disposizione citata delineerebbe due modalità alternative di esecuzione della confisca per equivalente nel caso in cui non vi siano beni già sottoposti a sequestro preventivo prima della pronuncia della sentenza di condanna, rimettendo la scelta alla valutazione discrezionale dello stesso P.M. in sede esecutiva, ossia se procedere nelle forme dell’art. 660 c.p.p. ed effettuare quindi la previa intimazione di pagamento al condannato oppure se dare esecuzione alla confisca su beni specificamente individuati.

L’avverbio “successivamente”, utilizzato nella parte finale del comma 1-bis dell’art. 86 disp. att. c.p.p. – secondo il ricorrente – non potrebbe avere il significato di sancire la posteriorità dell’azione del P.M. rispetto al mancato pagamento in forza dell’ordine emesso ai sensi dell’art. 660 c.p.p., giacché si tratterebbe, al contrario, di due modalità esecutive parallele, la cui attivazione sarebbe rimessa alla discrezionalità del P.M., quale organo dell’esecuzione.

 

4. E questa è stata la soluzione fatta propria dalla S.C., che nell’accogliere il ricorso e nell’annullare con rinvio l’ordinanza del G.I.P., ha sottolineato invero come non si tratti «di una procedura delineata secondo predeterminate azioni concepite in rapporto di priorità l’una rispetto all’altra, bensì di un iter processuale per il quale, diversamente da quanto sostenuto in sostanza nella ordinanza impugnata, la connotazione “successiva” della iniziativa del P.M. volta ad apprendere i beni da confiscare – alla luce della ratio e lettera della disposizione – fa riferimento al primigenio e comune dato (rispetto anche alla alternativa dell’ordine ex art. 660 c.p.p.) della previa disposta confisca priva di concretezza o di specificità sui beni da apprendere (id est assenza del sequestro per equivalente o confisca senza specifica indicazione del beni), e non già alla circostanza, del tutto autonoma e distinta, e anche essa successiva al predetto unico presupposto, di una previa esecuzione della confisca stessa “ con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie”»[7].

In altre parole, non vi è alcun rapporto di “priorità” di un’azione esecutiva rispetto all’altra, bensì le due modalità si pongono in rapporto di alternatività tra di loro.

Ciò in quanto l’avverbio “successivamente” utilizzato dal legislatore fa riferimento non già alla circostanza della previa esecuzione della confisca con le modalità di cui all’art. 660 c.p.p., ossia mediante intimazione del condannato a pagare, ma al mero dato storico – che costituisce unico e comune presupposto per entrambe le modalità esecutive – della pronuncia di una confisca in assenza di un previo sequestro preventivo o senza indicazione specifica dei beni da apprendere.

Così letta la disposizione – conclude il giudice di legittimità – «si lascia al p.m., come sostenuto in ricorso, la facoltà di scegliere tra l’alternativa di agire “con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie” e quindi (…) con il previo ordine di pagamento ex art. 660 c.p.p.» oppure con «l’esecuzione immediata della confisca su beni individuati successivamente»[8].

Del resto, osserva la Cassazione, «il presupposto storico della assenza di previo titolo ablativo specifico appare comune ad entrambi gli iter processuali delineati» e la possibilità per il P.M. di dare esecuzione al provvedimento di confisca su beni individuati “successivamente” «si riconduce direttamente e immediatamente, senza previe interposizioni processuali, tantomeno integrate dall’ordine ex art. 660 c.p.p., al presupposto storico prima citato dell’assenza di sequestro o di confisca specificata»[9].

Un’impostazione, questa, che – annota ancora la S.C. – «appare in linea con principi di ragionevolezza ed efficacia» (scil. dell’azione ablativa), i quali, «ove sia possibile una diretta apprensione di beni individuati, impongono di lasciare la predetta alternativa operativa nell’ambito della discrezionalità tipica del pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione», fermi restando, naturalmente, gli ordinari principi e modalità di tutela degli interessati[10].

 

5. Nel caso di specie vi era, inoltre, anche una concorrente questione di diritto intertemporale relativa alla normativa applicabile ratione temporis che ha contribuito a determinare l’accoglimento del ricorso.

