Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 1 ottobre 2020), n. 27326, Pres. Fumu, Est. Ramacci
1. Con la pronuncia che può leggersi in allegato le Sezioni unite della Cassazione hanno risolto la questione attinente alla definizione di «abuso di autorità» nel delitto di violenza sessuale mediante costrizione di cui all’art. 609-bis, primo comma c.p.
Il quesito sottoposto alla Corte era così formulato: «se l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis, comma primo, c.p., presupponga nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o se, invece, si riferisca anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».
2. Avevamo già commentato sulle pagine di questa Rivista la relativa ordinanza di rimessione, alla cui nota (clicca qui per leggerla) possiamo ora rinviare per l’illustrazione del contrasto giurisprudenziale che ha originato l’odierna pronuncia.
Basterà in questa sede rammentare che si contendevano il campo due orientamenti, uno di carattere restrittivo (o “pubblicistico”) e l’altro estensivo (o “privatistico”).
Il primo affermava che il concetto di «abuso di autorità» presuppone necessariamente nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Il secondo, invece, vi riconduceva ogni potere di supremazia, anche di natura privata, che risulti sfruttato dall’agente per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.
Le Sezioni unite hanno aderito al secondo di questi indirizzi, formulando il seguente principio di diritto: «l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis, comma primo, c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».
3. La questione assumeva rilevanza nella fattispecie oggetto di giudizio dal momento che l’imputato era un insegnante privato di due alunne infraquattordicenni, sicché un’interpretazione restrittiva dell’art. 609-bis c.p. avrebbe imposto una riqualificazione del fatto nel meno grave reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p.
4. Nell’opera ermeneutica di illustrazione della fisionomia dell’«abuso di autorità», le Sezioni unite prendono significativamente le mosse dalla sua strumentalità rispetto alla condotta costrittiva tipizzata nel primo comma dell’art. 609-bis c.p.
Si rammenta anzitutto come tale locuzione sia rapportata dalla norma incriminatrice alla sola condotta di «costrizione» di cui al primo comma, e non a quella di «induzione» di cui al secondo comma dell’art. 609-bis c.p. Entrambe le condotte, invero, incidono sul processo formativo della volontà della persona offesa, ma solo la prima annulla o limita la capacità di azione e di reazione della vittima, la cui volontà risulta sopraffatta e la cui capacità di autodeterminazione coartata.
Viene inoltre distinto l’«abuso di autorità» dalla «minaccia», modalità entrambe contemplate dal primo comma della norma incriminatrice come funzionali alla costrizione della persona offesa, ma concettualmente tra loro non coincidenti. Una distinzione non certo agevole, che corre lungo una linea sottile che le Sezioni unite, in questa occasione, tracciano nel modo seguente: mentre la minaccia determina «un’efficacia intimidatoria diretta sul soggetto passivo», l’abuso di autorità si risolve in una «strumentalizzazione di una posizione di supremazia» originata da un «particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo»; un contesto tale da creare le condizioni per cui alla persona offesa «non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o all’accettazione dell’atto sessuale».
5. Queste preliminari considerazioni sono già da sole sufficienti a percepire l’adesione a una nozione estensiva di “abuso di autorità”. La scelta viene ulteriormente motivata facendo riferimento ad alcuni argomenti che possiamo sintetizzare nel modo seguente.
5.1. Viene anzitutto richiamato un dato storico, imperniato sul confronto con la previgente disciplina contenuta negli abrogati artt. 520 ss. c.p., ove si faceva espresso riferimento al «pubblico ufficiale» quale soggetto attivo del reato. Questo dato era stato in realtà impiegato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 13/2000 per sostenere esattamente la tesi opposta, cioè che l’autorità cui si fa riferimento è proprio quella pubblicistica. L’odierna sentenza smentisce quella lettura e afferma come sia proprio l’introduzione dell’art. 609-bis c.p. e la sua qualificazione come delitto comune contro la libertà personale a dimostrare la volontà legislativa di svincolare il reato in esame dal riferimento alla figura del pubblico ufficiale.
