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  Scheda  
07 Ottobre 2021


Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca “allargata”: una decisione coerente… in un sistema incoerente

Cass., Sez. un., sent. 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021), n. 27421, Pres. Cassano, est. Boni, ric. Crostella e al.



1. La I Sezione della Cassazione aveva rimesso alla Sezioni unite una questione relativa all’individuazione dei limiti temporali cui soggiace la confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis c.p. quando è disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 183-quater disp. att. c.p.p.

Si chiedeva di stabilire se possano essere confiscati beni acquistati dal condannato fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna oppure se la misura debba essere limitata ai beni entrati nel patrimonio del reo fino al momento dell’emissione di quella sentenza[1].

Le Sezioni unite hanno ricomposto il contrasto giurisprudenziale sul punto, formulando il seguente principio di diritto: «Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. “reato-spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».

La sentenza delle Sezioni unite fa così chiarezza su una questione dal rilevante impatto pratico, in quanto coinvolgente l’individuazione dell’oggetto della confisca “allargata” e, quindi, la sua capacità di incidere in modo più o meno esteso sul patrimonio personale del condannato. La soluzione della questione, peraltro, ha implicato di affrontare il problema del riparto sistematico di competenze tra giudice della cognizione e dell’esecuzione, nonché quelli della natura giuridica di tale confisca, dei suoi presupposti applicativi e dei suoi limiti, primo fra tutti quello – di matrice giurisprudenziale – della “ragionevolezza temporale”, di cui la Corte ha precisato il contenuto garantistico.

Ripercorreremo di seguito gli snodi essenziali della pronuncia (§ 2-7) e svolgeremo infine alcune considerazioni a margine della sentenza (§ 8-13), cercando di mettere in luce come la decisione ci paia condivisibile e coerente con l’attuale assetto legislativo, ma come al contempo – in un’ottica de iure condendo – tale assetto meriti una rimeditazione volta ad assicurare alla confisca “allargata” (e a quella “di prevenzione”) un contesto processuale applicativo più consono alla natura, alla funzione e all’accertamento giudiziale propri di queste misure ablatorie.

 

2. Procediamo con ordine e ripercorriamo anzitutto i fatti. La pronuncia origina dal ricorso avverso una sentenza di condanna per reati di cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 commessi in continuazione ex art. 81 c.p. fino al 2006, emessa dal Tribunale di Milano il 17 maggio del 2011 e divenuta irrevocabile il 29 aprile 2014. In sede esecutiva la confisca “allargata” è stata disposta, in linea con una parte della giurisprudenza, includendo beni che risultavano acquisiti al patrimonio del condannato fino alla data di irrevocabilità della sentenza (aprile 2014). La parte ricorrente, aderendo a un diverso orientamento giurisprudenziale, sosteneva che non sarebbe la data di irrevocabilità a segnare il limite temporale dei poteri del giudice dell’esecuzione di disporre la confisca, ma la data di emissione della sentenza di condanna (maggio 2011). Ne consegue, secondo tale impostazione, che la confisca sarebbe illegittima nella parte in cui include anche beni acquistati nel periodo intercorrente tra la data della condanna e la data della sua irrevocabilità.

 

3. Il contrasto giurisprudenziale che l’ordinanza in esame chiede alle Sezioni Unite di dirimere scaturisce dall’ambiguità insita nel principio di diritto formulato, ormai vent’anni fa, dalle Sezioni unite Derouach[2]. In quell’occasione, le Sezioni unite affermarono la competenza del giudice dell’esecuzione a disporre la confisca “allargata”; competenza che solo successivamente ha ricevuto base legislativa con l’introduzione dell’art. 183-quater disp. att. c.p.p. Le Sezioni unite avevano inoltre affermato che il provvedimento ablatorio del giudice dell’esecuzione può realizzarsi esclusivamente sulle entità patrimoniali riferibili al condannato ed esistenti sino “al momento della condanna” per uno dei reati-spia in relazione ai quali è prevista la confisca “allargata”. Si pose pertanto il problema di stabilire se si trattasse del momento in cui la condanna viene “emessa” o del momento in cui essa “passa in giudicato”.

 

3.1. In base a un primo orientamento, l’arco temporale da considerare per individuare i cespiti di valore sproporzionato confluiti nel patrimonio del reo sarebbe esclusivamente quello che si conclude con l’emissione della sentenza di condanna, ferma restando la necessaria definitività[3]. In questo senso si è osservato: a) che il momento esecutivo ha tendenzialmente natura sostitutiva/surrogatoria rispetto al potere spettante al giudice della cognizione; b) che altrimenti si caricherebbe il giudice dell’esecuzione di compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione; c) che estendendo la confisca a cespiti acquisiti dopo la pronuncia di condanna si vanificherebbe ogni distinzione fra la disciplina della confisca “allargata” e di quella di “prevenzione”[4]; d) che, se si permettesse l’ablazione di beni acquistati successivamente alla sentenza, si dovrebbero consentire indagini patrimoniali in sede di esecuzione funzionali proprio all’individuazione dei beni da sottoporre ad ablazione, così ammettendo un raggio esplorativo sostanzialmente analogo a quello che l’art. 19 d.lgs. n. 159/2011 attribuisce ai titolari del potere di proporre l’applicazione della confisca di “prevenzione”. In base a questo medesimo orientamento, peraltro, rimarrebbe comunque salva la possibilità di confiscare beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza solamente laddove risulti provato che tale acquisto sia avvenuto con risorse finanziarie che risultino essere state in possesso del condannato prima di essa.