Come si desume dalla motivazione dell’ordinanza, infatti, i reati per cui si procedeva erano stati tutti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

Secondo il ricorrente, l’applicazione del novellato art. 660 c.p.p. anche alla confisca per equivalente, con l’obbligo della previa ingiunzione di pagamento al condannato, avrebbe dovuto riguardare solo i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia, essendo previsto che in caso di mancato pagamento del quantum stabilito in sentenza in punto di confisca si dia luogo alla conversione della stessa in una sanzione sostitutiva, con una previsione pertanto limitativa della libertà personale non prevista nella precedente disciplina e, dunque, più sfavorevole per il condannato.

Al contrario, secondo la S.C., il novellato art. 86, comma 1-bis, disp att. c.p.p., alla stregua dell’omologa previsione contenuta nella legge delega, è in realtà una disposizione di portata processuale e, come tale, deve ritenersi regolata dal principio del tempus regit actum[11].

Nel proprio precedente relativo alla legge delega, la S.C. aveva invero già osservato come le disposizioni di che trattasi «attengono alle modalità di esecuzione di una confisca già disposta e disciplinano esclusivamente le forme attraverso cui deve svolgersi il procedimento di attuazione dell’ordine giudiziale»: quella di cui si discorre, pertanto, «è norma processuale che incide esclusivamente sulle modalità di esecuzione del provvedimento ablatorio, ma non anche, almeno “direttamente”, come richiede Corte cost., n. 32 del 2020, sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato»[12].

La disposizione in questione, pertanto, è estranea alla sfera di operatività del divieto di irretroattività di cui all’art. 25, comma 2, Cost., nonché, a fortiori, del principio di retroattività favorevole al reo desunto dalla medesima previsione costituzionale.

Secondo l’ordinanza in commento è, invece, alla previsione contenuta nell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 – per cui ai reati commessi prima della data di entrata in vigore di detto decreto «continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste (…) dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del [medesimo] decreto» – che occorre rifarsi al fine di individuare le modalità previste “per l’esecuzione delle pene pecuniarie”, cui fa espressamente riferimento il nuovo art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. [13].

Di conseguenza, poiché – come detto – i reati per cui si procedeva erano stati tutti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, occorreva avere riguardo all’art. 660 c.p.p. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla riforma, che non prevedeva alcun meccanismo di previo “avviso”, con conseguente non necessità di alcuna ingiunzione al pagamento rivolta dal P.M. al condannato, come invece ritenuto dal giudice nel provvedimento impugnato[14].

 

6. Si tratta di una soluzione assolutamente condivisibile, nella misura in cui restituisce effettività agli strumenti ablativi previsti in sede esecutiva e scongiura il rischio di letture che avrebbero determinato l’infruttuosità dell’azione di contrasto alla criminalità c.d. lucrogenetica.

Imporre infatti che, nel caso in cui sia disposta una confisca per equivalente di beni non preceduta da sequestro preventivo o comunque non individuati, l’esecuzione si debba svolgere sempre e necessariamente con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ossia – segnatamente – attraverso la previa intimazione al pagamento del condannato, sostanzialmente mettendolo sul “chi va là” in merito all’intenzione del P.M. di procedere alla confisca dei suoi beni, significherebbe di fatto svuotare di efficacia tale strumento (e le sue residue chances di successo)[15].

È evidente infatti che, se prima di procedere alla confisca di un bene, il P.M. dovesse sempre intimare preventivamente al condannato di pagare e, solo in caso negativo, decorsi infruttuosamente i termini dilatori previsti dalla norma, potesse procedere in tal senso, anche il più sprovveduto dei criminali potrebbe eludere con estrema facilità l’azione esecutiva e disfarsi rapidamente dei propri beni, occultandoli ovvero intestandoli a prestanome, avendo tutto il tempo e il modo di farlo comodamente.

Questo è infatti uno dei più evidenti vizi di fondo della concezione fatta propria dalla riforma Cartabia, consistente nell’assimilazione concettuale tra due istituti – la confisca e la pena pecuniaria – in realtà profondamente diversi tra loro e che si basa sul principio di affidamento dello Stato sullo spontaneo adempimento da parte del condannato e sulla sua coercibilità mediante la mera minaccia di una conversione della confisca in una sanzione sostitutiva in caso di inadempimento[16].

