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23 Novembre 2021


La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre “diretta” (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?

Cass., Sez. un., sent. 27 maggio 2021 (dep. 18 novembre 2021), n. 42415, Pres. Cassano, Rel. Mogini, imp. Coppola



1. L’ambito applicativo della “confisca diretta” del denaro costituente prezzo o profitto del reato trova in questa ennesima sentenza delle Sezioni Unite un ulteriore approdo, perfettamente in linea con la tendenza interpretativa giurisprudenziale che ha progressivamente esteso la portata normativa dell’art. 240 c.p.: in questo caso, la Suprema Corte ha risolto positivamente il dubbio sulla possibilità di confiscare (e sequestrare) a tale titolo le somme di denaro giacenti su conto corrente bancario riconducibile al reo (e all’imputato), anche nel caso in cui sia fornita la prova della lecita provenienza di quella specifica giacenza.

 

2. La questione interpretativa rimessa al più alto giudizio nomofilattico derivava dal contrasto interpretativo sui confini della confisca diretta così come ridefiniti dagli ultimi e importanti interventi delle stesse Sezioni Unite (prima la sentenza Gubert e poi la sentenza Lucci[1]), che - come noto - hanno stabilito che quando il prezzo o il profitto derivante dal reato sono costituiti da “denaro” allora la confisca deve sempre essere qualificata come “diretta” in ragione - sostanzialmente - del carattere di fungibilità del bene oggetto di apprensione, che si confonde nel patrimonio personale del reo, rendendo impossibile – e inutile – la materiale identificazione delle specifiche somme di denaro pertinenti al reato commesso.

In concreto, da ciò deriva la possibilità di disporre provvedimenti ablativi senza la necessità di provare il nesso di derivazione (di pertinenza) del denaro oggetto di apprensione dal fatto di reato oggetto di accertamento; così, anche in materia di reati non materialmente accrescitivi del patrimonio individuale, ma determinanti un risparmio di spesa (dunque un “mancato decremento” patrimoniale: tipicamente nel caso dei reati tributari in relazione all’omesso o parziale pagamento del debito erariale), diventa possibile procedere al sequestro o alla confisca del tantundem, in quanto si tratta di sostanziale accrescimento della ricchezza – eziologicamente conseguente alla commissione del reato – che si confonde nel patrimonio del reo.

In questo modo, la confisca del denaro trova diretta legittimazione nella generale previsione dell’art. 240 c.p., senza che sia necessaria la specifica previsione legislativa della forma “per equivalente”; da ciò deriva, ulteriormente, che la natura giuridica della misura ablativa è quella di "misura di sicurezza”, coerentemente con gli effetti meramente ripristinatori riconosciuti come esclusivi della confisca diretta;  a questa tipologia di confisca, infatti, non si attribuisce la funzione (anche) punitiva che invece si riconosce alla confisca per equivalente, con la conseguenza che non trova applicazione lo statuto normativo della materia penale, soprattutto in relazione alle garanzie della legalità ai sensi dell’art. 7 Cedu[2].

 

3. Nonostante le forti perplessità espresse in dottrina in merito a tali conclusioni[3], la giurisprudenza ha pienamente recepito e consolidato i principi di diritto formulati dai precedenti delle Sezioni Unite, che infatti non sono posti in discussione dalla Sezione remittente[4], la quale precisa “che il tema non è il superamento o la rivisitazione dei principi affermati da Sez. Un. Lucci, quanto, piuttosto, se detti principi possano essere definiti ulteriormente nella loro portata”.

In particolare, il problema interpretativo devoluto alle Sezioni Unite dalla VI Sezione atteneva alla “assolutezza” di tale principio di diritto, ovvero alla possibilità di disporre la confisca diretta del denaro anche “in presenza della prova dell’insussistenza del nesso di pertinenzialità tra reato e denaro vincolato”, situazione rispetto alla quale si riscontrava un cospicuo filone giurisprudenziale[5] orientato ad attribuire rilevanza alla dimostrazione della provenienza lecita del denaro e dunque a rivitalizzare anche rispetto al denaro - limitatamente a questa ipotesi - la distinzione tra confisca diretta (inapplicabile) e confisca di valore (la sola applicabile, qualora prevista ex lege in relazione al reato sottostante).