 

3.2. Un secondo orientamento, sostenuto anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, riteneva invece che il momento finale delle acquisizioni patrimoniali confiscabili in sede esecutiva dovesse coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna[5]. A sostegno di questa tesi si argomentava: a) che solo la irrevocabilità della sentenza determina la venuta in essere della presunzione di accumulazione illecita, segnandone anche il limite temporale; b) che la presunzione sulla quale si fonda la confisca in esame trova il proprio fondamento nell’accertamento della commissione di uno dei reati-spia che si verifica solo all’epilogo della vicenda processuale, quando la decisione diviene definitiva passando in giudicato; c) che l’art. 183-quater disp. att. c.p.p. attribuisce in modo innovativo una autonoma competenza al giudice dell’esecuzione, svincolata dai limiti propri del giudizio di cognizione, in modo coerente rispetto alla funzione della confisca, finalizzata a privare il soggetto responsabile di gravi illeciti della ricchezza conseguita grazie alla commissione, rimasta “sommersa” ed incerta nei dati circostanziali di perpetrazione di altri reati; d) che gli acquisti vanno pertanto considerati in riferimento a due distinti ambiti temporali: l’uno anteriore al reato, pur nel rispetto del criterio della “ragionevole distanza” da esso, e l’altro ad esso successivo e protratto sino alla formazione del giudicato di condanna, poiché fino a tale momento opera la presunzione d’illecita accumulazione del patrimonio[6].

 

4. Le Sezioni unite hanno aderito al primo orientamento, che fissa il limite temporale anche per il giudice dell’esecuzione nella data di emissione della sentenza di condanna. Hanno altresì precisato che occorre fare riferimento alla condanna di primo grado, ove confermata in appello o non impugnata, oppure alla condanna in sede d’appello, in caso di riforma della precedente assoluzione.

Prima di soffermarsi sulle argomentazioni impiegate a sostegno della decisione, la Corte svolge alcune premesse circa l’istituto della confisca “allargata” (talora indicata anche come “atipica” o “estesa”).

Viene anzitutto precisato come l’applicazione di tale misura ablatoria in caso di condanna per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 sia assicurata dall’art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990, che testualmente recita «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per taluno dei reati previsti dall'art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’art. 240 bis c.p.». L’art. 240-bis c.p., a sua volta, è stato introdotto in attuazione del principio di “riserva di codice” di cui alla d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (c.d. “legge Orlando”)[7].

La confisca “allargata” si differenzia dalle altre confische obbligatorie perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolta, tanto da potersi presumere che derivino dalla commissione di attività illecite ulteriori e diverse rispetto al reato (c.d. reato-spia) per cui è intervenuta condanna. Rammenta infatti la Corte che «[l]’accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce “spia” ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l’ordinamento intende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose». Tale semplificazione probatoria fa sì che la confisca “allargata” replichi alcuni caratteri della confisca misura di prevenzione di cui all’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 (sul punto si tornerà anche infra).

 

5. Le Sezioni unite, come anticipato, hanno aderito all’orientamento “più restrittivo”, il quale ritiene che anche per il giudice dell’esecuzione valga il medesimo limite temporale che avrebbe incontrato il giudice della condanna qualora avesse provveduto lui stesso a disporre la confisca. Le argomentazioni spese dalla Corte a sostegno di questa soluzione (par. 11-13 del considerato in diritto) possono essere compendiate nei termini seguenti.

i) Dall’art. 240-bis c.p. si ricava la «necessaria subordinazione della confisca all’accertamento della responsabilità penale per uno dei reati inclusi nella sua elencazione» (par. 11.2). Ciò lascia intendere che «il relativo provvedimento trovi la sua collocazione naturale nell’ambito del giudizio di cognizione e della pronuncia giudiziale che lo definisce» (par. 11.3), come confermano altresì varie disposizioni sostanziali e processuali che menzionano l’adozione con sentenza delle misure di sicurezza: l’art. 533 c.p.p., comma 1, per il quale “con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”; l’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), n. 2, che, in tema di requisiti della sentenza e di obbligo di motivazione, lo impone anche in ordine alle “misure di sicurezza”; gli artt. 417 c.p.p., comma 1, lett. b), per la richiesta di rinvio a giudizio, 429 c.p.p., comma 1, lett. c), per il decreto che dispone il giudizio, e 552 c.p.p., comma 1, lett. c), per il decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, i quali, fra i requisiti formali dei rispettivi atti, prescrivono di specificare il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza; l’art. 579 c.p.p., commi 1 e 2, secondo il quale l’impugnazione può investire i punti della sentenza riguardanti le sole misure di sicurezza; l’art. 578-bis c.p.p., per il quale, quando sia stata applicata la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis c.p., comma 1, in caso di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice dell’impugnazione decide ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato; l’art. 597 c.p.p., che assoggetta al divieto di reformatio in peius anche le statuizioni della sentenza applicative di misure di sicurezza; l’art. 205 c.p., a norma del quale “le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento” e solo in via di eccezione, nei casi previsti dalla legge, anche con provvedimento successivo.

Le norme anzidette acquistano rilievo proprio in quanto il legislatore ha scelto di delineare la confisca allargata quale «misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del “reato-spia”», che «costituisce indicatore dell’acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico»; ciò che conferma che «il processo di cognizione costituisce la sede naturale ed ordinaria per imporre la confisca, unitamente alle altre statuizioni penali, in un unico contesto deliberativo» (par. 12.1)

ii) Ulteriore argomento a sostegno della decisione si trae dall’impossibilità di provvedere alla confisca in sede esecutiva quando la relativa domanda sia stata già respinta dal giudice della cognizione, o di revocarla, se disposta in quella sede. L’unica eccezione all’intangibilità della decisione di confisca, dipendente dal giudicato, è ravvisabile nei riguardi del terzo non partecipe al processo già definito ed ammesso a proporre incidente di esecuzione per ottenere la revoca della misura (par. 12.1)