Come è stato giustamente scritto, la ratio della confisca per equivalente è quella di «riequilibrare gli effetti del delitto recuperando quanto illecitamente sottratto» e perciò essa «impone un procedimento che consenta di raggiungere questa finalità, evitando le frequenti operazioni elusive dirette a conservare il vantaggio illecitamente conseguito»[17].

Se, infatti, il meccanismo indicato nel nuovo art. 660 c.p.p. è un segno di grande civiltà giuridica verso i condannati a pena pecuniaria (nella misura in cui permette loro di porsi nelle condizioni di adempiere spontaneamente al comando sanzionatorio e di venire incontro anche alle loro difficoltà economiche, con recupero di un certo tasso di effettività del sistema dell’esecuzione penale e della funzione rieducativa e risocializzante della pena), non può certo dirsi che analoga esigenza assista il campo della confisca, laddove lo scopo dell’esecuzione è quello di privare definitivamente il condannato del profitto illecito dei propri affari criminosi ovvero di beni di valore ad esso corrispondente.

Se è pur vero, infatti, che entrambi gli istituti sono accomunati dalla loro natura afflittiva[18], gli stessi – sul piano sostanziale – rispondono a funzioni e requisiti totalmente diversi: mentre la pena pecuniaria ha infatti un contenuto esclusivamente sanzionatorio (oltreché rieducativo e risocializzante), la confisca per equivalente partecipa viceversa di un contenuto soprattutto ripristinatorio dell’ordine leso, andando a sottrarre al condannato il provento delle sue attività criminose ed il conseguente lucro originatosi[19].

Come sottolineato autorevolmente dalla Corte costituzionale, la confisca per equivalente mira invero «a ripristinare la situazione patrimoniale del reo antecedente alla commissione del reato» e «svolge la funzione di sottrarre al reo l’arricchimento senza causa determinato dalla commissione del reato, lanciando a tutti i consociati il messaggio che il “crimine non paga”»[20].

Allo stesso modo, anche le Sezioni Unite hanno puntualizzato, da ultimo, come «la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato»[21].

La ratio dell’istituto della confisca per equivalente è, infatti, «quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento»[22], trattandosi di una «forma di prelievo pubblico a compensazione di illeciti prelievi»[23].

E simili considerazioni valgono tanto più oggi, dopo che, secondo il noto revirement delle Sezioni Unite “Massini”, la confisca di somme di denaro, in mancanza del nesso di pertinenzialità con il reato, deve ritenersi avere natura per equivalente, salvo che vi sia prova della derivazione causale del bene rispetto al reato[24].

L’irrazionalità di una lettura diversa da quella fatta propria dalla S.C. si manifesta, del resto, anche da un altro punto di vista: quale dovrebbe essere la ragione giustificativa per differenziare l’esecuzione della confisca per equivalente a seconda che essa sia o meno preceduta dal sequestro preventivo dei beni? Perché nel caso in cui i beni fossero già stati individuati e “congelati” col sequestro preventivo e potessero quindi essere facilmente aggrediti in sede esecutiva, si potrebbe procedere alla loro confisca tout court, mentre nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, si dovrebbe procedere con la previa intimazione al pagamento?

Insomma, in conclusione, la soluzione adottata dall’ordinanza in commento merita certamente di essere condivisa e di trovare conferma nella giurisprudenza successiva, nella misura in cui assicura piena efficacia all’azione ablativa del P.M. contro i proventi illeciti.

 

 

 

[1] Sul tema sia consentito rinviare, anche per gli stessi profili critici che hanno costituto oggetto della pronuncia in rassegna, a G. Pestelli, Brevi note critiche sull’esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo nel nuovo decreto delegato di riforma del processo penale, in questa Rivista, 21 ottobre 2022.

[2] In ciò dando esecuzione ad un preciso criterio direttivo contenuto nella legge delega di riforma [art. 1, comma 14, lett. a), l. n. 134/2021].