Condividendo tale prospettiva ermeneutica, l’ordinanza di rimessione contestava quindi l’automatismo della conclusione in merito all’utilizzo indiscriminato della confisca diretta quando il profitto sia costituito dal denaro, risultando così del tutto irrilevante la prova della lecita provenienza del quantum oggetto di confisca: per questa ragione, lo specifico “punto” su cui le sezione remittente sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite atteneva alla necessità di chiarire se la fungibilità del bene  esentasse “sempre” dalla prova che il denaro soggetto al vincolo fosse legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato; o se, viceversa, si trattasse di una presunzione relativa, come tale sempre superabile attraverso la dimostrazione della lecita derivazione dei beni, ancorché fungibili. Senza tale “temperamento” della portata del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, l’effetto sistematico sarebbe quello di una “completa sovrapposizione” delle due distinte tipologie di confisca, con una sostanziale inutilità delle previsioni ad hoc di confische di valore (come nel caso dell’art. 322-ter c.p., che assolverebbe alla mera funzione di rendere obbligatoria la confisca del profitto prevista come facoltativa dall’art. 240 c.p.).

Sul piano teorico, l’ordinanza di rimessione eccepiva inoltre come la pretesa assolutezza della principio affermato dalle Sezioni Unite poggiasse e su un’indebita sovrapposizione concettuale di elementi diversi: una cosa infatti è il “rapporto di pertinenza” tra bene vincolato e reato, altra e strutturalmente autonoma è la “natura fungibile” del danaro; ne deriverebbe che “la verifica del nesso di derivazione dal reato non attiene alla natura del bene, ma si sostanzia in un giudizio di relazione tra la cosa ed il reato, che non è in radice impedita dalla fungibilità del denaro” (cfr. § 3, p. 5 della sentenza in commento).

In ultimo, secondo la sezione remittente, l’interpretazione estensiva/assolutizzante si sarebbe posta altresì in tensione con i principi costituzionali e convenzionali di legalità e di colpevolezza (venivano evocati sia gli artt. 25 e 27 Cost, sia gli artt. 6 e 7 Cedu), in quanto “si realizzerebbe di fatto una confisca per equivalente in casi non consentiti”.

 

4. Come già accennato, le Sezioni Unite non raccolgono l’invito al temperamento del principio di diritto espresso nella sentenza Lucci, ma anzi ribadiscono tale orientamento interpretativo e lo sviluppano nella sua massima portata estensiva: ai fini della confisca diretta di prezzo o profitto costituito da somme di denaro è sempre e del tutto indifferente l’identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione, cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti.

Ciò deriva dalle peculiarità ontologiche e normative del bene-denaro, diverso rispetto a qualsiasi altro tipo di “utilità”: “natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto”; conseguentemente “se il prezzo o il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro, essa si confonde con le altre componenti del patrimonio del reato e perde perciò stesso ogni giuridico rilievo la sua identificabilità fisica”.

Da tale indifferenza deriva, fondamentalmente, l'irrilevanza della “eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo, foss’anche a seguito di versamenti di denaro aventi origine lecita nel suo conto corrente bancario”; parimenti, non assumono rilevanza le vicende che possono interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio del reo a seguito della misura di confisca o di sequestro: in caso di occultamento o di consumo di tali somme, si potrà sempre e comunque aggredire una corrispondente somma di denaro che sia rintracciabile nella disponibilità del reo; il solo limite all’applicazione della confisca diretta sarebbe la “novazione oggettiva” (ovvero la materiale sostituzione del denaro costituente prezzo o profitto del reato con altri beni di diversa natura), ma solo allorché non sia possibile attingere ad un attivo dello stesso genere (cioè, appunto, ad altre somme di denaro, anche di origine lecita, nella disponibilità del reo): coerentemente con la sua funzione meramente surrogatoria, in caso di denaro la confisca per equivalente sarebbe quindi strumentale ad aggredire il patrimonio del reo esclusivamente in queste ipotesi, in cui la intrinseca fungibilità di tale bene (che legittima la confisca diretta) non può materialmente operare.

 

5. Secondo i giudici delle Sezioni Unite, peraltro, tale conclusione non si pone affatto in contrasto con il nesso eziologico di diretta provenienza che deve necessariamente legare il profitto (e il prezzo) al reato ai fini dell’applicabilità della confisca diretta: ciò infatti sarebbe perfettamente coerente con “peculiare natura del denaro e dalla disciplina giuridica sua propria” (cfr. §§ 11 e 16, pp. 13 e 15 della sentenza in commento), ovvero con il carattere di fungibilità che caratterizza tale bene ed i conseguenti effetti normativi di confusione nel patrimonio del reo. Nel caso di denaro, infatti, il nesso eziologico è individuabile nell’effetto oggettivo di incremento monetario che deriva dalla commissione del reato e rappresenta il provento suscettibile di ablazione, non il gruzzolo fisicamente inteso”.