iii) L’intervento del giudice dell’esecuzione è concepito come «surrogatorio e residuale sul presupposto dell’omessa adozione della confisca nella sua sede propria, quella di cognizione»[8]. L’art. 183-quater disp. att. c.p.p. si limita ad esplicitare il conferimento al giudice dell’esecuzione della competenza a adottare i provvedimenti sulla confisca di cui all'art. 240-bis c.p., peraltro già genericamente previsto dall’art. 676 c.p.p. Tuttavia, «ragioni di coerenza sistematica impongono di affermare la perfetta simmetria del potere di ablazione in casi particolari dei beni del condannato, esercitabile entro gli stessi confini, tanto in fase di cognizione, quanto in quella di esecuzione e di negare in quest’ultima situazione processuale uno spazio di intervento più esteso sino a consentire la confisca di elementi patrimoniali pervenuti al condannato dopo la pronuncia di condanna o, persino, dopo il giudicato» (par. 12.2). L’art. 183-quater disp. att. c.p.p. conferisce al giudice una competenza in nulla diversa rispetto a quella esercitabile in fase di cognizione, tanto meno più estesa. Né in senso contrario gioverebbe richiamare la più generale riflessione di ordine sistematico sul ruolo assegnato dall’ordinamento al giudice dell’esecuzione, senz’altro ormai dotato di penetranti poteri di intervento sul giudicato, ma non per ciò solo comprendenti anche il potere di confiscare beni acquisiti dal condannato sino all’irrevocabilità della pronuncia di condanna, potere non egualmente esercitatile dal giudice in sede di cognizione (par. 13.1).

iv) Ritenere che la condanna cui fa riferimento l’art. 240-bis c.p. sia soltanto quella irrevocabile, comporterebbe il paradossale effetto che tale condizione (cioè il carattere irrevocabile della pronuncia) non sussisterebbe mai per il giudice della cognizione, che sarebbe sempre inibito dal disporre la confisca con la propria sentenza, perché non ancora formatosi il giudicato sulla condanna dalla stessa stabilita (par. 13.2).

v) Se il momento della emissione della sentenza di condanna o di patteggiamento non costituisse uno sbarramento temporale per l’oggetto della confisca sarebbe consentita la conduzione sine die di indagini patrimoniali per l’individuazione dei beni pervenuti al condannato anche in tempi ad essa successivi e si ammetterebbe dunque «un’esplorazione continua ed illimitata», analoga a quella che il consentita per la formulazione della proposta di applicazione della confisca misura di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011, istituto da «indubbie affinità di funzioni e di effetti», ma nondimeno avente «autonomia ontologica e parziale divergenza di requisiti» (par. 13.3).

vi) Infine, le Sezioni unite invocano una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto in esame rispetto all’art. 3 Cost., ovvero una interpretazione che eviti ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti che, seppur chiamati a rispondere dello stesso reato, verrebbero a subire la confisca in misura diversa a seconda che essa sia adottata dal giudice all’atto della pronuncia della sentenza di condanna oppure in esecuzione. Inoltre, la protrazione del processo per effetto di impugnazione proposta dall’imputato finirebbe per penalizzarlo poiché consentirebbe un più esteso potere di aggressione patrimoniale mediante la confisca da parte del giudice dell’esecuzione e lascerebbe spazio a strumentali iniziative temporeggiatrici dell’accusa, finalizzate ad ottenere una confisca più estesa in sede esecutiva (par. 13.4)

 

6. Ciò posto rispetto al nucleo della questione controversa, le Sezioni unite si soffermano su un ulteriore ma connesso tema, quello attinente al criterio della “ragionevolezza temporale” tra commissione del reato-spia e singola acquisizione patrimoniale che s’intende confiscare.

In realtà l’ordinanza di rimessione non metteva in dubbio l’operatività di tale criterio, presentando anzi quest’ultimo come qualcosa di non coinvolto dalla controversia giurisprudenziale che si chiedeva di dirimere.

Di diverso avviso sono le Sezioni unite, secondo le quali lo scrutinio sulla ragionevolezza temporale «non è estraneo e non opera su un piano diverso rispetto all’ambito oggettivo della confiscabilità dei beni in sede esecutiva» (par. 14.6). La Corte svolge pertanto al riguardo alcune rilevanti considerazioni riguardanti (i) la ratio di tale criterio, (ii) il suo fondamento costituzionale e sovranazionale e (iii) il suo ambito di operatività.

 (i) Quanto alla ratio di tale criterio, la Corte ribadisce che la confisca “allargata” non richiede un nesso di pertinenzialità tra il reato-spia accertato e il bene da confiscare e questo rende altresì superfluo che ci sia un’esatta coincidenza temporale tra la commissione di quel reato e l’arricchimento sproporzionato. Ciò però consentirebbe di per sé applicazioni illimitate della confisca allargata, che potrebbe colpire qualsiasi bene del condannato, anche se pervenuto nel suo patrimonio in epoca molto anteriore o molto successiva rispetto al reato-spia. Il requisito della “ragionevolezza temporale” serve dunque a porre un argine a simili applicazioni illimitate. Si è così ritenuto che il momento di acquisto del bene non debba essere talmente lontano dall’epoca di realizzazione del reato-spia da determinare l’irragionevolezza della presunzione di derivazione da un’attività illecita.

Nell’aderire all’indirizzo giurisprudenziale che richiede il rispetto del requisito della ragionevolezza temporale, come sopra declinato e precisato dalla Consulta, le Sezioni unite dichiarano di superare il principio affermato dalla sentenza Sezioni unite Montella[9], ove invece si predicava l’indifferenza del momento in cui il bene è entrato nel patrimonio del condannato.

