Cass., SS.UU., sent. 28 novembre 2019 (dep. 28 aprile 2020), n. 13178, Pres. Carcano, rel. De Amicis, ric. Guadagni
1. Con la pronuncia in epigrafe, le Sezioni Unite della Cassazione hanno finalmente preso posizione sul concetto di “atti di concorrenza” all’interno del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’art. 513-bis c.p., risolvendo un contrasto interpretativo che ha diviso la giurisprudenza di legittimità per lungo tempo.
L'intervento delle S.U. era stato sollecitato dalla terza Sezione della Corte, la cui ordinanza di rimessione ha già costituito oggetto di commento su questa Rivista[1]; quest’ultima, a fronte della difficoltà di ricomporre il contrasto giurisprudenziale in materia, aveva infatti adito le Sezioni Unite perché potessero chiarire se ai fini della configurabilità del delitto in questione fosse necessario il compimento di «condotte illecite tipicamente concorrenziali» o, al contrario, fosse sufficiente «il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell’agente».
Come si vedrà, le Sezioni Unite rifiutano entrambe le soluzioni interpretative prospettate dal giudice rimettente, scegliendo di aderire a una “terza via” che, comunque, può inquadrarsi nell’orientamento estensivo del concetto di atti di concorrenza penalmente rilevante.
2. Esprimendosi nel merito della questione formulata dalla terza Sezione della Corte, le Sezioni Unite si distanziano da essa nella misura in cui riscontrano, nella giurisprudenza di legittimità, l’esistenza non di due, ma di tre orientamenti contrastanti aventi a oggetto la nozione di atti di concorrenza nel delitto di cui all’art. 513-bis c.p.
Secondo un primo indirizzo restrittivo, segnalato anche dall’ordinanza di rimessione, la norma incriminatrice de qua troverebbe applicazione con riguardo alle sole condotte concorrenziali “tipiche” poste in essere mediante violenza o minaccia; rilevanti ai sensi della norma in esame, cioè, sarebbero solo quei comportamenti competitivi illeciti per il diritto civile, posti in essere nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, che siano in concreto suscettibili di estrinsecarsi in condotte violente o minacciose, quali, a titolo d’esempio, il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare[2]. Questo orientamento fa leva sulla formulazione letterale della norma, invocando il necessario rispetto del principio di tassatività, e pertanto considera non applicabile il delitto di cui all’art. 513-bis c.p. in quei casi in cui, in assenza di atti di concorrenza sleale tipici sotto il profilo civilistico, la violenza o la minaccia siano teleologicamente preordinate alla limitazione dell’altrui libera concorrenza (ipotesi in cui potrebbero eventualmente riscontrarsi altre fattispecie di reato, quale quella di cui all’art. 629 c.p.).
A questo primo indirizzo, già nella ricostruzione della terza Sezione della Cassazione, se ne contrapporrebbe un secondo, che al contrario adotta una concezione estensiva di “atti di concorrenza”, comprensiva di tutti quegli atti violenti o minacciosi che siano in concreto strumentali a impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, o, altrimenti detto, siano animati dallo scopo di inibire l’altrui concorrenza[3]. Quest’ultimo orientamento, che di fatto interpreta il delitto di cui all’art. 513-bis c.p. come reato a dolo specifico, mira ad assicurare ai beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice – identificati sia nel buon funzionamento del sistema economico generale, sia nella libertà dei singoli di autodeterminarsi nell’esercizio della propria libera attività imprenditoriale – la tutela più ampia possibile nei confronti di tutti gli atti concretamente impeditivi della concorrenza, benché “atipici”.