In questa prospettiva, l’applicazione della confisca diretta del denaro non determina alcuna deroga rispetto agli ordinari standard probatori, essendo sempre necessario provare l’effettivo conseguimento da parte del reo del profitto o del prezzo del reato. Al contrario di quanto paventato dalla sezione remittente - e dalla dottrina - l’operatività della confisca diretta in relazione al denaro - come già ridefinita dai precedenti interventi delle Sezioni Unite - non introdurrebbe alcun meccanismo di presunzione, né di tipo relativo - per cui la confisca sarebbe scongiurata solo attraverso prova, posta a carico dell’imputato, della origine lecita delle somme oggetto di ablazione - né tantomeno di tipo assoluto - per cui neppure la dimostrazione della origine lecita del denaro sarebbe idonea a smentire la presunzione del nesso di derivazione: l’esistenza di tale legame pertinenziale, giustificativo della confisca diretta di una somma corrispondente, si collocherebbe ‘a monte’, ovvero nell’effetto di illecito incremento patrimoniale conseguente alla perpetrazione del reato (cfr. § 18, p. 16 della sentenza in commento).

 

6. La conclusione raggiunta, infine, troverebbe confermain punto di coerenza di sistema e di funzionalità della misura ablativa”: secondo le Sezioni Unite, l’adesione alla diversa opinione - che attribuisce rilevanza alla dimostrazione della provenienza lecita delle specifiche somme di denaro oggetto di ablazione - determinerebbe una “innaturale ibridazione  della confisca diretta, che assumerebbe i tratti di quella c.d. “allargata” - in relazione alle modalità presuntive di accertamento del requisito della “sproporzione” - in cui ricade sull’interessato l’onere di dover giustificare la legittima provenienza delle sue risorse per sottrarsi al provvedimento ablativo.  In sostanza: posto che nella confisca diretta non può essere ammessa alcuna forma di presunzione, se il nesso di pertinenza fosse quello con la specifica somma di denaro - superabile attraverso la dimostrazione della origine lecita -, allora dovrebbe ricadere proprio sul pubblico ministero l’onere probatorio di escludere tale provenienza, “ovvero di dimostrare le vicende che hanno condotto alla sua sostituzione o trasformazione in beni della stessa o diversa natura”.

Tale assunto, oltre ad obliterare completamente le peculiarità del denaro quale bene fungibile e immediatamente confondibile nel patrimonio del reo, determinerebbe effetti pratici giudicati sistematicamente intollerabili, ovvero la limitazione della confisca diretta del denaro ad ipotesi marginali, cioè ai rari casi in cui sia possibile risalire alla identificazione fisica del denaro costituente lo specifico profitto o prezzo materiale di un determinato reato (come nel caso in cui il denaro sia versato su un conto corrente a ciò esclusivamente dedicato o nel caso in cui sia possibile individuare le banconote utilizzate come prezzo di un’estorsione o di una corruzione in quanto preventivamente tracciate). Così ragionando, conclude la Corte, lo strumento ablativo principale della ricchezza illecita diventerebbe la peculiare tipologia della confisca per equivalente, che invece è sistematicamente pensata come strumento surrogatorio, al quale ricorrere nei casi in cui eccezionalmente non sia possibile utilizzare l’istituto di carattere generale della confisca diretta previsto dall’art. 240 c.p., che verrebbe relegata ad ipotesi sostanzialmente residuale (§ 21, p. 18 della sentenza in commento).

Da qui la massima formulata dalla Sezioni Unite secondo cui nel caso in cui il profitto o il prezzo del reato siano costituiti da denaro il provvedimento ablativo di quello che rappresenta l’accrescimento monetario del patrimonio del reo ha sempre natura di confisca diretta e non per equivalentee non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione”.

***

7. Alla pronuncia delle Sezioni Unite va dunque riconosciuto il merito di risolvere in maniera univoca una questione molto delicata, resistendo senza tentennamenti e rispondendo con ricchezza di argomentazioni alla corale critica registrata in dottrina già in relazione all’orientamento giurisprudenziale estensivo della portata della confisca diretta – inaugurato dalla sentenza Gubert e consolidato dalla sentenza Lucci – e alle perplessità sollevate anche in seno alla stessa Corte di Cassazione a margine dello specifico profilo oggetto della sentenza Coppola.