(ii) Il fondamento di tale criterio risiede nel principio di proporzionalità della misura ablatoria, ricavabile dall’art. 42 Cost. e 1 Prot. n. 1 Cedu e menzionato anche dal Regolamento n. 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca adottato il 14 novembre 2018 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (cfr. considerando n. 15). Lo stesso criterio è altresì funzionale a tutelare il diritto di difesa, cioè ad evitare di rendere al condannato «molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti». Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 33 del 2018, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato esige di circoscrivere la presunzione in un ambito di ragionevolezza temporale[10]. Ulteriore riferimento si trova nella normativa UE, e in particolare nella direttiva 2014/42/UE, il cui art. 5 contempla poteri estesi di confisca fondati sulla sproporzione patrimoniale di una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico: il considerando n. 21 della direttiva dispone altresì che «[g]li Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose».

(iii) Quanto all’ambito di operatività del criterio della ragionevolezza temporale, la Corte osserva come esso sia stato solitamente impiegato quale limite rispetto ad eccessive retrocessioni temporali, cioè quale argine all’apprensione di beni acquistati dal condannato molto tempo prima del reato-spia. Il problema che la questione in esame pone è però diverso, in quanto implica piuttosto una possibile irragionevole apprensione di beni acquistati dal condannato molto tempo dopo al reato-spia. La Corte afferma che «il medesimo criterio di ragionevolezza temporale, con analoghi effetti e finalità, deve essere riferito anche alle situazioni in cui l’acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del “reato-spia” e l’intervento ablatorio sia richiesto al giudice dell’esecuzione» (par. 14.6)

Concludono pertanto le Sezioni Unite che il criterio della ragionevolezza temporale concorre a individuare nella data di emissione della sentenza di condanna o di patteggiamento, non nella data di irrevocabilità, il termine ultimo ed invalicabile di operatività della presunzione di provenienza illecita: «collocare il termine ultimo della confiscabilità dei beni nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, che segue di anni anche il solo avvio del processo penale e si distanzia ancor più dalla consumazione del delitto sorgente, significa ignorare l’esigenza di ragionevolezza ed il parametro che, nell’interpretazione della Consulta, garantisce la legittimità costituzionale della confisca per sproporzione» (par. 14.6).

 

7. Le Sezioni unite svolgono infine alcune ulteriori precisazioni circa l’individuazione della “data di emissione della sentenza” cui fare riferimento quale limite temporale della confisca allargata. Invero, l’affermazione della responsabilità dell’imputato può intervenire in gradi diversi a seconda dello sviluppo processuale. E’ utile pertanto la precisazione della Corte secondo cui rileva la data in cui la sentenza di condanna è stata emessa dal giudice di merito in primo grado, se nei successivi gradi di giudizio sia confermata o riformata soltanto in punto di pena, o in grado di appello o di rinvio in ipotesi di riforma di una precedente pronuncia assolutoria. Inoltre, aggiunge la Corte, in situazioni di processi cumulativi sul piano oggettivo o soggettivo la medesima osservazione va riferita alla statuizione adottata per ciascun reato presupposto e nei confronti di ognuno degli imputati chiamati a risponderne, potendo pertanto variare il momento finale di confiscabilità dei beni nell’ambito dello stesso unico processo, in dipendenza delle vicende riguardanti i singoli capi della sentenza.

Viene poi ribadita l’ammissibilità della confisca, quando sia offerto congruo riscontro probatorio, di beni pervenuti anche in data successiva alla sentenza come sopra individuata, nei casi in cui i cespiti siano frutto del reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in un momento antecedente alla sentenza stessa, oppure si tratti di denaro o di altri strumenti di investimento mobiliare, preesistenti alla sentenza e solo in seguito scoperti o rinvenuti, ossia di beni che si sarebbe potuto confiscare nel processo di cognizione. Questa possibilità, del resto, era pacificamente ammessa da entrambi gli orientamenti interpretativi contrapposti.

* * *

8. To make a long story short. Il giudice, tanto della cognizione quanto dell’esecuzione, può disporre la confisca allargata di beni acquisiti dal condannato fino alla data della sentenza di condanna di primo grado, oppure d’appello in caso di riforma della precedente assoluzione. Questo limite temporale non vale però in due casi. Il primo è quello in cui emerga la prova che un acquisto successivo alla condanna sia stato effettuato con provviste accumulate illecitamente prima della condanna, così che anche beni confluiti nel patrimonio del condannato dopo la data di quella pronuncia potranno essere confiscati. Il secondo è quello in cui il giudice, facendo applicazione del canone della “ragionevolezza temporale”, ritenga di individuare un limite anteriore rispetto alla condanna, in particolare quando quest’ultima intervenga a grande distanza di tempo dalla commissione del reato-spia[11].

 

9. La soluzione accolta dalle Sezioni unite, a nostro avviso, è quella maggiormente conforme all’attuale assetto legislativo, e ci pare quindi ampiamente condivisibile (infra, § 10-11), salvo alcune perplessità relative ai rapporti tra la confisca “allargata” e la confisca “di prevenzione (infra, § 12). Meno apprezzabile, invece, ci sembra l’assetto legislativo che ha condotto a questa decisione, a nostro parere non in grado di assicurare alla confisca “allargata” una sede processuale coerente con le sue peculiarità; ciò che ci induce a svolgere anche alcune riflessioni de iure condendo (infra, § 13).