Nella giurisprudenza più recente, mettono però in luce le Sezioni Unite, si è fatto strada un terzo indirizzo interpretativo, che ha tentato di superare entrambi gli orientamenti tradizionali proponendo una concezione di “atti di concorrenza” non restrittiva, ma maggiormente coerente tanto con la ratio della norma incriminatrice, quanto con la normativa nazionale e internazionale in tema di tutela della concorrenza[4]. Le pronunce che aderiscono a siffatto orientamento muovono dalla considerazione che l’art. 2598 c.c. (rubricato “Atti di concorrenza sleale”) accanto alle ipotesi tipiche di cui ai nn. 1 e 2, contempla espressamente, al n. 3, una clausola di chiusura, secondo la quale commette concorrenza sleale chiunque si valga «direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda»; tale norma, che deve peraltro essere letta alla luce della normativa europea in materia di concorrenza, appare pertanto idonea ad attribuire rilievo già sul piano civilistico a tutte le condotte lesive del principio di libera concorrenza, compresi quei comportamenti che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, risultano "idonei a falsare il mercato" e a consentire l'acquisizione di illegittime posizioni di vantaggio in danno di altro imprenditore.
3. Le Sezioni Unite riconoscono che la ragione del richiamato contrasto giurisprudenziale va rintracciata nell’ambiguità insita nella formulazione dell’art. 513-bis c.p., specialmente se confrontata con le intenzioni del legislatore storico.
Come già la dottrina aveva repentinamente denunciato[5], infatti, con tale norma – introdotta dalla legge “Rognoni-La Torre” del 13 dicembre 1982, n. 646 – il legislatore si poneva l’espresso obiettivo di reprimere quelle condotte intimidatorie di cui le organizzazioni criminali di stampo mafioso si servivano per mantenere il controllo di larghe porzioni dell’economia legale, salvo non riflettere chiaramente queste intenzioni nel testo della nuova disposizione di legge: il delitto in questione, infatti, costruito proprio intorno al concetto di “atti di concorrenza”, non contiene alcun riferimento alla criminalità organizzata di tipo mafioso, rivelando una «palese divergenza tra la ratio della previsione normativa e l’ambito di incidenza della sua tipicità»[6].
All’interno della norma, inoltre, l’accostamento tra il concetto di “concorrenza” e quelli di violenza o minaccia appare intrinsecamente contraddittorio, essendo evidente come l’uso di simili condotte sia di per sé in grado di collocare l’atto al di fuori del contesto concorrenziale in senso tecnico[7].
4. Fatte queste premesse, le Sezioni Unite rifiutano i primi due opposti orientamenti interpretativi, ritenendoli entrambi non condivisibili: il primo perché, nel tentativo di conferire alla norma maggiore determinatezza, finisce per frustrarne eccessivamente le potenzialità applicative, in larga parte vanificandone la capacità di tutela; il secondo perché, valorizzando la sola prospettiva teleologica dell’azione e, dunque, il piano dell’elemento psicologico del reato, al contrario si allontana dal dettato legislativo e crea frizioni con il principio di tassatività.
Di maggiore interesse è, a loro giudizio, il terzo indirizzo, che ha la peculiarità di ricercare una lettura del concetto di “atti di concorrenza” coerente con la normativa nazionale e sovranazionale di riferimento, in un contesto che, oggi, è sicuramente più complesso rispetto a quello conosciuto dal legislatore del 1982.
Anche a seguito del cospicuo intervento del diritto dell’Unione Europea in questa materia[8], invero, la libertà di concorrenza si è progressivamente imposta come libertà costituzionalmente tutelata, espressione del più generale principio di libertà nell’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost., suscettibile di essere garantita non solo nei confronti dello Stato, ma erga omnes. In quest’ottica, la repressione degli atti di concorrenza sleale si pone come garanzia di tale precetto costituzionale, offrendo una specifica tutela nei confronti di comportamenti dell’imprenditore che non siano lesivi solo del funzionamento dell’economia generalmente considerata, ma anche e soprattutto dell’altrui libertà di iniziativa economica e dell’altrui diritto a inserirsi nel mercato in condizioni di libera concorrenza.
È lo stesso principio di libera concorrenza nel mercato interno ed europeo, cioè, a imporre all’ordinamento di approntare degli strumenti adeguati a impedire comportamenti che alterino il normale funzionamento del mercato, quali, tra gli altri, quelli previsti dal codice civile per reprimere gli atti di concorrenza sleale: atti che, come già si è osservato, costituiscono un tipo aperto, contrassegnato dai requisiti della contrarietà ai canoni della correttezza professionale e della idoneità a danneggiare l’altrui azienda, in cui la giurisprudenza civilistica ha fatto confluire una pluralità di condotte ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate nella prima parte dell’art. 2598 c.c. (dal boicottaggio economico, al c.d. dumping, allo storno dei dipendenti, alla concorrenza parassitaria, alla pubblicità menzognera, ecc.).