Nondimeno, nel merito della questione, e nonostante l’articolato impianto motivazionale sul qual la Corte incardina la propria conclusione, risulta difficile dissociarsi dal coro di osservazioni critiche che ha interessato l’orientamento interpretativo delle Sezioni Unite nei precedenti interventi sulla materia e che qui viene portato, secondo una linea di continuità e coerenza, alle più estreme conseguenze.

In questa sede è possibile solo accennare alcuni rilievi, che sicuramente verranno sviluppati a approfonditi in successivi e più meditati commenti. Ebbene, il perno dell’argomentazione della Corte è costituito - come illustrato - dalla premessa relativa al carattere intrinseco di “fungibilità” del denaro e dall’effetto normativo di automatica “confusione” nel patrimonio del reo del profitto o del prezzo monetario conseguito attraverso il reato: da ciò deriverebbe, da una parte, l’impossibilità di risalire alla identità fisica del denaro di provenienza illecita e, dall’altra, la sostanziale irrilevanza di tale accertamento ai fini della confisca diretta.

Sennonché, il rationale di tale affermazione, ovvero ciò che potrebbe giustificare la conformazione normativa della confisca diretta alle peculiarità dell’oggetto che sia costituito dal denaro, starebbe nel riconoscimento di un reale effetto di confusione patrimoniale, idoneo a rendere concretamente indistinguibile il denaro illecito (derivante dal reato) da quello lecito.

Sussistendo tale situazione materiale di confusione patrimoniale è possibile convenire sulla irrilevanza della identificazione fisica del denaro di origine criminosa ai fini della confisca diretta, risultando non solo inutile ma anche impossibile risalire ad una distinzione tra beni leciti e beni illeciti. D’altra parte, a ben vedere, il provvedimento di ablazione non sarebbe affatto fondato su una – comunque inammissibile, anche se relativa – presunzione di illiceità dei beni oggetto di apprensione: infatti, seguendo il filo della derivazione eziologica si arriverebbe ad accertare che il denaro costituente profitto o prezzo del reato si è effettivamente e indissolubilmente confuso nel patrimonio monetario del reo, in modo da risultare indistinguibile dalle provviste lecite già ivi presenti (che, proprio in quanto materialmente confuse, risulterebbero irrimediabilmente contaminate di illiceità). In sostanza, la prova della confusione materiale nel patrimonio del reo diventa la prova indispensabile per poter affermare la necessaria pertinenza al reato di un bene fungibile come il denaro.

L’argomentazione delle Sezioni Unite, viceversa, nell’attribuire rilevanza generalizzata (ed assoluta) alla confusione patrimoniale come effetto normativo automatico dell’accrescimento monetario conseguente alla ricezione del profitto o del prezzo del reato, non tiene adeguatamente conto dell’autonomia del diritto penale e dei limiti funzionali entro i quali gli istituti e i concetti civilistici – come quello di fungibilità del bene e di confusione patrimoniale – possono essere utilizzati nell’articolazione del ragionamento giuridico nella materia penale.

Nella prospettiva dell’art. 240 c.p., può essere condivisibile l’esigenza di “conformare i tratti e la disciplina della confisca” (diretta) alle peculiare natura del bene-denaro costituente il prezzo o il profitto del reato: tuttavia, ciò non consente un indiscriminato e assoluto recepimento dell’effetto di confusione patrimoniale – idoneo a contaminare tutto il patrimonio monetario nella disponibilità del reo –, ma impone di verificare l’esistenza di una oggettiva situazione di confusione, che impedisca in concreto di distinguere le somme illecite da quelle lecite; solo nella misura di tale concreta confusione patrimoniale sarebbe possibile riconoscere ancora una traccia di quel "nesso di pertinenzialità”, che costituisce presupposto indefettibile della confisca diretta, distinguendola chiaramente da quella per equivalente.

Né si può convenire con le Sezioni Unite sul fatto che una simile conclusione – che imporrebbe al pubblico ministero di accertare quantomeno la confusione materiale del provento illecito nel patrimonio del reo (e l’impossibilità di attingere in via diretta beni di origine lecita) – sortirebbe effetti pratici tali da confinare la confisca diretta in uno spazio di estrema residualità applicativa: a tacer d’altro, infatti, sarebbe infatti sempre aggredibile con tale provvedimento ablativo la giacenza di un conto corrente sul quale sia transitata una somma di denaro di provenienza non giustificabile (quindi potenzialmente derivante dal reato); soprattutto, sarebbe aggredibile qualsiasi somma nella disponibilità del reo – già presente al momento della commissione del fatto – il quale abbia lucrato un profitto in termini di mancato decremento patrimoniale (cioè un risparmio di spese).