 

10. La decisione della Corte – dicevamo – ci sembra quella preferibile de lege lata in quanto: i) maggiormente conforme al dato testuale; ii) coerente con il naturale riparto di competenze tra giudice della cognizione e dell’esecuzione; e iii) imposta dal rispetto del principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza.

i) Sul piano letterale, invero, il legislatore ha previsto che la confisca debba essere disposta nella sentenza di condanna, in forza degli artt. 240-bis c.p. e 533, comma 1, c.p.p. (oltre che delle altre disposizioni richiamate dalle Sezioni unite). La prima di queste due norme, prevedendo che «in caso di condanna [...] è sempre disposta la confisca», utilizza una locuzione analoga a quella impiegata dal legislatore negli altri casi di confisca obbligatoria pacificamente applicate dal giudice della cognizione in sede di condanna, ad esempio ai sensi degli artt. 322-ter, 648-quater c.p. L’art. 533, comma 1, c.p.p., a sua volta, prevede che «con la sentenza di condanna il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza»; e tra queste ultime il diritto vivente annovera la confisca “allargata”.

ii) Rispetto al riparto sistematico di competenze in capo al giudice dell’esecuzione può osservarsi che i suoi poteri in materia di confisca – per quanto estesisi nel tempo e dotati di una certa “atipicità” in forza del generico richiamo contenuto nell’art. 676 c.p.p. – risultano al riguardo ancora configurati come eventuali e surrogatori, perché effettuati nelle veci del giudice della cognizione a cui le norme appena richiamate affidano il compito di disporre la misura ablatoria.

iii) Quanto al rispetto del principio di ragionevolezza e uguaglianza, è evidente che solo la soluzione accolta dalla Corte sia in grado di assicurare che l’oggetto della confisca non muti a seconda di dinamiche processuali non dipendenti dalla volontà e dalla condotta dell’imputato. Se l’oggetto della confisca, o il quantum confiscabile, potesse cambiare in situazioni identiche a seconda della casuale, e per certi versi patologica, circostanza processuale che la misura venga disposta dal giudice dell’esecuzione anziché da quello della condanna, sarebbe palese l’attrito con l’art. 3 Cost.

Condivisibile, per queste ragioni, ci sembra la scelta di sposare la tesi che fissa il discusso limite temporale nel momento dell’emissione della sentenza di condanna e non in quello del suo passaggio in giudicato.

 

11. Altresì degna di nota positiva è la scelta delle Sezioni unite di non lasciare sullo sfondo il tema della ragionevolezza temporale. Non solo esso è stato ribadito e arricchito di fondamenti costituzionali e sovranazionali, ma anche precisato nella sua portata garantistica.

Per quanto la ratio del principio della “ragionevolezza temporale” permettesse in realtà già di non dubitarne, senz’altro apprezzabile può ritenersi la decisione di chiarire che esso possiede una proiezione tanto nel passato quanto nel futuro: in altri termini l’incremento patrimoniale ingiustificato deve collocarsi cronologicamente in un tempo sia non eccessivamente precedente sia non eccessivamente successivo a quello in cui è stato commesso il reato-spia.

Una esatta predeterminazione di che cosa debba intendersi come “ragionevole” sul piano temporale non viene fornita, né probabilmente è compito della magistratura fornirla. Non esiste, cioè, una precisa indicazione di quanti mesi o anni di distanza servano per rendere irragionevole la presunzione di illecito arricchimento. Si tratta di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice, ma che dovrebbe emergere dalle motivazioni del provvedimento ablatorio, in modo da poter essere eventualmente sindacata mediante impugnazione, ove risulti incoerente rispetto alla logica presuntiva che ispira il meccanismo applicativo della confisca in esame, nei termini delineati anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 2018. La Consulta ha infatti affermato che «la fascia di “ragionevolezza temporale” andrebbe determinata tenendo conto delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria»: le caratteristiche del fatto prese in considerazione e le ragioni per cui esso rivela un certo grado di pericolosità sociale dovrebbero – a nostro avviso – essere oggetto di adeguata motivazione del provvedimento ablatorio.

Nella medesima occasione, peraltro, la Corte aveva aggiunto una precisazione di non poco conto (ma nella prassi spesso sottovalutata): il giudice dovrebbe sempre verificare in concreto se il reato commesso, a causa delle sue caratteristiche oggettive o della personalità dell’autore, «esuli in modo manifesto dal ‘modello’ che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato»; ciò soprattutto quando si tratti di reati che non presuppongano un’innata dilatazione temporale, e che non siano commessi in forma organizzata (C. cost. sent. 33/2018, § 11). Si smorza in questo modo l’obbligatorietà della misura, introducendo un necessario vaglio in concreto da parte del giudice volto ad appurare che il fatto di cui ha avuto cognizione presenti caratteristiche tali da far presumere che siano state commesse ulteriori attività criminose fonte di illecito arricchimento. Ciò dimostra peraltro che oggetto della confisca in esame non sono tutti i “beni di valore sproporzionato”, bensì i “beni di origine delittuosa” e che il concetto di sproporzione andrebbe inteso non già in termini di presupposto oggettivo sostanziale dell’istituto (o come oggetto della confisca), bensì quale serio indizio richiesto dalla norma per accertare, sul piano processuale, la provenienza illecita di certi proventi.

Coerentemente, la tipologia del fatto, la sua gravità, la sua tendenza a trascendere la singola vicenda giudizialmente accertata sono elementi che il giudice non può non considerare al fine di stabilire quale sia l’arco temporale “ragionevole” durante il quale è ammesso presumere che un certo patrimonio sproporzionato sia riconducibile a una ulteriore sconosciuta attività criminosa.

Il requisito della “ragionevolezza temporale” così delineato deve operare quale ulteriore e concorrente limite all’estensione dell’oggetto della confisca allargata.

Potremmo dire che c’è un limite che opera in astratto, rappresentato dalla data di emissione della sentenza di condanna (salvi i casi in cui si dimostri il reimpiego di redditi già percepiti), ma vi è anche un limite concreto, potenzialmente anteriore a quella data, che il giudice è chiamato a individuare caso per caso facendo applicazione del criterio della ragionevolezza temporale.

 

12. Nella trama delle motivazioni della sentenza, meno persuasiva ci sembra – invece – l’affermazione secondo cui fissare il limite temporale al momento dell’emissione della condanna, anziché a quello del passaggio in giudicato, servirebbe anche a evitare un’indebita assimilazione tra il meccanismo ablatorio della confisca “di prevenzione” (art. 24 d.lgs 159/2011) e quello della confisca “allargata” (art. 240-bis c.p.).