[3] Semilibertà, detenzione domiciliare o lavori di pubblica utilità sostitutivi.

[4] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, 178.

[5] Vale la pena rilevare peraltro che, rispetto all’originario schema di decreto legislativo, il testo di legge definitivo ha eliminato il riferimento espresso, contenuto nell’ultima parte della norma, ai beni individuati successivamente «al provvedimento di confisca».

[6] Proposto per “abnormità” dal ricorrente, riqualificato poi quale ordinario ricorso avverso ordinanza ricorribile per cassazione ex artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p. dalla Corte di Cassazione.

[7] Così punto 2.4 della motivazione.

[8] Ibidem.

[9] Cfr. sempre ibidem.

[10] Ibidem. Il riferimento è, ellitticamente, ma chiaramente, alla notoria facoltà di ricorrere al giudice dell’esecuzione per chi si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare: cfr. Cass., Sez. 5, 02.12.2014, n. 9738, in CED, rv. 262893.

[11] V. punto 2.2 della motivazione. In precedenza, con riguardo all’analoga previsione contenuta nella legge delega di riforma, v. Cass., Sez. 3, 28.10.2022, n. 45120, in CED, rv. 283773 – 01.

[12] Cass., Sez. 3, 28.10.2022, n. 45120, cit., punti 4.2 e 4.3 della motivazione. Il riferimento è appunto a Corte cost., sent. n. 32/2020, che – come noto – ha chiarito che il divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica relativa all’esecuzione della pena deve «soffrire un’eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato».

[13] V. punto 2.3 della motivazione.

[14] Cfr. ibidem.

[15] La mancanza di un provvedimento di sequestro preventivo che venga adottato per “anticipare” gli effetti del provvedimento ablatorio definitivo e per impedire la dispersione dei beni suscettibili di successiva confisca all’esito della definizione del procedimento penale implica, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, la pressoché certa infruttuosità dell’azione ablativa in sede esecutiva.

[16] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, 178. In precedenza v., in senso analogo, la Relazione finale della Commissione Lattanzi, 42.

[18] Sulla «connotazione prevalentemente afflittiva» e la natura «eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente v. Corte cost., ord. n. 97/2009 e n. 301/2009.

[19] Sul punto v. da ultimo Corte cost., sent. n. 108/2026. E, con riferimento alla confisca per equivalente nel reato di corruzione, v. Cass., Sez. 6, 13.02.2014, n. 14017, in CED, in motivazione, che la definisce una «sanzione ripristinatoria dell’indebito arricchimento».

In dottrina, su tutti, V. Mongillo, Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall’incerto statuto alla violazione dei principi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, 2, 724 s., il quale riconosce «la fisionomia preminentemente ripristinatoria o riequilibratrice, più che punitiva, della confisca – anche per equivalente – del profitto, in quanto destinata alla mera rimozione del guadagno indebitamente locupletato (…). Ciò a prescindere dalla natura giuridica di “sanzione”, pure ascrivibile alla misura in esame». In termini anche S. Seminara, sub art. 322 ter, in Commentario breve al Codice penale, a cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Padova, 2017, 1070.

[20] Così Corte cost., sent. n. 108/2026, che in motivazione ha altresì rilevato come tale funzione sia stata «recentemente riconosciuta anche dalla Corte EDU, la quale ha notato che la misura in questione – pur se imposta dal giudice penale con la sentenza di condanna – ha caratteri che la rendono assimilabile più alla restituzione dell’ingiustificato arricchimento previsto dal diritto civile che a una pena pecuniaria, non potendo tra l’altro eccedere la misura dell’incremento patrimoniale conseguito dal reo mediante la commissione del reato, ed essendo insensibile al grado della sua colpevolezza (Corte EDU, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74)».

[21] Cass., S.U., 26.09.2024, n. 13783, in CED, rv. 287756 – 03.

[22] Cass., S.U., 25.06.2009, n. 38691, in CED, in motivazione.

[23] Cass., S.U., 25.10.2005, n. 41936, in CED, in motivazione.

[24] Cfr. Cass., S.U., 26.09.2024, n. 13783, in CED, rv. 287756 – 02.