D’altra parte, la impossibilità applicativa della confisca diretta nel caso in cui il reo abbia sapientemente occultato il prezzo o il profitto del reato rappresenta tradizionalmente il limite funzionale di tale istituto, rispetto al quale dovrebbe trovare specifica operatività, in funzione strumentalmente surrogatoria, la previsione della confisca per equivalente.

 

8. Spostando la riflessione su un piano più generale, si converrà sul fatto che la interpretazione teleologicamente estensiva dell’art. 240 c.p. sposata dalle Sezioni Unite può porre il dubbio di uno sconfinamento nel campo dell’applicazione analogica della legge penale e in particolare dei concetti di “prodotto” e di “prezzo” del reato. Tale dubbio potrebbe essere condiviso anche da un giudice penale chiamato a dare applicazione e tale principio: come noto, tuttavia, in questo caso il giudice sarà tenuto, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. a rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite, esprimendo le proprie perplessità.

Ma a fronte della conferma della linea esegetica ritenuta ultra legem, cosa può fare il giudice penale che continui a dubitare della legittimità del diritto vivente “imposto” dalle Sezioni Unite?  Sostenere che in queste ipotesi il giudice debba necessariamente adeguarsi al dictum delle giurisdizioni superiori – piegandosi al giudizio di quella stessa autorità chiamata a rispondere sulla legittimità del proprio operato – significherebbe a mio parere riconoscere una “zona franca” rispetto al controllo di legittimità costituzionale, una zona normativa all’interno della quale è il potere giudiziario ad autolegittimare le proprie decisioni in merito ai confini ermeneutici della legge penale.

Come ci siamo sforzati di argomentare in altra sede[6], è allora doveroso – in queste ipotesi – riconoscere la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale funzionali a sottoporre al sindacato della Corte Costituzionale il rispetto del principio di tassatività nell’esercizio della giurisdizione penale, superando gli ostacoli in punto di ammissibilità tralatiziamente fondati sul potere interpretativo autonomo di qualsiasi giudice, in quanto “soggetto soltanto alla legge” (art. 117 Cost.). In concreto, infatti, tale potere è destinato a soccombere a fronte del diritto vivente, anche qualora si tratti di un diritto vivente che ipoteticamente oltrepassi i limiti letterali della legge penale e dunque i confini della legalità.

In questa prospettiva, non dovrebbero porsi limiti di ammissibilità rispetto ad una eventuale questione che sollevi il dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art 240 c.p., per carenze di base legale e dunque per violazione dell’art. 25 Cost., “nella parte in cui rende applicabile la confisca diretta di denaro, a titolo di profitto o di prezzo del reato, anche nelle ipotesi in cui sia provata la origine lecita delle somme oggetto di ablazione”.

 

 

[1] Cass. pen., sez. un., 5 marzo 2014, n. 10561, Gubert; Cass. pen., sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci; per un inquadramento sistematico di tali pronunce, cfr. per tutti R. Borsari, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca, in Leg. pen., 8 settembre 2019.

[2] Per un approfondimento critico sul tema della natura giuridica delle confische, T. Trinchera, Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita, Torino, 2020, 369 ss.; S. Finocchiaro, Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2020, 322 ss.

[3] Si veda, per tutti, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, Le Sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, 246 ss.

[4] Per un’articolata disamina dell’ordinanza di rimessione, cfr. D. Attanasio, Sequestro del denaro disposto a fini di confisca (diretta): ancora una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite, in questa Rivista, 31 marzo 2021.

[5] Cfr. Cass., sez. VI, 20 aprile 2018, n. 17997, Bagalà; Cass., sez. VI, 29 febbraio 2019, n. 6816, Sena; v. anche Cass., sez. III, 27 febbraio 2018, n. 8995, Barletta.

[6] M. Scoletta, Verso la giustiziabilità della violazione del divieto di analogia a sfavore del reo. Nota a Corte Cost. n. 98 del 2021, in Osservatorio cost., 5/2021; Id., Sulla sindacabilità dell’interpretazione imprevedibile e dell’applicazione analogica della legge penale, in Acquaroli – Fronza – Gamberini (a cura di), La giustizia penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera, Roma, 2021, 441 ss.; per una significativa esemplificazione, cfr. Id., Sulle sanzioni interdittive per gli enti responsabili di corruzione internazionale e gli incerti confini del principio di tassatività, in Le Società, 2019, 421 ss.