5. In assenza di una definizione penalistica di “atti di concorrenza”, è dunque alla luce di simile quadro che l’espressione deve trovare il proprio significato. Essa, osservano anzitutto le Sezioni Unite, contrassegna l’elemento oggettivo della fattispecie tipica, incentrandosi sulla qualità concorrenziale degli atti oggetto di incriminazione e non sulla loro direzione teleologica[9].
La struttura normativa, più in particolare, postula non solo la qualità di imprenditore in capo al soggetto attivo, ma altresì l’esistenza di un rapporto di competizione economica tra costui e il soggetto passivo: l’uno e l’altro, cioè, devono operare all’interno del mercato in maniera competitiva, offrendo beni o servizi destinati a soddisfare lo stesso bisogno o bisogni affini, in un’ottica concorrenziale. Le Sezioni Unite precisano, peraltro, che la qualifica dei soggetti attivo e passivo della fattispecie non deve essere intesa in senso formalistico: ciò che occorre accertare non è la sussistenza dei requisiti civilistici idonei ad attribuire la qualifica di imprenditore, ma il concreto svolgimento di un’attività commerciale, industriale o produttiva; analogamente, osserva la Corte, ai sensi della norma incriminatrice in questione possono acquisire rilevanza tanto gli atti commessi nei confronti di soggetto diverso dall’imprenditore concorrente, quanto gli atti commessi, dietro incarico dell’imprenditore, da altri soggetti.
Particolare rilievo assume poi il profilo del bene giuridico protetto, che, trattandosi di delitto plurioffensivo, concerne tanto il corretto funzionamento del sistema economico (la norma, si ricorda, è inserita nel titolo relativo ai delitti contro l’economia pubblica), quanto la libertà di autodeterminazione individuale nell’esercizio di un’attività economica: bene che è specificamente aggredito dalle condotte di violenza o di minaccia, capaci di condizionare la volontà del soggetto passivo e pertanto di limitarne la libertà.
Secondo le Sezioni Unite è proprio sull’utilizzo di tali mezzi che si concentra il disvalore della fattispecie incriminata, poiché è l’uso di violenza e minaccia che, inserendosi nell’esercizio di un’attività altrimenti legittima, giunge a distorcere la normale dinamica concorrenziale e a ledere l’interesse tutelato del singolo ad autodeterminarsi nello svolgimento della propria attività produttiva. La condotta concorrenziale, perciò, come segnalato dalla stessa rubrica del reato, si configura come illecita e non semplicemente sleale, meritando la più intensa tutela penale: tutela che appare specificamente rivolta verso «quei comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l'illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva»[10].
Tale prospettiva, osservano le Sezioni Unite, si distacca chiaramente dal descritto indirizzo teleologico, poiché l’idoneità della condotta violenta o minacciosa ad arrecare un pregiudizio all’impresa concorrente e a pregiudicarne la libera autodeterminazione economica non attiene allo scopo dell’agente, ma all’elemento materiale. Sotto altro profilo, precisa ancora la Corte, il peculiare contenuto del bene giuridico tutelato impedisce di ritenere la condotta assorbita nel più grave delitto di estorsione in base al principio di specialità: in presenza dei relativi elementi integrativi, dunque, il delitto di cui all’art. 513-bis c.p. e quello di cui all’art. 629 c.p. potranno concorrere.
È in questi termini, dunque, che va letto il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, in base al quale «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente».
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6. Pur rifiutando l’indirizzo teleologico, dunque, la soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite è quella estensiva, prestandosi il principio di diritto da esse coniato a includere nel campo della norma incriminatrice anche condotte violente o minacciose che non accedano ad atti di esercizio dell’attività economico-produttiva[11].