5.2. Il secondo argomento adoperato dalla Corte è di tipo sistematico. La norma viene infatti posta a confronto con il disposto dell’art. 608 c.p. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), da un lato, e con gli artt. 61, n. 11 (l’aggravante dell’abuso di autorità, confrontato in giurisprudenza con il n. 9 della medesima disposizione), 571 (abuso dei mezzi di correzione e disciplina), 600-octies, comma 1 (impiego di minori nell’accattonaggio), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù) e 601 (tratta di persone), dall’altro. La prima disposizione è richiamata per evidenziare che quando il legislatore ha inteso riferirsi a soggetti che rivestono una posizione autoritativa formale e pubblicistica lo ha fatto espressamente: si tratta del classico, seppur sibillino, argomento dell’ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit. Le altre sono invece richiamate per evidenziare come il concetto di autorità sia altrove già inteso in senso ampio, come pacificamente comprensivo anche di posizioni di preminenza non pubblicistica.
5.3. Un ulteriore confronto emblematico è poi quello con la fattispecie di cui all’art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne). Questa norma, oltre a contenere una clausola di riserva espressa, è connotata da una diversa formulazione, che si riferisce non all’abuso di autorità, ma all’abuso di poteri. Inoltre – e soprattutto – la condotta sanzionata non è costrittiva, tant’è che il bene giuridico tutelato non è la libertà di autodeterminazione del minore, bensì la sua integrità fisio-psichica e il corretto sviluppo della sua sessualità. Si rammenterà, infatti, che ai fini dell’art. 609-quater c.p. l’atto del minore è esplicitamente o implicitamente consenziente, sebbene l’ordinamento presuma che quel consenso non sia validamente espresso, in ragione della minore età del soggetto che lo presta. Diversamente, esorbita dal paradigma tipico dell’art. 609-bis, primo comma c.p. l’ipotesi in cui la vittima fosse consenziente, giacché il costringimento implica necessariamente un’assenza di volontà.
5.4. Ancora, su un piano essenzialmente letterale, la Corte osserva che nessun dato testuale induce a concludere che l’autorità debba avere esclusivamente natura formale e pubblicistica perché l’autorità è in generale un concetto di natura relazionale e semplicemente «presuppone un rapporto tra più soggetti, sostanzialmente caratterizzato dal fatto che colui che riconosce l’autorità di chi la esercita subisce, senza reagire, gli atti che ne derivano».
5.5. Infine, ad colorandum, la Corte introduce un argomento di carattere teleologico, imperniato sulla «massima tutela della libertà sessuale della persona che la legge persegue», ratio che verrebbe in parte frustrata da una interpretazione restrittiva e formale del concetto di autorità che escludesse «rapporti di natura privatistica o di mero fatto, come i rapporti di lavoro dipendente (anche irregolare)» oppure «situazioni di supremazia riscontrabili in ambito sportivo, religioso, professionale ed all’interno di determinate comunità, associazioni o gruppi di individui».
6. Quest’ultimo rilievo, attinente alla voluntas legis di massimizzare la tutela di chi venga indotto o costretto a subire atti sessuali, viene altresì impiegato dalle Sezioni unite per affermare che l’autorità “privata” che può assumere rilievo ai sensi dell’art. 609-bis c.p. non è solo quella conferita dalla legge, ma anche l’autorità di fatto, comunque determinatasi.
Tale posizione di preminenza, soggiunge in obiter la Corte, potrebbe peraltro anche essere venuta meno, purché permanga al momento del fatto una condizione di soggezione psicologica derivante dall’autorità esercitata; o potrebbe anche essere esercitata in forma “indiretta”, quando colui che abusa della propria posizione di preminenza concorra con un terzo che compie l’atto sessuale non voluto dalla persona offesa.
Sembra con ciò volersi ribadire che ad assumere rilievo non è tanto la qualifica soggettiva dell’agente, restando il delitto di natura “comune”, quanto la modalità vincolata della condotta, che connota di disvalore il reato sul piano oggettivo.
7. A quest’ultimo riguardo assume allora particolare pregnanza la dinamica fattuale che risulta in ultima analisi tracciata dall’odierna sentenza; una dinamica che impone all’interprete un accertamento scandito nella verifica: a) della sussistenza del rapporto autoritario come sopra definito; b) dell’arbitraria utilizzazione del potere da parte dell’agente; c) della correlazione intercorrente tra l’abuso e le conseguenze sulla capacità di autodeterminazione della persona offesa, rifuggendosi da qualsivoglia presunzione di costrizione legata alla mera posizione autoritativa dell’agente.