Al riguardo, le Sezioni unite osservano che le due misure ablatorie presentano «indubbie affinità di funzioni e di effetti» e rammentano che anche la Corte costituzionale ha evidenziato marcati profili di assonanza, individuati nel requisito della pericolosità sociale del destinatario, nell’assenza del nesso di derivazione dal reato dell’utilità confiscata e nella comune finalità di contrasto alla criminalità lucrogenetica (Corte Cost., sent. n. 33 del 2018 e sent. n. 24 del 2019). La Corte costituzionale, nella sent. n. 24 del 2019, ha anche affermato che esse rappresentano «altrettante species di un unico genus (...) identificato nella confisca dei beni di sospetta origine illecita». Quest’ultima affermazione – secondo le Sezioni Unite – «non può però essere condotta sino alle estreme conseguenze per desumerne la loro coincidenza, posto che esse mantengono autonomia ontologica e parziale divergenza di requisiti». La principale differenza tra i due istituti – osserva la Suprema Corte – consiste nella «superfluità dell’instaurazione di un processo penale nei confronti del soggetto e del giudicato sulla responsabilità penale quale presupposto soggettivo per imporre la confisca di prevenzione», che pretende piuttosto l’inquadramento in una delle categorie di pericolosità tipizzate agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011, oltre che nella «ben più ampia piattaforma probatoria attingibile per il giudizio prevenzionale» (par. 13.3).

L’idea di fondo – peraltro ampiamente diffusa – è dunque che la confisca “di prevenzione” sia una sorrellastra della confisca “allargata”, dai lineamenti per molti versi affini, ma in fin dei conti più problematica perché si accontenta di meri indizi della commissione di un reato, laddove la confisca “allargata” esige una piena prova in un processo penale che si conclude con una sentenza di condanna.

Tale ultimo assunto – a nostro avviso – non merita piena condivisione. Che la confisca “allargata” sia una misura fondata su presupposti più garantisti rispetto a quelli della confisca “di prevenzione”, a nostro avviso, è vero solo in apparenza.

La confisca “di prevenzione” sconta senza dubbio una prassi applicativa che, almeno per lungo tempo, ha impiegato a maglie assai larghe questo tipo di misura ablatoria. E’ però possibile e costituzionalmente doveroso – tanto più a seguito della sentenza della Consulta n. 24 del 2019 – accedere a un’interpretazione della disciplina della confisca “di prevenzione” che ne elevi lo statuto garantistico e ne ridefinisca le modalità applicative.

Non ci riferiamo tanto a quel recente orientamento giurisprudenziale – senz’altro meritorio nell’intento – che a i fini della confisca “di prevenzione” richiede, in particolare per dimostrare la c.d. pericolosità generica, l’esistenza di pregresse condanne penali[12]. Ci riferiamo, piuttosto, a un’interpretazione costituzionalmente (art. 42 Cost.) e convenzionalmente (art. 1 Prot. add. Cedu) orientata in forza della quale oggetto di confisca “di prevenzione” può essere solo quanto si dimostri derivare da attività criminose lucrogenetiche di cui sono emersi elementi di fatto o indizi integranti le c.d. fattispecie di “pericolosità” [13].

Nelle motivazioni della sentenza n. 24 del 2019 la Consulta ha infatti affermato che la presunzione su cui si fonda la misura «in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all’epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto» (par. 10.3). Il concetto è stato poi ribadito dalla Corte laddove ha osservato che «l’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare» (par. 12.2).

Ne risulta che la confisca “di prevenzione” dovrebbe avere un oggetto limitato a quanto sia stato dimostrato essere il profitto delle condotte criminose lucrogenetiche compiute. La dimostrazione di tale provenienza illecita non deve avvenire necessariamente tramite la prova diretta della derivazione delittuosa, ma anche indirettamente, attraverso un meccanismo presuntivo che si avvale di diversi e concorrenti indici: i) la sproporzione patrimoniale, iii) la mancata giustificazione della provenienza lecita, iii) la correlazione temporale tra l’acquisto sproporzionato e la commissione dell’attività illecita lucrogenetica. La previsione di questo peculiare meccanismo probatorio non toglie però che l’oggetto della prova, il thema probandum, sia comunque la provenienza della ricchezza da quella attività illecita. La dimostrazione dell’attività illecita lucrogenetica, a sua volta, non deve necessariamente consistere nella prova della responsabilità personale per uno specifico delitto – ciò che altrimenti consentirebbe di ottenere una condanna penale e l’applicazione della comune confisca del profitto – ma deve comunque fondarsi su elementi di fatto (art. 1 d.lgs. 159/2011) o indizi (art. 4 d.lgs. 159/2011) riferiti a condotte in grado di produrre proventi di valore ragionevolmente congruente rispetto a quello dei beni che si intende confiscare.

Nella confisca “allargata”, diversamente, non sono richieste prove, elementi di fatto o indizi riferiti alle condotte illecite di cui si intende apprendere il profitto: è la condanna per il reato-spia a fungere da indizio della commissione di ulteriori e diverse attività illecite, attività che la legge non richiede espressamente di dimostrare, se non indirettamente, attraverso il meccanismo presuntivo innescato dalla vicinanza (o non irragionevole distanza) temporale tra la commissione di un reato e un arricchimento sproporzionato.

Pertanto nella confisca “allargata”: (a) manca la richiesta di elementi probatori riferiti alla condotta lucrogenetica, poiché gli indizi della commissione di tale condotta sono tratti indirettamente dalla commissione di un diverso reato; (b) al requisito della “correlazione” temporale si sostituisce quello della mera “ragionevolezza” temporale: mentre cioè nella confisca “di prevenzione” il momento dell’acquisto sproporzionato deve essere collocabile proprio nel periodo durante il quale si sono verificati i fatti assunti quali elementi di fatto o indizi della commissione dell’attività lucrogenetica, nella confisca “allargata” si tende a ritenere sufficiente che l’acquisto sia avvenuto in un periodo non troppo distante dalla data di commissione del reato-spia, ma non necessariamente con esso coincidente.