La conseguenza di questa lettura può apprezzarsi anzitutto con riferimento al caso di specie, concernente la vicenda di due soggetti condannati in primo e secondo grado per i delitti di cui agli artt. 523-bis e 582 c.p. per aver aggredito con calci, pugni e minacce un dipendente di un’impresa operante nel loro medesimo settore (fornitura di lavori di spurgo) al fine di indurre tale impresa a cessare il proprio esercizio sul territorio su cui essi rivendicavano l’esclusiva. In base ai principi sopra espressi, infatti, le doglianze dei ricorrenti – i quali, aderendo all’indirizzo restrittivo, avevano contestato l’erronea applicazione del delitto di cui all’art. 513-bis c.p. – sono state considerate infondate dalle Sezioni Unite, che hanno a tal fine attribuito rilievo determinante al fatto che le condotte degli imputati avessero una «valenza oggettivamente impeditiva dell'esercizio di un'attività imprenditoriale all'interno di uno spazio concorrenziale, le cui regole di corretta competizione non potevano essere alterate sino a pregiudicare, con le su indicate forme illecite di realizzazione della condotta, la libertà stessa di autodeterminazione di un'impresa parimenti operante nella medesima realtà territoriale»[12].
[1] Si rimanda a S. Bernardi, Alle Sezioni Unite il compito di fare chiarezza intorno al concetto di “atti di concorrenza” nel delitto di cui all’art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con violenza e minaccia), in questa Rivista, 26 novembre 2019.
[2] Così ad es. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 3 novembre 2005, n. 46756, Mannone; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 27 giugni 2007, Tarantino, n. 35611; più recentemente, Cass. pen., Sez. II, sentenza dell’8 novembre 2016, n. 53139, Cotardo; Cass. pen., Sez. II, sentenza dell’8 novembre 2016, n. 49365, Prezioso; Cass. pen., Sez. VI, sentenza del 22 settembre 2015, n. 44698, Cannizzaro; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 10 febbraio 2015, n. 9763, Amadorc; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 27 maggio 2014, n. 29009, Ciliberti.
[3] Così, tra le altre, Cass. pen., Sez. II, del 18 gennaio 2018, n. 9513, Ietto; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 16 dicembre 2010, dep 2011, n. 6462, Sfraga; Cass. pen., Sez. I, sentenza del 3 febbraio 2010, Bongiorno, n. 9750; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 22 ottobre 2008, n. 44169, Di Nuzzo.
[4] Cass. pen., Sez. II, sentenza del 13 aprile 2016, n. 18122, Gencarelli; Cass. pen., Sez. III, sentenza del 10 dicembre 2015, n. 3868, Inguì; Cass. pen., Sez. II, sentenza del 26 marzo 2015, n. 15781, Arrichiello.
[5] Cfr. in particolare G. Fiandaca, Commento all'art. 8 l. 13 settembre 1982, n. 646 (art. 513-bis c.p.), in Leg. pen., 1983, p. 278.
[6] Cfr. p. 11 della sentenza in commento.
[7] In questo senso già le osservazioni svolte da A. Alessandri, voce Concorrenza illecita con minacce e violenza, in Dig. disc. pen., II, 1988, p. 412.
[8] Il richiamo è all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che riconosce la libertà d’impresa; agli artt. 3§3 e 21§2, lett. e) TUE; agli artt. 3§1, lett. b), 32, lett. c), 34 ss., 101-109, 119§1 e 120 TFUE; al Protocollo n. 27 allegato ai Trattati in materia di mercato interno. Coerente con il diritto europeo è anche la normativa internazionale (che si applica in via residuale, rientrandosi in questa materia nella competenza esclusiva dell’Unione) e in particolare la legge 12 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e la legge 11 novembre 2011, n. 180, c.d. Statuto delle imprese.
[9] Cfr. p. 22 della sentenza in commento.
[10] Cfr. p. 27 della sentenza in commento.
[11] In S. Bernardi, Alle Sezioni Unite il compito di fare chiarezza intorno al concetto di “atti di concorrenza” nel delitto di cui all’art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con violenza e minaccia), cit., avevamo invece proposto alcuni argomenti a sostegno della tesi restrittiva.
[12] Cfr. p. 30 della sentenza in commento.