In conclusione, ci sembra che tra queste due confische intercorra effettivamente una analogia di ratio, di funzione, di origine storica e (ma solo in parte) di schema legale di accertamento presuntivo dell’origine illecita dei beni. Invece non ci persuade l’idea secondo cui la differenza tra le due misure si apprezzi in termini di standard garantistico maggiore nella confisca “allargata” rispetto a quello nella confisca “di prevenzione”, né quella – conseguente – secondo cui allontanare il limite temporale della misura “allargata” fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza anziché a quello della sua emissione sovrapporrebbe i due istituti.

 

13. La sentenza in commento, infine, suscita alcune riflessioni circa il contesto processuale nel quale la confisca “allargata” viene ad oggi disposta.

Si è visto come, sebbene sia una misura avente ancora nel processo penale di cognizione la propria sede applicativa predestinata, essa nella prassi venga spesso richiesta dal p.m. al giudice dell’esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna: possibilità ammessa dalla giurisprudenza a seguito delle Sezioni Unite Derouach e oggi espressamente prevista dall’art. 183-quater disp. att. c.p.p.

In un’ottica de iure condendo – che non era certo compito delle Sezioni unite indagare, ma che la questione oggetto della sentenza in commento induce a perlustrare – viene da chiedersi se sia una scelta coerente quella, giurisprudenziale prima e legislativa poi, di demandare al processo di esecuzione l’applicazione di questa misura ablatoria.

A nostro avviso, la sede esecutiva penale non sembra essere un luogo adatto a ospitare il giudizio patrimoniale sotteso all’applicazione di una misura ablatoria. Evidenti, infatti, sono le peculiarità degli accertamenti economico-patrimoniali che si rendono necessari; accertamenti che ben poco hanno a che fare con le questioni riguardanti l’esecuzione della pena.

D’altro canto, nemmeno il processo penale di cognizione appare una sede confacente alle caratteristiche di questa confisca. Come si è visto poc’anzi, infatti, la confisca “allargata” non serve a colpire il profitto derivante dal reato accertato in quel processo penale, bensì i proventi di altre diverse attività illecite che non sono affatto thema probandum di quel processo.

Ci pare quindi auspicabile l’individuazione di una sede ad hoc, costruita con la consapevolezza che il cuore dell’accertamento necessario ai fini dell’applicazione della misura è di tipo economico, ossia volto a ricostruire redditi, flussi finanziari e condizioni patrimoniali. Sarebbe quindi augurabile un procedimento in cui la decisione sia affidata a un collegio specializzato, composto da magistrati esperti non solo della materia penale, ma anche di quella civile, societaria e fallimentare.

In una direzione non dissimile alcune recenti riforme hanno già sospinto il procedimento di prevenzione[14]. Non per questo – però – ci sembra sperabile scegliere quest’ultimo come dimora nella quale far traslocare sic et simpliciter la confisca “allargata”. Anch’esso, invero, è tuttora affetto da penetranti criticità che la dottrina processualistica sovente segnala[15]. Inoltre è contraddistinto da un anacronistico accorpamento di misure personali e patrimoniali, del tutto stridente con le profonde differenze che tra di esse intercorrono[16].

L’obiettivo, allora, dovrebbe essere quello di costruire una sede processuale in cui la combinazione di diverse competenze permetta di svolgere un accertamento più preciso e qualitativo, con giovamento tanto per l’efficienza di questa misura patrimoniale nel contrasto della criminalità economica, quanto per le garanzie difensive, ad esempio in termini di adeguata valutazione delle allegazioni volte a dimostrare la legittima provenienza della proprietà.

Svincolare la confisca “allargata” sia dal processo penale di cognizione sia da quello di esecuzione potrebbe peraltro portare a rendere superfluo fissare il limite temporale della misura al momento della condanna per il reato-spia. Quest’ultimo riferimento temporale perderebbe rilievo perché verrebbero meno le ragioni che hanno correttamente portato le Sezioni unite a fissarvi il “limite temporale” nell’attuale contesto normativo. Nel riformato assetto processuale che abbiamo ipotizzato, infatti, non si porrebbe più un problema di adeguato riparto di competenze tra giudice della cognizione e dell’esecuzione nell’applicazione di questa confisca, né conseguentemente sarebbe più necessario evitare le discriminazioni tra destinatari della misura nei termini sopra esaminati. Rimarrebbe invece ferma la necessaria applicazione del criterio della “ragionevolezza temporale”, nel suo contenuto pregnante tratteggiato dalla Corte costituzionale nel 2018 e oggi anche dalle Sezioni unite: tale criterio – individuato in concreto dal giudice che dispone la misura, motivando compiutamente sul punto – potrebbe condurre a individuare un limite temporale della confisca “allargata”, a seconda dei casi, successivo o anteriore rispetto alla condanna, ma che dovrebbe sempre essere tale da garantire la tenuta logica del meccanismo presuntivo di accertamento dell’arricchimento illecito che la confisca intende neutralizzare.

 

 

[1] Sull’ordinanza di rimessione si veda: A. Gatto, Alle Sezioni unite i "limiti temporali" della confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. disposta in fase esecutiva, in questa Rivista, fasc. 2/2021, p. 99 ss.; e , volendo, S. Finocchiaro, Sui limiti temporali della confisca “allargata”: la parola alle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2/2021, p. 225 ss.

[2] Cass. Pen., SS.UU., 30 maggio 2001 (dep. 17 luglio 2001), n. 29022, Derouach

[3] In questo senso Cass. Pen., Sez. I, 23 gennaio 2018, n. 9984, Ousmane; Cass. Pen., Sez. I, 12 aprile 2019, n. 22820, Panfili; Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2017, n. 36592, Barresi; Cass. Pen., Sez. I, 21 ottobre 2016 (dep. 2017), n. 17539, Consiglio; Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 12047, Nikolla; Cass. Pen., Sez. II, 6 novembre 2012, n. 46291, Polinti.

[4] Così Cass. Pen., Sez. II, 6 novembre 2012, n. 46291, Polinti, richiamata poi da successive pronunce adesive, tra cui Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 12047, Nikolla.

[5] In tal senso Cass. Pen., Sez. I, 17 maggio 2019, n. 35856, Iannò; Cass. Pen., Sez. I, 6 giugno 2018, n. 36499, Quattrone; Cass. Pen., Sez. I, 19 dicembre 2016 (dep. 2017), n. 51, Cecere.

[6] Così espressamente, ad esempio, Cass. Pen., Sez. I, 19 dicembre 2016 (dep. 2017), n. 51, Cecere.

[7] Come noto, l’art. 240-bis, con cui si chiude il Libro I del codice penale, prevede che “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti [dalla disposizione medesima] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

[8] Le Sezioni unite traggono ulteriore conferma al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale e in particolare dall’ordinanza n. 18 del 1996 ove, pronunciando in ordine al sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, se ne è affermata la legittimità a ragione della sua strumentalità ad impedire la sottrazione o dispersione dei beni da confiscare in ipotesi di condanna, così riconoscendo – osservano le Sezioni unite – che il sequestro deve essere emesso in via ordinaria nel corso del giudizio di cognizione ed in funzione del suo esito (par. 12.4).

[9] Cass. pen., Sez. un., 17 dicembre 2003, Montella.

[10] Corte cost., 8 novembre 2017-21 febbraio 2018, n. 33, con nota di G. Amarelli, Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri «reati-matrice», in Giur. cost., 2018, 1, p. 307 ss.; E. Aprile, La confisca «allargata» ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 è costituzionalmente legittima anche se il reato «presupposto» è quello di ricettazione, in Cass. pen., 2018, 5, p. 1567 ss.; B. Liberali, La «ragionevolezza temporale» della c.d. confisca allargata e un nuovo monito al legislatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1, p. 317 ss.; M. Piccardi, Legittima la confisca «allargata» nel caso di condanna per ricettazione, in Cass. pen., 2018, 9, p. 2816 ss.; F. Scariato, Perplessità e preoccupazioni: la Corte costituzionale ritorna sulla confisca antimafia, in Riv. pen., 2018, 5, p. 451 ss.; e, volendo, S. Finocchiaro, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?, in Dir. pen. cont., 2018, 2, p. 131 ss.

[11] Volendo esemplificare, se un reato è stato commesso nel 2016, la sentenza di condanna viene pronunciata nel 2018 e passa in giudicato nel 2021, il giudice dell’esecuzione potrà confiscare beni confluiti nel patrimonio del reo fino al 2018. Tuttavia se emerge la prova che beni o denaro già presenti nel suo patrimonio prima del 2018 sono stati impiegati per effettuare acquisti successivamente a quella data e prima del passaggio in giudicato nel 2021 anche questi cespiti saranno suscettibili di confisca. Ipotizzando però che il reato-spia risalisse non al 2016, ma al 2010, lo iato temporale intercorrente tra il tempus commissi delicti (2010) e l’emissione della sentenza di condanna (2018) potrebbe essere ritenuto dal giudice eccessivo, cioè inidoneo a sorreggere la ragionevole presunzione che anche acquisti effettuati otto anni dopo quel reato-spia siano di origine criminosa: in tal caso il criterio della “ragionevolezza temporale” imporrebbe di limitare entro un contesto temporale più vicino all’epoca della commissione del reato-spia l’ambito di operatività della confisca allargata.

[12] Il riferimento è a quella che in dottrina è stata efficacemente qualificata come “tassatività processuale”, locuzione che allude agli sforzi con cui la Cassazione ha tentato di determinare il quomodo della prova in sede di “prevenzione”, cioè a selezionare le “fonti” dalle quali il giudice può apprendere quei fatti storicamente apprezzabili che consentono la riconduzione del proposto nel perimetro delle fattispecie di pericolosità. In dottrina cfr., per tutti, F. Basile, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in Dir. Pen. Cont., 20 luglio 2018, 11 ss. e ivi per i relativi riferimenti giurisprudenziali.

[14] Cfr. l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha modificato l’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario.

[15] Cfr., ex pluribus, A. Bargi, Il procedimento di prevenzione e i principi del giusto processo, in S. Furfaro, Misure di prevenzione, in Diritto e procedura penale, collana diretta da A. Gaito – B. Romano – M. Ronco – G. Spangher, 2013, 65; L. Filippi, Il procedimento di prevenzione patrimoniale: le misure antimafia tra sicurezza pubblica e garanzie individuali, Padova, 2002; Id., Il procedimento di prevenzione, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2017; R. Guerrini – L. Mazza, Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali, Padova, 1996; A. Mangione, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001; V. Molinari, voce Misure di prevenzione, in Enc. dir., II, Milano, 1998; M.C. Russo, voce Processo di prevenzione, in Enc giur., XXIV, Roma, 1991; D. Siracusano, Indagini, indizi e prove nella nuova legge antimafia, in Riv. it. dir proc. pen., 1984; C. Taormina, Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia, Milano, 1988; G. Tessitore, Spunti di riflessione sui rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione nella nuova legge antimafia, in Foro it., 1984.

[16] La radicale differenza di ratio, fondamento e funzione tra misure di prevenzione personali e patrimoniali è stata evidenziata anche dalla sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019 (par. 9.5 - 9.7 e 10 del considerato in diritto).